Art. 4.
Lo spirito di vino e l'acquavite oggetto della presente legge non possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25 per cento per anno, se non dietro autorizzazione, dei Ministeri delle finanze e della agricoltura e foreste e previo pagamento dell'intera imposta.
Lo spirito di vino e l'acquavite oggetto della presente legge non possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25 per cento per anno, se non dietro autorizzazione, dei Ministeri delle finanze e della agricoltura e foreste e previo pagamento dell'intera imposta.