Sentenza 25 novembre 2009
Massime • 1
In tema di continuazione "in executivis", grava sul condannato che invochi l'applicazione della relativa disciplina l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza, non essendo sufficiente il riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto, piuttosto, di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2009, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 25/11/2009
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - N. 3145
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 24196/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA IA N. IL 10/05/1950;
avverso l'ordinanza n. 460/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 09/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMBOLÀ Marcello;
lette le conclusioni del PG Dott. LOVOI Francesco, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 9/2/09 la Corte di Appello di Roma, giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di NE UC intesa al riconoscimento della continuazione tra i reati della stessa specie di cui all'ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti il 24/6/08 dalla Procura Generale di Roma. Ciò in assenza di elementi che provassero l'identità del disegno criminoso tra reati peraltro contrassegnati da diverse modalità esecutive.
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: violazione di legge per la mancata considerazione della contiguità temporale dei reati, la volontà unificante del soggetto e il suo stato di tossicodipendenza;
assenza di motivazione e travisamento dei fatti in ordine agli stessi punti (con un improprio richiamo finale ad una negata concessione delle attenuanti generiche).
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, generico e manifestamente infondato. Il ricorso è infondato e va respinto. Non è sufficiente per ritenere la previa e comune ideazione dei reati, e quindi l'identità del disegno criminoso, la circostanza che i reati stessi riguardino le stesse fattispecie penali (del che da atto l'ordinanza impugnata) o presentino una certa contiguità temporale (che peraltro non viene neppure indicata dal ricorrente che la rivendica) o che l'autore sia tossicodipendente (fatto che, oltre a non essere di per sè decisivo, viene solamente adombrato in ricorso con il richiamo ad una sentenza sul punto), ma necessita l'esistenza di specifici elementi rappresentativi che nel caso non risultano.
In tema di esecuzione, infatti (Cass., sez. 7^, ord. n. 5305/09 del 16/12/08, dep. 6/2/09, rv. 242476, D'Amato), grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto, piuttosto, di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010