CASS
Sentenza 22 agosto 2023
Sentenza 22 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/08/2023, n. 35301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35301 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/06/2021 del TRIBUNALE di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OR ED che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 3 Num. 35301 Anno 2023 Presidente: REZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 11/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. ND GU, con atto di appello convertito in ricorso per cassazione impugna la sentenza emessa dal Tribunale di Potenza con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di euro 400,00 di ammenda, pena sospesa ai sensi dell'art. 164, comma 1, cod. pen., per il reato di cui all'art. 4, comma 7, L. 628/1961, perché, in qualità di amministratore unico della società SE.GI . srl, non forniva all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza, che gliene aveva fatto espressa richiesta, la documentazione inerente i rapporti di lavoro instaurati con le dipendenti IE NA UC e AT AR, occupate presso la centrale operativa del 118 dell' ASL di Potenza. In particolare, al ricorrente si contesta la mancata esibizione al suddetto organo di vigilanza dei prospetti paga quietanzati, del DURC, del LUL e della copia del contratto di appalto stipulato con l'ASL di Potenza. 2. Avverso la suddetta sentenza il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge processuale in ordine alla mancata escussione dei testi indicati a prova contraria su circostanze costituenti oggetto della deposizione dei testimoni di parte avversa, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio. Rappresenta l'evoluzione della giurisprudenza sul punto, evidenziando che il più recente orientamento ammette l'indicazione di testi a IC anche senza previo deposito della lista testi (Sez. 5 n.9606 del 03/11/2011), sicché il termine perentorio per il deposito della lista testi deve intendersi stabilito a pena di inammissibilità solo per la prova diretta, e non anche per la prova contraria. Pertanto, erroneamente il giudice ha dichiarato inammissibile la richiesta, formulata dalla difesa all'udienza del 18/05/2021, di esaminare a prova contraria i testi GU LE e GU CO sulle medesime circostanze indicate dalla pubblica accusa oggetto di esame da parte dei testi avversi. 2.2. Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso deduce erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione della responsabilità. Rappresenta che, sebbene nel capo di imputazione si contesti una condotta perdurante nel tempo, con data iniziale il 7 dicembre 2018, evidenzia, tuttavia di aver interrotto la permanenza già in data 26 aprile 2019, in quanto ha inviato a mezzo posta elettronica certificata all'Ispettorato Territoriale di Cosenza la medesima documentazione richiesta dall'Ispettorato di Potenza, relativa al rapporto di lavoro intercorso con le parti signore IE e signora AT per il periodo 2015 - 2018, nonché il UR e il contratto di appalto intercorso con l'ASL di Potenza. L'Ispettorato del Lavoro di Cosenza, nel verbale del 17/05/2019, ha dato atto che in data 26/04/2019 il ricorrente aveva esibito ed inoltrato la documentazione in questione e ne aveva preso visione, senza però procedere all'acquisizione della copia, che si riservava di acquisire successivamente. Pertanto, tutti gli atti sono stati trasmessi doverosamente all'ispettorato competente. Ne segue che il ricorrente ha confidato su questa comunicazione, ritenendo di non dover provvedere al deposito 1 *della documentazione presso l'Ispettorato di Potenza, avendo già effettuato l'adempimento presso l'Ispettorato di Cosenza e comunque di essere stato rimesso nei termini per la consegna. Evidenzia, inoltre, di aver, il 22/06/2019, depositato domanda di concordato preventivo, dando atto dei pagamenti effettuati in data antecedente alla domanda e di aver interrotto i pagamenti solo a seguito di essa. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'articolo 131 bis cod. pen., in considerazione della tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento contestato. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso in ordine alla terza doglianza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La prima doglianza è manifestamente infondata, anche condividendo l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine perentorio per il deposito della lista testimoniale è stabilito, a pena di inammissibilità, soltanto per la prova diretta e non anche per la prova contraria (Sez. 1, n. 10395 del 04/03/2022, Rv. 282962), purché la parte che ne faccia richiesta e specifichi i fatti oggetto delle prove a carico che intende contrastare, nonché il nominativo dei testi addotti e le circostanze su cui deve vertere il loro esame, non essendo sufficiente un riferimento generico alle prove a IC (Sez. 5, n. 55829 del 08/10/2018, Rv. 274623), in quanto la difesa del ricorrente, in data 23/11/2020, ha formulato le richieste istruttorie in modo generico, senza fare indicazione delle circostanze su cui avrebbe dovuto vertere l'esame, e considerato che la decisività della prova non è stata in alcun modo dal ricorrente articolata in sede di legittimità. Pertanto, il giudice a quo, con motivazione puntuale e coerente sotto il profilo logico, ha ritenuto che la richiesta di audizione dei testi a prova contraria fosse irrilevante. 