Sentenza 26 aprile 2017
Massime • 1
L'ordinanza che, a seguito dell'opposizione a decreto penale di condanna, rigetta la domanda di oblazione, non è autonomamente impugnabile, potendosi far valere eventuali vizi di essa con l'impugnazione della sentenza che definisce il giudizio di opposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2017, n. 35550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35550 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2017 |
Testo completo
35550-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 26/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 1461/2017 - Presidente - PIERO SAVANI REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.6226/2017 ANGELO MATTEO SOCCI MA GAI LA LO ND AR ANDRONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UC OR nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 10/04/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI Udito il Procuratore Generale in persona del dott. FULVIO BALDI che ha concluso per: "Annullamento con rinvio"; UL SC sentito il difensore dell'imputato, Avv. (SI OL, che ha concluso per: "Accoglimento del ricorso, in subordine prescrizione". RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Firenze con sentenza del 10 aprile 2015 condannava OL SI alla pena di € 400,00 di ammenda per il reato di cui agli art. 4 e 11 della legge n. 628/1961, accertato in Firenze il 5 marzo 2011. 2. OL SI, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge, art. 162 bis, comma quinto, cod. pen. Nell'opposizione al decreto penale di condanna si formulava la richiesta di oblazione ex art. 162 bis, cod. pen. e in data 25 febbraio 2014 il Giudice per le indagini preliminari rigettava l'istanza su parere del P.M. All'udienza del 10 aprile 2015, prima dell'inizio della discussione finale, era riproposta l'istanza di oblazione ai sensi dell'art. 162 bis, cod. pen. e il giudice emetteva ordinanza di rigetto ritenendola inammissibile ex art. 464, comma 3, cod. proc. pen. La decadenza prevista dall'art. 464, cod. proc. pen. non opera per chi sin dall'opposizione abbia richiesto l'oblazione. Inoltre nessuna conseguenza dannosa o pericolosa avrebbe potuto essere eliminata dall'imputato, trattandosi di reato formale. Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. 1 софидов молобожа Il ricorrente all'atto dell'opposizione al decreto penale aveva formulato istanza di oblazione, quindi aveva facoltà di riproporla ai sensi dell'art. 162 bis, comma 5, cod. pen.: "La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado". Il giudice ha rigettato l'istanza di oblazione, riproposta prima della discussione finale, ritenendo il ricorrente non legittimato alla richiesta di oblazione ex art. 464, comma 3, cod. proc. pen.: "Nel giudizio conseguente all'opposizione l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare istanza di oblazione". Nell'ipotesi in cui la domanda di oblazione sia stata correttamente proposta in sede di opposizione a decreto penale, ed erroneamente non accolta, non opera, nel giudizio conseguente all'opposizione, il divieto di presentazione di un'ulteriore domanda, sicchè è dovere del giudice del dibattimento prendere in considerazione detta richiesta. (Sez. U, n. 47923 del 29/10/2009 - dep. 15/12/2009, D'Agostino, Rv. 24482001). 3. 1. Avverso l'ordinanza che rigetta l'istanza di oblazione non è previsto alcun mezzo di impugnazione (Sez. 3, n. 23605 del 23/03/2001 - dep. 11/06/2001, Lorusso, Rv. 21893501) ma gli eventuali vizi del provvedimento possono impugnarsi con la sentenza che definisce il giudizio di opposizione (Sez. 4, n. 34667 del 22/06/2010 - dep. 24/09/2010, Canova, Rv. 24808101), come nel nostro caso. Il reato ascritto all'imputato però alla data odierna risulta prescritto per decorso del termine massimo di prescrizione di anni 5, ex art. 157 e 161 cod. pen. (reato commesso il 5 marzo 2011). La sentenza deve quindi annullarsi senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione, soluzione che prevale sul vizio processuale, poiché non ci sono motivi di ricorso sulla evidente prova dell'innocenza dell'imputato, e la stessa difesa ha concluso per la prescrizione (S.U. del 27 aprile 2017, Iannelli, rg. 19309/2016, informazione provvisoria). 2 AngebMallasforçi
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso il 26/04/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Piera SAVANY C rydale Socer Angelo Matteo SOCCL DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 LUG 2017 IL WHERE Luand Mariani 3