Sentenza 12 luglio 2006
Massime • 1
I reati di omesso versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori si consumano nel luogo nel quale i versamenti si sarebbero dovuti effettuare nella sede INPS che ha preso in carico la pratica. (Fattispecie nella quale la Corte ha respinto il ricorso che tendeva a fissare la competenza territoriale in relazione al luogo ove aveva sede la ditta, osservando come fosse stato lo stesso datore di lavoro a determinare, con i propri atti, il radicamento della competenza presso un diverso ufficio amministrativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/2006, n. 34418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34418 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 12/07/2006
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MIRANDA Vincenzo - Consigliere - N. 1380
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 035637/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BA NG, N. IL 15/04/1963;
avverso SENTENZA del 06/05/2005 CORTE APPELLO DI TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. PASSACANTANDO G., che ha concluso per rigetto del ricorso.
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 6.5.2005 la Corte d'Appello di Torino confermò la sentenza 23.4.2002 del Tribunale di Cuneo, con la quale, in esito a giudizio celebrato con rito abbreviato, GE TI era stata condannata alla pena di giustizia, perché riconosciuta colpevole dei reati, unificati in continuazione, di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2 ("perché, nella sua qualità di socio della ditta s.n.c. PAN,
non versava all'INPS di Cuneo le somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti sulla base delle aliquote vigenti calcolate sull'intero ammontare retributivo per il periodo di paga dall'1.4.98 al 31.1.99, per l'importo complessivo di L. 25.238.790") e alla L. n.689 del 1981, art. 37 ("per avere omesso di presentare, quale socio della s.n.c. PAN, le prescritte denunce obbligatorie all'INPS di Cuneo dall'1.4.98 al 31.12.98, per importi mensili superiori a cinque milioni, al fine di non versarli", in Cuneo in data 22.9.99). La sentenza di appello è stata impugnata con ricorso per Cassazione dal difensore dell'imputata, il quale denuncia con il primo motivo che i giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, avevano rigettato, con inosservanza delle norme sulla competenza territoriale, l'eccezione di incompetenza ritualmente sollevata. Il ricorrente chiarisce che doveva ritenersi la competenza del Tribunale di Alba, nel cui territorio è ricompresso il locus commissi delicti, sia che si voglia ravvisare tale luogo nella sede dell'azienda in Santa OR d'Alba (criterio della appropriazione), sia che lo si voglia ravvisare nel luogo in cui si sarebbe dovuto effettuare il versamento, l'ufficio INPS di Bra (criterio della omissione). Il motivo è infondato, pur dovendosi condividere la censura del ricorrente al convincimento, espresso con la sentenza impugnata, secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato "si sostanzia nella rinuncia al dibattimento e a fortiori alle questioni ulteriori attinenti la competenza del giudice investito". È, invece, evidente che il c.d. patteggiamento sul rito, come non comporta la rinuncia alle eccezioni di nullità o inutilizzabilità degli atti, così non implica, di per sè, l'accettazione della competenza territoriale del giudice procedente e non comporta quindi rinuncia a contestarla (indirizzo assolutamente prevalente di questa Corte, cfr., tra le altre, sez. 4^, 28.10.1998 n. 4528; sez. 6^, 19.12.1991 n. 4026). I rilievi in tal senso della sentenza impugnata sono, tuttavia, solo succedanei, essendo invece stato ritenuto decisivo il primo criterio indicato dalla sentenza stessa (come pure dalla sentenza di primo grado), e cioè quello della individuazione dell'Ufficio INPS cui il ricorrente avrebbe dovuto effettuare gli adempimenti omessi. Ed invero, i reati di omesso versamento di ritenute previdenziali e di omissione di denunce obbligatorie in materia di assicurazioni sociali si consumano nel luogo in cui il versamento e la denuncia si sarebbero dovuti effettuare e non furono, invece, effettuati nel termine utile (indirizzo maggioritario di questa Corte, cui il Collegio ritiene di aderire: sez. 3^, 20.1.2004 n. 3883). Nel caso in esame non v'è alcun dubbio che il luogo dell'adempimento era quello della sede INPS di Cuneo, come ineccepibilmente ritenuto dai giudici di merito, i quali, infatti, hanno desunto tale luogo sulla base della documentazione proveniente dallo stesso imputato (rilevando, a pag. 6 sent. di 1^ grado, che "si è trattato di un procedimento correttamente incardinato a Cuneo, in quanto sede INPS, sulla base delle risultanze agli atti: si veda la documentazione acquisita, da cui risulta che la richiesta di intervento è stata svolta doli 'Ispettorato del Lavoro di Cuneo, sulla base...