CASS
Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2023, n. 11493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11493 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ENRICO GIUSEPPE SANDRINI che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale Militare Francesco UFILUGELLI conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore L'avvocato PORTINCASA ANTONIO sostituto processuale in difesa di EL LO insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento Penale Sent. Sez. 1 Num. 11493 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 31/05/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 febbraio 2020 la Corte militare d'appello ha confermato la condanna all'Appuntato scelto GE LI, in servizio all'epoca dei fatti presso il Gruppo Guardia di finanza di Bari, per collusione del militare della Guardia di finanza aggravata in concorso, di cui agli artt. 3 I. 9 dicembre 1941, n. 1383, 47 n. 2 cod. pen. mil . di pace, 110 cod. pen. 1.1. Il fatto contestato è riferito alla collusione, diretta ad alleggerire la posizione debitoria verso l'Erario di BE IR la quale, proprietaria di un appartamento concesso in locazione a terzi, non aveva registrato il relativo contratto e aveva percepito i canoni di locazione senza dichiararli quale reddito. Il militare, a tal fine, ha percepito la somma di 800 euro in contanti. La vicenda è stata così ricostruita in sentenza. Il militare, insieme al collega coimputato, si era recato dalla BE senza trovarla, quindi, era andato dall'inquilino presso il posto ove questo lavorava per contestargli, con apposito verbale, la mancata registrazione del contratto. Incontrata poi la BE, in data 29, 30 aprile e 6 maggio 2014, le aveva inizialmente richiesto di recuperare detto verbale perché, "per risolvere il problema" e "farle pagare il minimo", la signora avrebbe dovuto procurarsi 8000 euro in contanti con i quali il 10 maggio "si sarebbero recati insieme presso lo sportello apposito dell'Agenzia delle entrate per fare il versamento" impegnandosi "a ridurre il periodo di mancata" registrazione del contratto, così facendole "pagare di meno" di quanto dovuto. Il giorno dopo di detta proposta, l'imputato le aveva comunicato di aver modificato il verbale relativo alla permanenza dell'inquilino nell'immobile locato dal giugno "2006" a quello del "2010", riducendo anche l'importo del canone mensile percepito da 350 euro a 300. Per realizzare l'accordo l'imputato si era appropriato, presso il Comando, dei verbali precedentemente redatti nei confronti dell'inquilino. La BE, pur aderendo alla proposta dell'imputato, aveva sporto querela presso i Carabinieri, in data 7 maggio 2014, accusando di truffa i finanzieri, rilasciando anche spontanee dichiarazioni il successivo 9 maggio. I Carabinieri predisponevano intercettazioni ambientali all'interno dell'abitazione della querelante dalle quali era stato possibile acquisire ulteriori elementi di riscontro nei giorni 26 e 27 maggio quando l'imputato con il collega si era recato dalla BE per sollecitarle il pagamento concordato. Lo stesso 27 maggio l'imputato veniva arrestato in flagranza, dopo che aver fatto sottoscrivere alla BE i verbali di contestazione e il documento che egli aveva riferito - presentandola come una procedura legale - che andasse trasmesso all'Agenzia delle entrate per consentirle di accedere all'istituto "dell'accertamento con adesione", così ricevendo la somma in contanti di 800 euro, precedentemente fotocopiati dalla polizia giudiziaria 1 operante, che si era offerto di versare per conto della contribuente. I documenti e la somma venivano quindi sequestrati al momento dell'arresto. La Corte afferma come l'accordo intervenuto tra il militare imputato e la contribuente era effettivamente avvenuto con la redazione del verbale di constatazione del 27 maggio 2014 che limitava l'accertamento alle sole annualità del 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 (escludendo gli anni dal 2006 al 2009), indicando un canone locativo di 300 euro invece degli effettivi 350. Secondo la Corte, con l'accettazione dell'accordo proposto dai militari - tra cui l'imputato - e la sottoscrizione da parte della BE di detto verbale, il reato di collusione del militare della Guardia di finanza con l'estraneo si è perfezionato. 2. Avverso detto provvedimento GE LI ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico coacervato motivo. 2.1. Con detto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 3, I. 9 dicembre 1941, n. 1383, e mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova. 2.2. Non vi sarebbe stato alcun accordo collusivo tra l'imputato e la contribuente poiché entrambi volevano raggiungere un fine diverso: l'imputato truffare la contribuente trattenendo le somme per la prospettata definizione agevolata e, a sua volta, la contribuente - il 7 maggio, dopo aver aderito a detta proposta - presentava ai Carabinieri una denuncia querela incompatibile con l'accordo in frode al fisco. La motivazione sarebbe viziata perché si basa su una valutazione parziale e gravemente illogica del compendio probatorio. 