Sentenza 16 settembre 2013
Massime • 1
Quando nei confronti dello stesso soggetto sono stati emanati due provvedimenti in materia di libertà personale aventi ad oggetto la medesima condotta criminosa, uno restrittivo e l'altro di ripristino dello stato di libertà, va applicato il principio del "favor rei", che si concretizza nel "favor libertatis", desumibile dal tenore dell'art. 649 cod. proc. pen., con conseguente esecuzione del provvedimento favorevole all'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2013, n. 42430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42430 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/09/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - N. 2795
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 15927/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO;
nei confronti di:
BERLINGIERI DOMENICO N. IL 08/10/1969;
avverso l'ordinanza n. 1213/2012 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 12/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Galasso Aurelio, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 11 dicembre 2008 il GIP distrettuale di Catanzaro ordinava la custodia cautelare in carcere di LI Domenico, gravemente indiziato di associazione per delinquere di stampo mafioso, di associazione finalizzata al narcotraffico e di singoli episodi di spaccio, aggravate, le due ultime contestazioni, ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art.
7. All'esito del giudizio abbreviato il giudice di prime cure riteneva sussistente soltanto l'imputazione di cui al D.L. n. 152 del 1991, artt. 73 e 74 ed applicata la continuazione, con la concessione delle attenuanti generiche infliggeva a carico dell'imputato la pena di anni sei e mesi otto di reclusione. In data 6.4.2011 la Corte di assise di appello, all'esito del giudizio di secondo grado, escludeva l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e riduceva la pena in anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione;
contestualmente la corte territoriale sostituiva la misura cautelare carceraria con quelle dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.
Avverso detto provvedimento proponeva appello il procuratore generale e l'adito Tribunale, con ordinanza del 5.7.2011, ripristinava la misura cautelare intramuraria, provvedimento quest'ultimo cassato con rinvio dalla corte di legittimità il successivo 14.12.2011. Nelle more di tale ultima fase processuale, in data 12.12.2011, la Corte di assise di appello revocava ogni misura a carico del LI, mentre in data 10.7.2012, il giudice di rinvio accoglieva nuovamente l'appello del P.G. disponendo nuovamente la misura cautelare in carcere.
Su queste premesse il LI chiedeva la revoca di tale ultima misura, opponendo che il provvedimento del 12.12.2011, di integrale ripristino dello stato di libertà, in quanto più favorevole, dovesse prevalere rispetto all'altro del giudice cautelare di seconde cure e la corte adita, con ordinanza del 15.10.2012, rigettava l'istanza ritenendo assorbita l'ordinanza di revoca in quella del Tribunale del riesame del 10.7.2012.
Avverso il predetto provvedimento del 15.10.2012 proponeva impugnazione, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., l'interessato ed il Tribunale del riesame, in data 12 febbraio 2013, accoglieva il ricorso e revocava la misura cautelare in atto. A sostegno della decisione il giudice territoriale valorizzava la definitività dell'ordinanza di revoca del 12.12.2011, mai impugnata dal P.M. ed il principio che, in costanza di conflitto di giudicati cautelari, deve essere applicato il principio del favor libertatis.
2. Ricorre per cassazione insistendo per l'annullamento di tale ultima revoca il procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, il quale ne denuncia l'illegittimità per violazione degli artt. 291, 309, 310, 311, 322 e 649 c.p.p. e per difetto di motivazione.
Deduce ed argomenta, in particolare, il rappresentante della pubblica accusa: al giudicato cautelare del 12.12.2011, formatosi su provvedimento che presupponeva esclusa nella fattispecie l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, è sopravvenuto un fatto del tutto nuovo e cioè l'annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza di merito (Corte di assise di appello del 6.4.2011) che tale aggravante aveva escluso, di guisa che il giudicato in parola, in quanto fondato su un presupposto di fatto e giuridico successivamente, in via definitiva, escluso dal giudice di legittimità, non può ritenersi in conflitto col provvedimento della corte di merito che quel presupposto ha poi assunto a fondamento del ripristino della misura cautelare (revocata con l'ordinanza in scrutinio).
3. Il ricorso è infondato.
Il rappresentante della pubblica accusa ha argomentato censurando uno soltanto degli argomenti posti dal Tribunale del riesame a fondamento della propria decisione e cioè che la revoca del 12.12.2011 fosse ormai definitiva per mancata impugnazione del P.M., ma il giudice territoriale, oltre a detto argomento, ne ha sviluppato un altro, ad esso dando indiscutibilmente maggiore rilievo motivazionale. Il tribunale ha infatti preso atto che in concreto si è creata una situazione processuale caratterizzata dal conflitto di giudicati cautelari, l'uno favorevole al LI, la revoca di ogni misura personale adottata il 12.12.2011, l'altra sfavorevole all'imputato, pronunciata il 10.7.2012 dal Tribunale della libertà, che ha invece ripristinato la misura cautelare in carcere, applicando poi, in siffatto contesto del tutto correttamente, il principio del favor libertatis.
Nè può darsi rilievo alla tesi del procuratore ricorrente, giacché il fatto nuovo da esso evocato a sostegno della tesi della modificabilità del giudicato cautelare, non risulta utilizzato affatto in tale funzione (modificativa) del giudicato medesimo, ma è stato dedotto nell'ambito dello sviluppo procedimentale collegato all'annullamento deciso il 14.12.2011, da parte del giudice di legittimità, di una diversa ordinanza, quella che il 5.7.2011 aveva ripristinato la misura cautelare.
Di qui pertanto la conclusione che ha correttamente il giudice a quo applicato il principio in forza del quale, quando nei confronti dello stesso soggetto sono stati emanati due provvedimenti in materia di libertà personale, l'uno di essa restrittivo e l'altro viceversa di ripristino dello stato di libertà, provvedimenti riguardanti la medesima attività criminosa, va applicato il principio del "favor rei" (che si concretizza nel "favor libertatis"), desumibile dal tenore dell'art. 649 c.p.p., eppertanto data esecuzione al provvedimento favorevole all'imputato (nella stessa direzione ancorché in fattispecie diverse: Cass., Sez. 5, 23/09/1994, n. 4060, Maddaloni;
Cass., Sez. 4, 23/03/2004, n. 41150).
3. Alla stregua di quanto premesso il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2013