Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/2001, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
01 0 79 / 0 1 4 REPUB O 7 ) L 3 L . E O C N B , IN NOME A 1 E 9 P E I 9 N 1 D O RTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 I 1 Z E - Oggetto ri Magistrati: A C 1 I R 2 Courtritat? T D . S SEZIONE PRIMA CIVILE I dagli Ill.mi Sigg . L U I G 9 E consortils 3 G R posta K E A 6 D N : 4 E T T . T S T S I I N T ( - Presidente Dott. Alfredo ( ROCCHI E R.G.N. 6771/99 R S A E Cron. 2314 Dott. Giovanni Consigliere VERUCCI Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Ud.17/10/00 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere - ha pronunciato la seguente CANCELLERIA 543 S ENTENZA sul ricorso proposto da: CB220520 CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA, in persona del اور legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 88, presso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE l'avvocato RECCHIA G., rappresentato e difeso UFFICIO COPIE dall'avvocato VOLPE LUIGI, giusta mandato a margine Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE del ricorso;
per diritti 26 GEN. 2001 - ricorrente IL CANCELLIERE
contro
D'APRILE PIETRO;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - intimato Rilasciata copia legale la sentenza n. 1163/98 del Giudice di pace di al Sig. Vale2000 avversO per diritti L. 10 FEB 1856 BARI, depositata il 25/05/98; IL CANCELLIERE -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Mario udienza del 17/10/2000 dal Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Sinisi, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
l'assorbimento del secondo motivo del ricorso. -2- A SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.
Ritenuto che
il Consorzio di Bonifica di Terra d'Apulia ha impugnato per cassazione la sentenza in data 25/5/1998 del Giudice di Pace di Bari che ha dichiarato non dovuta la somma di £.87.292 pretesa da esso Consorzio nei confronti di IE D'Aprile a titolo di contributi consortile, per ritenuta carenza di prova di benefici diretti e specifici derivati dall'opera di bonifica al fondo di proprietà dell'attore; che l'intimato non si è costituito. Rilevato che, con i due mezzi della proposta impugnazione, il ricorrente ha, in linea preliminare, eccepito l'incompetenza per materia del Giudice a quo;
ed ha denunciato, in subordine, nel merito, violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento (r.d. 1933 n.215), quanto al presupposto della debenza del contributo in questione, a suo avviso ricollegabile al fatto in sé della inclusione dell'immobile nel perimetro consortile.
Considerato che
l'impugnazione stessa è ammissibile in applicazione del principio per cui avverso le sentenze del giudice di pace, emesse in cause il cui valore non ecceda (come nella specie) 3 i due milioni di lire, è ammissibile appunto, solo il ricorso per cassazione abbia il giudice pronunciato sul merito della controversia o si sia limitato ad una pronuncia sulla competenza ○ su altra questione preliminare di rito o di merito ○ abbia infine pronunciato sulla competenza e sul merito, mentre è irrilevante che il merito sia stato deciso secondo equità o secondo diritto con l'ulteriore conseguenza che è invece appellabile, e ricorribile per cassazione, la sentenza del non giudice di pace che, investito di una domanda di valore superiore ai due milioni, l'abbia decisa secondo equità (cfr. Sez. Un. 1999 n.9493); che è poi fondato i primo motivo di ricorso;
che, infatti, i contributi spettanti ai consorzi di bonifica e imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la competenza per materia a conoscere della domanda con la quale il contribuente chieda l'accertamento della loro non debenza 10 la restituzione delle somme eventualmente già versate a tale titolo) spetta al tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 9 comma 2, 4 c.p.c. non essendo stata attribuita dalla legge alla giurisdizione delle commissioni tributarie con il d. lgs N.546 del 1992 ove (come nel caso in esame) si deduca il nessun vantaggio ricavato dall'attività del Consorzio, dal momento che, con la domanda, si fa valere il diritto soggettivo a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali all'infuori dei casi contemplati dalla legge (cfr. nn. 9493/99; 11446/99; 6384/2000 ex plurimis) che è di conseguenza assorbita la residua seconda censura;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Bari;
che sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le dell'intero spese giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Bari. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. це Разб ива In Roma, lì 17/10/2000 IL RELATORE 5 IL CANCELLIERE AndreasAndrea Banchi