(cfr., copia di originale del datore di lavoro, in cui alla casella "sede di" compare la dicitura "Cuneo")". È stato, quindi, lo stesso datore di lavoro a determinare, a seguito della sua domanda, l'incardinamento della procedura presso l'Ufficio INPS di Cuneo, da individuare, quindi, è opportuno ribadire, come l'Ufficio presso il quale il soggetto obbligato avrebbe dovuto effettuare i prescritti adempimenti. Una volta che la procedura sia stata in tal modo impostata (ancor più, se a seguito di iniziativa dello stesso soggetto agente), a nulla rileva che la ditta avesse sede nel comune di Santa OR d'Alba e che l'istituto competente alla gestione previdenziale delle aziende comprese nel territorio braidese fosse, come sostenuto dal ricorrente, l'ufficio INPS di Bra;
ma ciò, va rilevato, solo astrattamente e cioè secondo la mappa predisposta dalla P.A. In concreto, invece, l'Ufficio competente deve essere individuato in quello investito dall'utente e che ha preso in carico la pratica, omettendo di contestare l'individuazione dell'utente fra Uffici amministrativi dello stesso ordine e grado. In questa materia il principio è quello secondo cui l'utente, che abbia fatto acquiescenza (o, addirittura come nel caso in esame, determinato) il radicamento della competenza di un Ufficio, non può poi, in sede giudiziaria, contestare la competenza stessa, che, a seguito della detta acquiescenza (sia dell'ente che del privato) si è ormai consolidata. Tale situazione comporta, inoltre, che l'autorità giudiziaria non ha potere per sovvertire l'incardinamento in tal modo determinatosi in sede amministrativa. Deve, in conclusione, ritenersi che l'eccezione di incompetenza per territorio è stata esattamente ritenuta infondata dai giudici di merito.
Con il secondo motivo viene denunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 441 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., "nella parte in cui non prevede che il mancato rispetto della forma camerale dell'udienza debba essere causa di nullità della stessa, analogamente alla previsione dell'art. 471 c.p.p., comma 1"... "posto che l'imputato, il quale sceglie la forma camerale per la celebrazione del procedimento, confidando tra l'altro sulla non pubblicità dell'udienza, si trova inequivocabilmente svantaggiato (in caso di mancata osservanza di tale forma), rispetto a colui che sceglie la forma pubblica". La denuncia di illegittimità costituzionale è inammissibile sia per mancanza di rilevanza che per manifesta infondatezza, dovendosi osservare, sotto il primo profilo, che l'affermazione del ricorrente (che alla terza udienza di trattazione, quella conclusiva, il pubblico non sarebbe stato allontanato dall'aula) è meramente apodittica, a fronte della formulazione riportata in epigrafe alla sentenza di primo grado, (emessa "alla udienza in Camera di Consiglio del 23.4.2002"), e non essendo sufficiente (per la prova del contrario) che analoga formulazione non sia stata riportata nel verbale di udienza;
manca, in ogni caso, anche la prova che siano state presenti persone estranee al processo;
sotto il secondo profilo, che, pur in presenza del principio di tassatività delle nullità, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, tra le varie possibili violazioni di legge, quali debbano essere sanzionate da nullità. Non è, infine, superfluo ricordare che la nullità, dal difensore definita speculare, di cui all'art. 471 c.p.p., comma 1, non essendo riconducibile a quelle assolute e insanabili ex art. 178 c.p.p., è a regime intermedio e che il difensore presente al momento dell'apertura della trattazione nulla eccepì.