2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, attinente alla responsabilità, si premette che il reato di cui all'art. 4 legge 22 luglio 1961, n. 628 si configura non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell'ipotesi di omessa esibizione di documentazione, necessaria all'ispettorato del lavoro per la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria (Sez. 3, n. 6644 del 02/12/2011, Rv. 252336), rimanendo escluso solo nel caso in cui l'omissione non attenga a specifiche istanze dell'Ispettorato ma consegua ad una generica richiesta di trasmissione della "documentazione di lavoro" (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima la configurazione del reato in una fattispecie di inottemperanza alla richiesta di esibizione della documentazione, relativa al libro unico del lavoro, all'avviamento dei lavoratori e alla regolarità contributiva dell'impresa, Sez. 3, n. 13102 del 17/01/2017, Rv. 269333). 2 Nel caso in disamina, il giudice a quo ha affermato che al ricorrente, nella qualità di amministratore unico della SE.GI s.r.I., in data 27/11/2018, è stata regolarmente notificata da parte dell'Ispettorato del Lavoro di Potenza una prima richiesta di esibizione della documentazione relativa alle attestazioni di pagamento delle retribuzioni spettanti alle due dipendenti IE e AT, nonché la richiesta di trasmissione della copia del contratto di appalto stipulato con la ASL di Potenza. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni, successivamente gli è stata notificata, in data 22/01/2019, sempre da parte dell'Ispettorato di Potenza, una ulteriore richiesta di comunicazione, unitamente al verbale di accertamento e prescrizione di cui all'art. 15 D.Igs. 124/2004, con assegnazione dell'ulteriore termine di venti giorni per l'adempimento, anch'esso inutilmente decorso. A fronte di tali ripetute richieste, il giudice a quo ha affermato che il ricorrente nulla ha comunicato all'Ispettorato del Lavoro di Potenza, limitandosi ad affermare di aver provveduto a trasmettere la documentazione in data 26/04/2019 all'Ispettorato del Lavoro di Cosenza, senza fornire, tuttavia, alcuna prova neppure di tale adempimento. In tal senso, irrilevante è anche il verbale del 17/05/2019 con cui l'Ispettorato di Cosenza da atto dell'ottemperanza, considerato che il giudice a quo ha affermato che di tale asserita esibizione della documentazione in disamina l'imputato non ha dato alcuna prova né tale verbale è stato in qualche modo acquisito. Sicché, condivisibilmente, il giudice a quo ha affermato che, al di là delle mere e generiche enunciazioni, il ricorrente non ha prodotto alcun elemento atto a supportare l'asserto relativo all'avvenuta trasmissione della documentazione all'organo di vigilanza di Cosenza. Del resto, il reato ha natura di contravvenzione, onde rilevano sia il dolo che la colpa, che sono titoli soggettivi dell'imputazione dell'illecito alternativi e del tutto equiparabili, sicché anche la colpa rileva come titolo di integrazione del reato. Pertanto, il giudice a quo ha affermato che la mancata esibizione della documentazione richiesta - che sarebbe, secondo la tesi difensiva, nella disponibilità del ricorrente, tanto da essere stata offerta in visione all'Ispettorato di Cosenza - assuma comunque rilevanza penale, a prescindere dalla precisa volontà di non ottemperare alla richiesta formulata dall'organo di vigilanza di trasmissione della documentazione, la cui esistenza risulta solo asserita dal ricorrente, posto che il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 628 del 1961 è integrato anche nel caso di mancata esibizione di documenti richiesti dall'Ispettorato del lavoro nell'esercizio dei compiti di vigilanza demandati dall'art. 4 della legge citata. 3.Infine, in ordine alla terza doglianza, si osserva che è deducibile in sede di legittimità il difetto di motivazione della sentenza che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen., la sussistenza dei causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Rv.284160). Nel caso in disamina, si osserva peraltro che la difesa del ricorrente, all'udienza del 01/06/2021, ha concluso chiedendo 3 Il Consigliere estensore l'assoluzione dell'imputato senza fare alcuna menzione, neppure in via subordinata, alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e che il ricorrente in sede di legittimità si è limitato a rappresentare l'istituto in questione in termini astratti e generici, senza indicare i presupposti legittimanti della richiesta, sicché deve ritenersi che la doglianza sia generica. