CASS
Sentenza 9 novembre 2023
Sentenza 9 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2023, n. 45180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45180 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NN EO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore Procedimento a trattazione scritta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 45180 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 16/05/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott.ssa Assunta Cocomello, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Letta la nota dell'avv. Fabio Rizza che, in difesa di EO NN, ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 febbraio 2021, il Tribunale di Busto Arsizio, in esito a giudizio abbreviato, riconosciuta la recidiva reiiterata specifica infraquinquennale e la continuazione, condannava EO NN alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, con applicazione della libertà vigilata per la durata di 2 anni, per aver commesso i reati di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e di falsa attestazione in atti destinati ad essere prodotti all'autorità giudiziaria, fatti del 26 febbraio 2017 e del 4 marzo 2017. 2. Con sentenza del 14 dicembre 2022, la Corte di appello di Milano, adita dall'imputato, confermava la sentenza di primo grado. 3. Il difensore di EO NN ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen. violazioni degli artt. 133, 99, quarto comma, 62-bis, 69, 228 cod. pen. e vizi di motivazione, in relazione all'applicazione della recidiva, alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, all'applicazione della libertà vigilata. Nel ricorso si sostiene che dalla lettura del certificato penale del NN emerge che il Tribunale di sorveglianza di Milano, con provvedimento del 15 dicembre 2021, e quindi in epoca successiva rispetto ai fatti oggetto del processo, ha disposto che venisse ospitato in una comunità terapeutica, così attestando il reinserimento sociale dell'imputato. Egli, quindi, è meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre doveva essere 'esclusa la recidiva. Inoltre, il giudice del merito non ha fornito alcuna giustificazione in relazione all'applicazione della misura della libertà vigilata per due anni. 4. Il Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, ha concluso con la requisitoria sopra citata, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 2 5. Il difensore dell'imputato ha depositato la nota sopra citata, con la quale chiede l'annullamento della sentenza impugnata osservando, per un verso, che il giudice del merito avrebbe dovuto qualificare le condotte di violazione della misura di prevenzione personale come fattispecie contravvenzionale, ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, pervenendo alla conseguente declaratoria di prescrizione del reato;
per altro verso, che il giudice del merito non avrebbe dovuto applicare la misura della libertà vigilata perché non ne sussistevano le condizioni, come dimostrato dal fatto che, secondo le risultanze del Casellario giudiziale, NN era stato condannato per due condotte di violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, tenute successivamente a quelle oggetto del presente processo, ma per tali condotte non era stata applicata la libertà vigilata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile, e la nota difensiva conclusionale non consente di pervenire a diverse valutazioni. Da un lato, infatti, il giudice di appello non è incorso in alcuna violazione di legge e ha reso ampia e congrua motivazione nell'esporre le osservazioni che lo hanno condotto a condividere le valutazioni espresse dal giudice di primo grado in ordine al riconoscimento della recidiva, alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della misura della libertà vigilata, in considerazione dell'accentuata pericolosità di NN emergente dalla lettura del certificato del Casellario giudiziale, a fronte di mancata documentazione circa un percorso di riabilitazione. Dall'altro lato, la descrizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata rende evidente che la misura di prevenzione violata fu quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e, quindi, correttamente è stato ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che, nel caso concreto, non è estinto per prescrizione, avuto riguardo alla pena edittale e al tempo trascorso dalla commissione. 2. In conclusione, per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. 3 ,)
P.Q.M
1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore Procedimento a trattazione scritta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 45180 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 16/05/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott.ssa Assunta Cocomello, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Letta la nota dell'avv. Fabio Rizza che, in difesa di EO NN, ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 febbraio 2021, il Tribunale di Busto Arsizio, in esito a giudizio abbreviato, riconosciuta la recidiva reiiterata specifica infraquinquennale e la continuazione, condannava EO NN alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, con applicazione della libertà vigilata per la durata di 2 anni, per aver commesso i reati di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e di falsa attestazione in atti destinati ad essere prodotti all'autorità giudiziaria, fatti del 26 febbraio 2017 e del 4 marzo 2017. 2. Con sentenza del 14 dicembre 2022, la Corte di appello di Milano, adita dall'imputato, confermava la sentenza di primo grado. 3. Il difensore di EO NN ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen. violazioni degli artt. 133, 99, quarto comma, 62-bis, 69, 228 cod. pen. e vizi di motivazione, in relazione all'applicazione della recidiva, alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, all'applicazione della libertà vigilata. Nel ricorso si sostiene che dalla lettura del certificato penale del NN emerge che il Tribunale di sorveglianza di Milano, con provvedimento del 15 dicembre 2021, e quindi in epoca successiva rispetto ai fatti oggetto del processo, ha disposto che venisse ospitato in una comunità terapeutica, così attestando il reinserimento sociale dell'imputato. Egli, quindi, è meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre doveva essere 'esclusa la recidiva. Inoltre, il giudice del merito non ha fornito alcuna giustificazione in relazione all'applicazione della misura della libertà vigilata per due anni. 4. Il Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, ha concluso con la requisitoria sopra citata, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 2 5. Il difensore dell'imputato ha depositato la nota sopra citata, con la quale chiede l'annullamento della sentenza impugnata osservando, per un verso, che il giudice del merito avrebbe dovuto qualificare le condotte di violazione della misura di prevenzione personale come fattispecie contravvenzionale, ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, pervenendo alla conseguente declaratoria di prescrizione del reato;
per altro verso, che il giudice del merito non avrebbe dovuto applicare la misura della libertà vigilata perché non ne sussistevano le condizioni, come dimostrato dal fatto che, secondo le risultanze del Casellario giudiziale, NN era stato condannato per due condotte di violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, tenute successivamente a quelle oggetto del presente processo, ma per tali condotte non era stata applicata la libertà vigilata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile, e la nota difensiva conclusionale non consente di pervenire a diverse valutazioni. Da un lato, infatti, il giudice di appello non è incorso in alcuna violazione di legge e ha reso ampia e congrua motivazione nell'esporre le osservazioni che lo hanno condotto a condividere le valutazioni espresse dal giudice di primo grado in ordine al riconoscimento della recidiva, alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della misura della libertà vigilata, in considerazione dell'accentuata pericolosità di NN emergente dalla lettura del certificato del Casellario giudiziale, a fronte di mancata documentazione circa un percorso di riabilitazione. Dall'altro lato, la descrizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata rende evidente che la misura di prevenzione violata fu quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e, quindi, correttamente è stato ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che, nel caso concreto, non è estinto per prescrizione, avuto riguardo alla pena edittale e al tempo trascorso dalla commissione. 2. In conclusione, per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. 3 ,)
P.Q.M
1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023.