Sentenza 15 aprile 2014
Massime • 1
Con la sentenza di patteggiamento è applicabile la misura della revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi, prevista dall'art. 23, comma quinto, legge n. 110 del 1975, data la sua natura di sanzione amministrativa e non di pena accessoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2014, n. 23320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23320 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 15/04/2014
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 1214
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 3811/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZO CO N. IL 27/07/1980;
avverso la sentenza n. 5080/2011 GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, del 27/09/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. RIELLO Luigi che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27.9.2012, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Busto
Arsizio applicava la pena concordata di anni 1 e mesi 5 di reclusione a AN FR, imputato del reato di concorso nella detenzione e porto illegali di una pistola Beretta cal. 7,65 parabellum, arma clandestina in quanto recante numero di matricola abraso, fatto commesso il 9.11.2011. Contestualmente disponeva la confisca dell'arma e la revoca di autorizzazioni di polizia eventualmente rilasciate in materia di armi a norma della L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 5. Avverso la sentenza il difensore ricorre deducendo il vizio di violazione di legge nella parte in cui il giudice ha applicato la sanzione accessoria di revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi, in violazione del disposto dell'art. 445 c.p.p., comma 1 secondo cui in caso di "patteggiamento proprio" è esclusa l'applicazione di pene accessorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Il disposto dell'art. 445 c.p.p., comma 1, che vieta l'applicazione delle pene accessorie in caso di sentenza di patteggiamento a pena non superiore a due anni, riguarda le pene accessorie in senso stretto e non può estendersi alle sanzioni amministrative accessorie applicate dal giudice, trattandosi di disposizione processuale eccezionale, che deroga al principio generale dell'applicazione automatica delle pene accessorie di cui all'art. 20 cod. pen., soggetta al divieto di applicazione analogica a norma dell'art. 14 preleggi (in tal senso Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210981; Sez. 4, n. 27994 del 03/07/2012 P.G. in proc. Marcel, Rv. 253591).
2. La L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 5, secondo cui, in caso di condanna per reato relativo ad armi clandestine, deve essere disposta la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi, introduce una sanzione di natura tipicamente amministrativa, ancorché irrogata dal giudice con la sentenza di condanna, poiché persegue finalità preventive di polizia di sicurezza, analoghe al divieto prefettizio di detenere armi da parte di persone ritenute capaci di abusarne di cui all'art. 39 T.U.L.P.S. (conforme, sulla natura di sanzione amministrativa accessoria, sez. 1, n. 5176 del 10/01/1996, P.M. in proc. Ciardullo, Rv. 204664). A norma dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2014