Sentenza 12 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di azione civile nel giudizio penale, nel caso di condanna in primo grado dell'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, il giudice d'appello, in assenza di una impugnazione della parte civile sul punto, non può procedere alla liquidazione definitiva del danno, in quanto ne risulterebbe violato il principio devolutivo dell'appello.
Commentario • 1
- 1. Truffa: se gli artifizi sono posti in essere dopo la sottrazione sussiste l'appropriazione indebita.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 10 marzo 2022
Sussiste il delitto di truffa e non quello di appropriazione indebita quando l'artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione, mentre ricorre il reato ex art. 646 c.p. quando gli artifizi e raggiri siano posti in essere dopo la sottrazione del bene a soli fini dissimulatori. Cassazione penale sez. II, 27/01/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 02/03/2022), n.7521 Fatto 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 19/2/2020, aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandola alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 800,00 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2019, n. 12725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12725 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2019 |
Testo completo
12725-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Rosa Pezzullo - Presidente - Sent. n. sez. 3682/2019 Michele Romano PU 12/12/2019 Alessandrina Tudino R.G.N. 41169/2019 Elisabetta Morosini Giuseppe Riccardi - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA FR, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 16/09/2019 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento limitatamente alle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ed il rigetto del ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 16.9.2019 la Corte di Appello di Messina ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina nei confronti di NA FR per il reato di minaccia grave ai danni di Scaffidi Annamaria, e, in parziale riforma, ha ridotto la pena inflitta. SK 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NA FR, Avv. Alessandro Billè, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con un primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen., nonostante l'imputazione riguardi solo tre sms inviati alla persona offesa;
la continuazione tra più reati commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo non ostano al riconoscimento della causa di non punibilità; il diniego sarebbe altresì contraddittorio con l'irrogazione di una pena di € 50 di multa, con l'esiguità del danno, e con la concessione della sospensione condizionale della pena.
2.2. Con un secondo motivo lamenta l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione: la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che il periodo di sospensione fosse pari a 287 giorni, anziché a 126; secondo il ricorrente, il termine massimo sarebbe decorso il 10.7.2019, prima della sentenza di appello.
2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 597 cod. proc. pen.: la Corte di Appello ha quantificato in via definitiva il danno civile su richiesta del PG, e non della parte civile costituita, che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
2.4. Vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del risarcimento del danno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo ed al quarto motivo, che meritano una valutazione congiunta, per la sovrapponibilità delle questioni. La Corte territoriale, infatti, ha provveduto alla liquidazione definitiva del danno, determinato equitativamente nella misura di € 2.000,00, accogliendo la richiesta del Procuratore Generale. Tuttavia, in tema di azione civile nel giudizio penale, nel caso di condanna in primo grado dell'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, il giudice d'appello, in assenza di una impugnazione della parte civile sul punto, non può procedere alla liquidazione definitiva del danno, in quanto ne risulterebbe violato il principio devolutivo dell'appello (Sez. 5, n. 41140 del 16/10/2001, Cipolli, Rv. 220862; nel medesimo solco, Sez. 5, n. 30466 del 06/06/2019, Barbato, Rv. 276348, secondo cui la decisione con cui il giudice d'appello liquida in favore della parte civile non impugnante una Ck 2 somma di denaro maggiore rispetto a quella stabilita dalla sentenza di primo grado si pone in contrasto con il principio devolutivo sancito dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., pur non essendo, invece, in contrasto con il divieto di "reformatio in peius", che è inapplicabile alle statuizioni civili). Né viene in rilievo, nella fattispecie, il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui non viola il principio devolutivo né il divieto di "reformatio in peius" la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante (Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016, C, Rv. 268179), trattandosi di principio concernente la differente ipotesi di richiesta di provvisionale, sia pur proposta ex novo in appello, dalla parte civile. Al riguardo, del resto, va osservato che la parte civile potrebbe avere interesse ad ottenere una diversa, ed economicamente più vantaggiosa, liquidazione dei danni in sede civile, che non può essere obliterato dalla mera richiesta della parte pubblica, su un profilo privo di rilievo penale. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione del danno, che va eliminato.