2.3. E' stata anche depositata una memoria difensiva integrativa con cui si ribadiscono i motivi già presentati e si allega la sentenza di primo grado del Tribunale ordinario di Bari (non definitiva, con procedimento pendente in appello) con la quale l'imputato è stato condannato per truffa aggravata (artt. 640 e 61, n. 9, cod. pen.) riqualificata l'originaria accusa d'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 -quater cod. pen.) e contestuale assoluzione della BE perché il fatto non sussiste. 3. Il Procuratore generale militare ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo proposto risulta fondato e meritevole di accoglimento. 1.1 Premesso che "ai fini dell'integrazione del reato di collusione, previsto dall'art. 3, legge 9 dicembre 1941 n. 1383, tra l'appartenente alla Guardia di finanza e l'estraneo occorre un accordo avente ad oggetto "la frode alla finanza", la quale può consistere nell'indicazione o nell'apprestamento di qualsiasi espediente o mezzo fraudolento dotato di potenzialità lesiva dell'interesse alla percezione dell'entrata tributaria" (Sez. 1, n. 14146 del 19/02/2020, Rv. 279050 - 01), la Corte militare d'appello non ha chiarito, alla luce delle apprezzate 2 evidenze/ perché, nella specie, l'accordo avesse quale scopo principale "la frode alla finanza" e fosse sostenuto sostenuto dal necessario dolo specifico e non fosse, piuttosto, guidato dalla volontà del militare di raggirare la contribuente convincendola a consegnargli una somma per definire la propria posizione irregolare relativa alla mancata registrazione del contratto di locazione e l'omessa dichiarazione del reddito così percepito. 1.4. Nella medesima prospettiva, considerato che "il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità" (Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Rv. 271702 - 01), va rilevato che non sono state correttamente valutate le circostanze relative alla presentazione della querela da parte della contribuente il giorno dopo la proposta da parte dei militari della Guardia di Finanza con l'assenso a fotocopiare le banconote con le quali avrebbe versato la somma richiesta e l'intercettazione della conversazione tra presenti del 26 maggio 2014, ore 15.46 (allegata al ricorso e riportata anche nel verbale d'arresto dell'imputato), da cui emergono le modalità proposte dai militari per sanare il debito tributario. 2. Sulla base delle considerazioni esposte deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte militare d'appello. Così deciso il 31/5/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ENRICO GIUSEPPE SANDRINI che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale Militare Francesco UFILUGELLI conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore L'avvocato PORTINCASA ANTONIO sostituto processuale in difesa di EL LO insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento Penale Sent. Sez. 1 Num. 11493 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 31/05/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 febbraio 2020 la Corte militare d'appello ha confermato la condanna all'Appuntato scelto GE LI, in servizio all'epoca dei fatti presso il Gruppo Guardia di finanza di Bari, per collusione del militare della Guardia di finanza aggravata in concorso, di cui agli artt. 3 I. 9 dicembre 1941, n. 1383, 47 n. 2 cod. pen. mil . di pace, 110 cod. pen. 1.1. Il fatto contestato è riferito alla collusione, diretta ad alleggerire la posizione debitoria verso l'Erario di BE IR la quale, proprietaria di un appartamento concesso in locazione a terzi, non aveva registrato il relativo contratto e aveva percepito i canoni di locazione senza dichiararli quale reddito. Il militare, a tal fine, ha percepito la somma di 800 euro in contanti. La vicenda è stata così ricostruita in sentenza. Il militare, insieme al collega coimputato, si era recato dalla BE senza trovarla, quindi, era andato dall'inquilino presso il posto ove questo lavorava per contestargli, con apposito verbale, la mancata registrazione del contratto. Incontrata poi la BE, in data 29, 30 aprile e 6 maggio 2014, le aveva inizialmente richiesto di recuperare detto verbale perché, "per risolvere il problema" e "farle pagare il minimo", la signora avrebbe dovuto procurarsi 8000 euro in contanti con i quali il 10 maggio "si sarebbero recati insieme presso lo sportello apposito dell'Agenzia delle entrate per fare il versamento" impegnandosi "a ridurre il periodo di mancata" registrazione del contratto, così facendole "pagare di meno" di quanto dovuto. Il giorno dopo di detta proposta, l'imputato le aveva comunicato di aver modificato il verbale relativo alla permanenza dell'inquilino nell'immobile locato dal giugno "2006" a quello del "2010", riducendo anche l'importo del canone mensile percepito da 350 euro a 300. Per realizzare l'accordo l'imputato si era appropriato, presso il Comando, dei verbali precedentemente redatti nei confronti dell'inquilino. La BE, pur aderendo alla proposta