Con il terzo motivo viene denunciata inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali e carenza di motivazione relativamente alla questione della condizione di punibilità L. n.638 del 1983, ex art. 2, comma 1 bis (sollevata in primo grado e riproposta con il terzo motivo d'appello), "posto che all'imputata non venne mai notificato il regolare verbale di contestazione". Anche tale motivo è infondato, in quanto, come esattamente rilevato dal giudice di primo grado, il verbale di ispezione è stato notificato alla Pan snc con raccomandata spedita l'8.3.1999. In base alla certezza di tale adempimento (in uno al rilievo che lo stesso non richiede particolari formalità di notifica, e, in particolare, nemmeno quelle stabilite dal codice di rito, giurisprudenza costante, Cass. Sez. 3^, 10.3.2005, n. 9518), va ritenuta inesatta l'obiezione del ricorrente, secondo cui, "a fronte dell'assenza dell'imputata al momento dell'accesso dell'Ispettore del Lavoro..., i verbali stessi avrebbero dovuto essere notificati alla DI personalmente". Nessuna norma prescrive tale notifica personale e, comunque, è pure esatto l'altro rilievo della sentenza impugnata (fondato anch'esso sulla consolidata interpretazione di questa Corte, secondo cui, anche nel caso in cui non risulti certa la contestazione o la notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni, il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al dovuto versamento - rendendo così operante la causa di non punibilità L. n. 638 del 1983, ex art.
2 - decorre dalla notifica del decreto di citazione a giudizio (tra le molte, sez. 3^, 22.10.2004 n. 41227, che stranamente il ricorrente afferma non aver reperito, per cui si fornisce anche il numero di rv.: 230316).
Con il quarto motivo viene denunciata inosservanza ed erronea applicazione della legge penale "relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei due reati contestati", in quanto "le omissioni de quibus si riferiscono tutte a un periodo di decozione prefallimentare" e "le oggettive difficoltà economiche, pur non avendo un risvolto sotto il profilo dell'integrazione delittuosa, avevano invero rilevanza in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo doloso". Il motivo è infondato dovendosi condividere l'osservazione dei giudici di merito, allineata del resto con il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui: 1) il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali non richiede il dolo specifico, esaurendosi con la coscienza e volontà della omissione o della tardività del versamento delle ritenute (sez. 3^, 5.2.2003 n. 5416; 4.10.2002 n. 33141); 2) lo stato di difficoltà finanziaria dell'impresa non esclude, di per sè, la responsabilità penale in ordine ai reati contestati (Sez. 3^, 20.9.2001 n. 33945; 26.3.1999, Salmistraro). Il ricorrente obietta che la motivazione in tale ultimo senso è relativa soltanto alla condotta, e non anche all'elemento soggettivo. In contrario, va osservato che, se tale obiezione fosse esatta, la censura del ricorrente sarebbe comunque generica, dal momento che non spiega per quali ragioni e sotto quali profili "chi sta affrontando un periodo di crisi finanziaria... e omette di pagare i contributi, salvaguardando così il compenso dei dipendenti, non può essere considerato portatore del dolo richiesto dalla norma". Si tratta con ogni evidenza di una proposizione meramente assertiva. Il punto decisivo, è bene ribadire, è che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, il reato sussiste anche in caso di un successivo stato di insolvenza del datore di lavoro, atteso che quale sostituto di imposta egli ha il precipuo obbligo di ripartire le risorse esistenti all'atto delle retribuzioni, in modo da poter adempiere all'obbligo del versamento (anche se ciò si rifletta negativamente sull'integrale pagamento dei compensi). Ove, invece, il datore di lavoro si discosti da una siffatta opzione, omettendo come nel caso in esame di effettuare i prescritti versamenti per un lungo periodo (dieci mesi) e per importi rilevanti, incombe su di lui l'onere di indicare e provare l'intenzione (in ipotesi, diversa da quella di evadere l'obbligo) da cui muovono le dette omissioni;
e, su tale punto, va precisato che la detta volontà (elemento soggettivo) non può essere, come già detto, quella di non intaccare le retribuzioni dei dipendenti e neppure quella di salvaguardare, in prospettiva futura, la par condicio creditorum, in quanto, in entrambe tali ipotesi, si tratterebbe pur sempre di una scelta deliberatamente fatta dal datore di lavoro, scelta che, per l'appunto, integrerebbe l'elemento soggettivo del reato.
Del pari apodittica è, quindi, anche l'affermazione dell'insussistenza del reato di cui al capo B), sul rilievo "che il fine evasivo delle omesse denunce non venne mai provato: la circostanza di non aver presentato le denunce obbligatorie nulla dice, ancora, sull'eventuale fine evasivo". Infatti, anche relativamente a tale secondo reato, il motivo d'appello era incentrato sugli stessi rilievi innanzi riportati, mentre l'omissione delle denunce era significativamente accompagnata dall'omissione dei versamenti.
Sulla base dei rilievi che precedono il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2006