2. Gli altri due motivi sono inammissibili.
2.1. Il primo motivo è inammissibile, perché, oltre a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito, è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. evidenziando la ripetitività della condotta ed il più ampio contesto persecutorio in cui si inserisce, sfociato in "minacce a sfondo sessuale" e nella prospettazione di "combinare una strage". Peraltro, è stata riconosciuta la continuazione tra le condotte di minaccia, poste in essere in occasioni e contesti diversi;
al riguardo, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, specie se consumati in un significativo arco temporale, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale", ostativo al riconoscimento del beneficio (Sez. 6, n. 18192 del 20/03/2019, Franchi, Rv. 275955; Sez. 4, n. 44896 del 25/09/2018, Abramo, Rv. 274270; Sez. 2, n. 41453 del 16/05/2018, Ndaye, Rv. 274237). sk 3 Né appare ostativo al diniego della causa di non punibilità l'irrogazione della pena pecuniaria di € 50,00, in quanto la Corte ha rideterminato l'originaria pena detentiva inflitta nella pena pecuniaria di € 75,00 (pena base pari ad € 50,00, aumentata per la continuazione) in considerazione dei limiti edittali previsti ratione temporis (che, all'epoca del fatto, prevedevano un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 51,00). Analogamente va rilevato a proposito della sospensione condizionale della pena, la cui concessione non influisce sul giudizio di particolare tenuità del fatto, in quanto è fondata su una prognosi di astensione futura dalla commissione di ulteriori reati, e dunque su un giudizio di tipo predittivo;
laddove, al contrario, il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è basato su una valutazione non predittiva, ma 'diagnostica' della particolare tenuità del fatto.
2.2. Il secondo motivo concernente l'estinzione dei reati per prescrizione è manifestamente infondato, in quanto il termine massimo di prescrizione, considerando i periodi di sospensione, risulta decorso successivamente alla sentenza di appello. Le condotte risultano cessate, secondo la stessa Corte di Appello, il 12.9.2011; il termine massimo, che sarebbe decorso il 12.3.2019, risulta tuttavia sospeso per la durata di 221 giorni (60 giorni per il rinvio per legittimo impedimento dell'udienza del 4.12.2014; 56 giorni per il rinvio per legittimo impedimento dal 18.2.2016 al 14.4.2016; 14 giorni per il rinvio su richiesta della difesa dell'udienza del 1.2.2018; 91 giorni per il rinvio su richiesta delle parti dal 19.11.2015 al 18.2.2016). Al riguardo, infatti, il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., indipendentemente dall'accordo o dalla opposizione o meno del pubblico ministero e della parte civile (Sez. 6, n. 37593 del 13/07/2018, G, Rv. 273827; analogamente Sez. 4, n. 51448 del 17/10/2017, Polito, Rv. 271328: "Il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. proc. pen. (Fattispecie di rinvio disposto su richiesta congiunta delle parti motivata dall'esigenza di giungere ad un accordo transattivo con la parte civile)"; Sez. 3, n. 19687 del 21/03/2018, Tudisca, Rv. 273057: "Qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale di detto difensore, il corso della GR 4 prescrizione è sospeso per tutto il periodo del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione, non trovando applicazione i limiti di durata previsti dall'art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen."). Ne consegue che il termine massimo di prescrizione sarebbe decorso il 23.10.2019, successivamente alla sentenza di appello impugnata. L'inammissibilità dei motivi proposti ai fini penali, tuttavia, impedendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 217266, nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione del danno che elimina;
dichiara inammissibile agli effetti penali il ricorso. Così deciso in Roma 12/12/2019 Mease Pezzull Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Rosa Pezzullo Giuseppe ficcordi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 2 APR 2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO. dott.ssa Maria Cristina D'Angelo 5