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 11 maggio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OR ED che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 3 Num. 35301 Anno 2023 Presidente: REZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 11/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. ND GU, con atto di appello convertito in ricorso per cassazione impugna la sentenza emessa dal Tribunale di Potenza con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di euro 400,00 di ammenda, pena sospesa ai sensi dell'art. 164, comma 1, cod. pen., per il reato di cui all'art. 4, comma 7, L. 628/1961, perché, in qualità di amministratore unico della società SE.GI . srl, non forniva all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza, che gliene aveva fatto espressa richiesta, la documentazione inerente i rapporti di lavoro instaurati con le dipendenti IE NA UC e AT AR, occupate presso la centrale operativa del 118 dell' ASL di Potenza. In particolare, al ricorrente si contesta la mancata esibizione al suddetto organo di vigilanza dei prospetti paga quietanzati, del DURC, del LUL e della copia del contratto di appalto stipulato con l'ASL di Potenza. 2. Avverso la suddetta sentenza il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge processuale in ordine alla mancata escussione dei testi indicati a prova contraria su circostanze costituenti oggetto della deposizione dei testimoni di parte avversa, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio. Rappresenta l'evoluzione della giurisprudenza sul punto, evidenziando che il più recente orientamento ammette l'indicazione di testi a IC anche senza previo deposito della lista testi (Sez. 5 n.9606 del 03/11/2011), sicché il termine perentorio per il deposito della lista testi deve intendersi stabilito a pena di inammissibilità solo per la prova diretta, e non anche per la prova contraria. Pertanto, erroneamente il giudice ha dichiarato inammissibile la richiesta, formulata dalla difesa all'udienza del 18/05/2021, di esaminare a prova contraria i testi GU LE e GU CO sulle medesime circostanze indicate dalla pubblica accusa oggetto di esame da parte dei testi avversi. 2.2. Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso deduce erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione della responsabilità. Rappresenta che, sebbene nel capo di imputazione si contesti una condotta perdurante nel tempo, con data iniziale il 7 dicembre 2018, evidenzia, tuttavia di aver interrotto la permanenza già in data 26 aprile 2019, in quanto ha inviato a mezzo posta elettronica certificata all'Ispettorato Territoriale di Cosenza la medesima documentazione richiesta dall'Ispettorato di Potenza, relativa al rapporto di lavoro intercorso con le parti signore IE e signora AT per il periodo 2015 - 2018, nonché il UR e il contratto di appalto intercorso con l'ASL di Potenza. L'Ispettorato del Lavoro di Cosenza, nel verbale del 17/05/2019, ha dato atto che in data 26/04/2019 il ricorrente aveva esibito ed inoltrato la documentazione in questione e ne aveva preso visione, senza però procedere all'acquisizione della copia, che si riservava di acquisire successivamente. Pertanto, tutti gli atti sono stati trasmessi doverosamente all'ispettorato competente. Ne segue che il ricorrente ha confidato su questa comunicazione, ritenendo di non dover provvedere al deposito 1 *della documentazione presso l'Ispettorato di Potenza, avendo già effettuato l'adempimento presso l'Ispettorato di Cosenza e comunque di essere stato rimesso nei termini per la consegna. Evidenzia, inoltre, di aver, il 22/06/2019, depositato domanda di concordato preventivo, dando atto dei pagamenti effettuati in data antecedente alla domanda e di aver interrotto i pagamenti solo a seguito di essa. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'articolo 131 bis cod. pen., in considerazione della tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento contestato. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso in ordine alla terza doglianza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La prima doglianza è manifestamente infondata, anche condividendo l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine perentorio per il deposito della lista testimoniale è stabilito, a pena di inammissibilità, soltanto per la prova diretta e non anche per la prova contraria (Sez. 1, n. 10395 del 04/03/2022, Rv. 282962), purché la parte che ne faccia richiesta e specifichi i fatti oggetto delle prove a carico che intende contrastare, nonché il nominativo dei testi addotti e le circostanze su cui deve vertere il loro esame, non essendo sufficiente un riferimento generico alle prove a IC (Sez. 5, n. 55829 del 08/10/2018, Rv. 274623), in quanto la difesa del ricorrente, in data 23/11/2020, ha formulato le richieste istruttorie in modo generico, senza fare indicazione delle circostanze su cui avrebbe dovuto vertere l'esame, e considerato che la decisività della prova non è stata in alcun modo dal ricorrente articolata in sede di legittimità. Pertanto, il giudice a quo, con motivazione puntuale e coerente sotto il profilo logico, ha ritenuto che la richiesta di audizione dei testi a prova contraria fosse irrilevante. 