CASS
Sentenza 9 agosto 2023
Sentenza 9 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/08/2023, n. 34790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34790 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da HE BA nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di L'aquila in data 3/4/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Alessandro IN ha chiesto l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di L'aquila con ordinanza del 3 aprile 2023, rigettava l'appello proposto da HE BA avverso l'ordinanza della Corte d'appello di L'Aquila con la quale era stata respinta l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata all'HE, in aggravamento del divieto di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34790 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 20/06/2023 della custodia in carcere applicata all'HE, in aggravamento del divieto di dimora in Pescara. 2. Avverso detto provvedimento ricorre l'indagato deducendo vizio di motivazione. Il Tribunale della libertà non avrebbe adeguatamente motivato in merito alla conoscenza della lingua italiana posto che in primo grado il giudice in dibattimento aveva nominato un interprete, non essendo plausibile, secondo la difesa, quanto affermato nell'ordinanza impugnata e cioè che tanto era avvenuto solo per rendere comprensibili "alcuni passaggi tecnici difficoltosi". Osserva altresì la difesa che la Corte d'appello era al corrente del fatto che l'imputato non conosceva la lingua italiana pertanto la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare in lingua araba, renderebbe nullo il provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L'eccezione difensiva circa la mancata conoscenza della lingua italiana da parte di HE BA è del tutto generica e, comunque, destituita di fondamento. 1.1. In tema di traduzione degli atti, ex art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 32 del 2014, questa Corte ha in più occasioni precisato che il diritto all'assistenza all'interprete non discende automaticamente dallo "status" di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto indefettibile dell'accertata incapacità di comprensione della lingua italiana (Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, Rv. 273246; n. 8094 del 04/02/2016, Rv. 266238). Si è altresì affermato che l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo un'indagine di mero fatto non censurabile in sede di legittimità se motivato in 1:ermini corretti ed esaustivi (Sez. F, sent. n. 44016 del 4/09/2014, Rv. 260997; Sez. 2, n. 37010/2016). 1.2. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame, nel rigettare l'appello cautelare ha osservato che la questione della mancata conoscenza della lingua italiana era stata già posta nel giudizio di merito e disattesa dalla Corte d'appello che aveva evidenziato come dal verbale di interrogatorio, in sede di convalida dell'arresto, fosse emerso che l'indagato comprendeva la lingua italiana avendo risposto a tutte le domande, fornendo la propria versione dei fatti in modo coerente. Il Tribunale ha poi richiamato l'informativa di P.G. dalla quale pure emergeva che HE comprendeva perfettamente la lingua italiana, deve quindi ritenersi che nel caso esaminato non solo non emergesse la prova della mancata conoscenza della lingua italiana ma risultava provato che l'imputato aveva una sufficiente 2 conoscenza della lingua italiana. A fronte di tale approfondimento istruttorio e della ragionevole convinzione che il giudice ne ha tratto, compiutamente motivando, le censure del ricorrente risultano meramente reiterative e dunque inammissibili. P. Q . M . dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 , comma 1-ter, , disp. att. cod. proc. pen. Roma, 20 giugno 2023 Sentenza a motivazione semplificata
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Alessandro IN ha chiesto l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di L'aquila con ordinanza del 3 aprile 2023, rigettava l'appello proposto da HE BA avverso l'ordinanza della Corte d'appello di L'Aquila con la quale era stata respinta l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata all'HE, in aggravamento del divieto di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34790 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 20/06/2023 della custodia in carcere applicata all'HE, in aggravamento del divieto di dimora in Pescara. 2. Avverso detto provvedimento ricorre l'indagato deducendo vizio di motivazione. Il Tribunale della libertà non avrebbe adeguatamente motivato in merito alla conoscenza della lingua italiana posto che in primo grado il giudice in dibattimento aveva nominato un interprete, non essendo plausibile, secondo la difesa, quanto affermato nell'ordinanza impugnata e cioè che tanto era avvenuto solo per rendere comprensibili "alcuni passaggi tecnici difficoltosi". Osserva altresì la difesa che la Corte d'appello era al corrente del fatto che l'imputato non conosceva la lingua italiana pertanto la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare in lingua araba, renderebbe nullo il provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L'eccezione difensiva circa la mancata conoscenza della lingua italiana da parte di HE BA è del tutto generica e, comunque, destituita di fondamento. 1.1. In tema di traduzione degli atti, ex art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 32 del 2014, questa Corte ha in più occasioni precisato che il diritto all'assistenza all'interprete non discende automaticamente dallo "status" di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto indefettibile dell'accertata incapacità di comprensione della lingua italiana (Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, Rv. 273246; n. 8094 del 04/02/2016, Rv. 266238). Si è altresì affermato che l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo un'indagine di mero fatto non censurabile in sede di legittimità se motivato in 1:ermini corretti ed esaustivi (Sez. F, sent. n. 44016 del 4/09/2014, Rv. 260997; Sez. 2, n. 37010/2016). 1.2. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame, nel rigettare l'appello cautelare ha osservato che la questione della mancata conoscenza della lingua italiana era stata già posta nel giudizio di merito e disattesa dalla Corte d'appello che aveva evidenziato come dal verbale di interrogatorio, in sede di convalida dell'arresto, fosse emerso che l'indagato comprendeva la lingua italiana avendo risposto a tutte le domande, fornendo la propria versione dei fatti in modo coerente. Il Tribunale ha poi richiamato l'informativa di P.G. dalla quale pure emergeva che HE comprendeva perfettamente la lingua italiana, deve quindi ritenersi che nel caso esaminato non solo non emergesse la prova della mancata conoscenza della lingua italiana ma risultava provato che l'imputato aveva una sufficiente 2 conoscenza della lingua italiana. A fronte di tale approfondimento istruttorio e della ragionevole convinzione che il giudice ne ha tratto, compiutamente motivando, le censure del ricorrente risultano meramente reiterative e dunque inammissibili. P. Q . M . dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 , comma 1-ter, , disp. att. cod. proc. pen. Roma, 20 giugno 2023 Sentenza a motivazione semplificata