dell'imputato, aveva sporto querela presso i Carabinieri, in data 7 maggio 2014, accusando di truffa i finanzieri, rilasciando anche spontanee dichiarazioni il successivo 9 maggio. I Carabinieri predisponevano intercettazioni ambientali all'interno dell'abitazione della querelante dalle quali era stato possibile acquisire ulteriori elementi di riscontro nei giorni 26 e 27 maggio quando l'imputato con il collega si era recato dalla BE per sollecitarle il pagamento concordato. Lo stesso 27 maggio l'imputato veniva arrestato in flagranza, dopo che aver fatto sottoscrivere alla BE i verbali di contestazione e il documento che egli aveva riferito - presentandola come una procedura legale - che andasse trasmesso all'Agenzia delle entrate per consentirle di accedere all'istituto "dell'accertamento con adesione", così ricevendo la somma in contanti di 800 euro, precedentemente fotocopiati dalla polizia giudiziaria 1 operante, che si era offerto di versare per conto della contribuente. I documenti e la somma venivano quindi sequestrati al momento dell'arresto. La Corte afferma come l'accordo intervenuto tra il militare imputato e la contribuente era effettivamente avvenuto con la redazione del verbale di constatazione del 27 maggio 2014 che limitava l'accertamento alle sole annualità del 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 (escludendo gli anni dal 2006 al 2009), indicando un canone locativo di 300 euro invece degli effettivi 350. Secondo la Corte, con l'accettazione dell'accordo proposto dai militari - tra cui l'imputato - e la sottoscrizione da parte della BE di detto verbale, il reato di collusione del militare della Guardia di finanza con l'estraneo si è perfezionato. 2. Avverso detto provvedimento GE LI ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico coacervato motivo. 2.1. Con detto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 3, I. 9 dicembre 1941, n. 1383, e mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova. 2.2. Non vi sarebbe stato alcun accordo collusivo tra l'imputato e la contribuente poiché entrambi volevano raggiungere un fine diverso: l'imputato truffare la contribuente trattenendo le somme per la prospettata definizione agevolata e, a sua volta, la contribuente - il 7 maggio, dopo aver aderito a detta proposta - presentava ai Carabinieri una denuncia querela incompatibile con l'accordo in frode al fisco. La motivazione sarebbe viziata perché si basa su una valutazione parziale e gravemente illogica del compendio probatorio. 2.3. E' stata anche depositata una memoria difensiva integrativa con cui si ribadiscono i motivi già presentati e si allega la sentenza di primo grado del Tribunale ordinario di Bari (non definitiva, con procedimento pendente in appello) con la quale l'imputato è stato condannato per truffa aggravata (artt. 640 e 61, n. 9, cod. pen.) riqualificata l'originaria accusa d'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 -quater cod. pen.) e contestuale assoluzione della BE perché il fatto non sussiste. 3. Il Procuratore generale militare ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo proposto risulta fondato e meritevole di accoglimento. 1.1 Premesso che "ai fini dell'integrazione del reato di collusione, previsto dall'art. 3, legge 9 dicembre 1941 n. 1383, tra l'appartenente alla Guardia di finanza e l'estraneo occorre un accordo avente ad oggetto "la frode alla finanza", la quale può consistere nell'indicazione o nell'apprestamento di qualsiasi espediente o mezzo fraudolento dotato di potenzialità lesiva dell'interesse alla percezione dell'entrata tributaria" (Sez. 1, n. 14146 del 19/02/2020, Rv. 279050 - 01), la Corte militare d'appello non ha chiarito, alla luce delle apprezzate 2 evidenze/ perché, nella specie, l'accordo avesse quale scopo principale "la frode alla finanza" e fosse sostenuto sostenuto dal necessario dolo specifico e non fosse, piuttosto, guidato dalla volontà del militare di raggirare la contribuente convincendola a consegnargli una somma per definire la propria posizione irregolare relativa alla mancata registrazione del contratto di locazione e l'omessa dichiarazione del reddito così percepito. 1.4. Nella medesima prospettiva, considerato che "il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità" (Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Rv. 271702 - 01), va rilevato che non sono state correttamente valutate le circostanze relative alla presentazione della querela da parte della contribuente il giorno dopo la proposta da parte dei militari della Guardia di Finanza con l'assenso a fotocopiare le banconote con le quali avrebbe versato la somma richiesta e l'intercettazione della conversazione tra presenti del 26 maggio 2014, ore 15.46 (allegata al ricorso e riportata anche nel verbale d'arresto dell'imputato), da cui emergono le modalità proposte dai militari per sanare il debito tributario. 2. Sulla base delle considerazioni esposte deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte militare d'appello. Così deciso il 31/5/2022