2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, attinente alla responsabilità, si premette che il reato di cui all'art. 4 legge 22 luglio 1961, n. 628 si configura non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell'ipotesi di omessa esibizione di documentazione, necessaria all'ispettorato del lavoro per la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria (Sez. 3, n. 6644 del 02/12/2011, Rv. 252336), rimanendo escluso solo nel caso in cui l'omissione non attenga a specifiche istanze dell'Ispettorato ma consegua ad una generica richiesta di trasmissione della "documentazione di lavoro" (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima la configurazione del reato in una fattispecie di inottemperanza alla richiesta di esibizione della documentazione, relativa al libro unico del lavoro, all'avviamento dei lavoratori e alla regolarità contributiva dell'impresa, Sez. 3, n. 13102 del 17/01/2017, Rv. 269333). 2 Nel caso in disamina, il giudice a quo ha affermato che al ricorrente, nella qualità di amministratore unico della SE.GI s.r.I., in data 27/11/2018, è stata regolarmente notificata da parte dell'Ispettorato del Lavoro di Potenza una prima richiesta di esibizione della documentazione relativa alle attestazioni di pagamento delle retribuzioni spettanti alle due dipendenti IE e AT, nonché la richiesta di trasmissione della copia del contratto di appalto stipulato con la ASL di Potenza. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni, successivamente gli è stata notificata, in data 22/01/2019, sempre da parte dell'Ispettorato di Potenza, una ulteriore richiesta di comunicazione, unitamente al verbale di accertamento e prescrizione di cui all'art. 15 D.Igs. 124/2004, con assegnazione dell'ulteriore termine di venti giorni per l'adempimento, anch'esso inutilmente decorso. A fronte di tali ripetute richieste, il giudice a quo ha affermato che il ricorrente nulla ha comunicato all'Ispettorato del Lavoro di Potenza, limitandosi ad affermare di aver provveduto a trasmettere la documentazione in data 26/04/2019 all'Ispettorato del Lavoro di Cosenza, senza fornire, tuttavia, alcuna prova neppure di tale adempimento. In tal senso, irrilevante è anche il verbale del 17/05/2019 con cui l'Ispettorato di Cosenza da atto dell'ottemperanza, considerato che il giudice a quo ha affermato che di tale asserita esibizione della documentazione in disamina l'imputato non ha dato alcuna prova né tale verbale è stato in qualche modo acquisito. Sicché, condivisibilmente, il giudice a quo ha affermato che, al di là delle mere e generiche enunciazioni, il ricorrente non ha prodotto alcun elemento atto a supportare l'asserto relativo all'avvenuta trasmissione della documentazione all'organo di vigilanza di Cosenza. Del resto, il reato ha natura di contravvenzione, onde rilevano sia il dolo che la colpa, che sono titoli soggettivi dell'imputazione dell'illecito alternativi e del tutto equiparabili, sicché anche la colpa rileva come titolo di integrazione del reato. Pertanto, il giudice a quo ha affermato che la mancata esibizione della documentazione richiesta - che sarebbe, secondo la tesi difensiva, nella disponibilità del ricorrente, tanto da essere stata offerta in visione all'Ispettorato di Cosenza - assuma comunque rilevanza penale, a prescindere dalla precisa volontà di non ottemperare alla richiesta formulata dall'organo di vigilanza di trasmissione della documentazione, la cui esistenza risulta solo asserita dal ricorrente, posto che il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 628 del 1961 è integrato anche nel caso di mancata esibizione di documenti richiesti dall'Ispettorato del lavoro nell'esercizio dei compiti di vigilanza demandati dall'art. 4 della legge citata. 3.Infine, in ordine alla terza doglianza, si osserva che è deducibile in sede di legittimità il difetto di motivazione della sentenza che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen., la sussistenza dei causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Rv.284160). Nel caso in disamina, si osserva peraltro che la difesa del ricorrente, all'udienza del 01/06/2021, ha concluso chiedendo 3 Il Consigliere estensore l'assoluzione dell'imputato senza fare alcuna menzione, neppure in via subordinata, alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e che il ricorrente in sede di legittimità si è limitato a rappresentare l'istituto in questione in termini astratti e generici, senza indicare i presupposti legittimanti della richiesta, sicché deve ritenersi che la doglianza sia generica. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 11 maggio 2023