Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2019, n. 12725
CASS
Sentenza 12 dicembre 2019

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Massime1

In tema di azione civile nel giudizio penale, nel caso di condanna in primo grado dell'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, il giudice d'appello, in assenza di una impugnazione della parte civile sul punto, non può procedere alla liquidazione definitiva del danno, in quanto ne risulterebbe violato il principio devolutivo dell'appello.

Commentario1

  • 1Truffa: se gli artifizi sono posti in essere dopo la sottrazione sussiste l'appropriazione indebita.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 10 marzo 2022

    Sussiste il delitto di truffa e non quello di appropriazione indebita quando l'artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione, mentre ricorre il reato ex art. 646 c.p. quando gli artifizi e raggiri siano posti in essere dopo la sottrazione del bene a soli fini dissimulatori. Cassazione penale sez. II, 27/01/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 02/03/2022), n.7521 Fatto 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 19/2/2020, aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandola alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 800,00 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2019, n. 12725
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12725
Data del deposito : 12 dicembre 2019

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