Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2002, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
01 2 94 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SU REMA Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 11847/99 Dott. Vittorio DUVA Consigliere Dott. Francesco SABATINI Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Cron. 3593 Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Rep. 386 Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere Ud. 04/07/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTE SUPEPREMA DI CASSAZIONE UFF O CONE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE DE NARDO ΒΕΝΙΑΜΙΝΟ, VERRONE LIDIA, elettivamente 3.10 per diritti 1 FEB. 2002 domiciliati in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio il CANCELLIERE dell'avvocato ROMANELLI GUIDO, che li difende unitamente all'avvocato GUAGGENTI FRANCESCO, giusta delega in atti;
€1,55 L.3000 CANCELLERIA
- ricorrenti -
contro
COOPERATIVA EDILIZIA SOLARI 76 srl in persona del suo DG717963 liquidatore e legale rapp.te signor Giovanni €1,55 L.3000 CANCELLERIA Bersanetti, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L 2001 FREGOLI 8, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO 1460 SALONIA, che lo difende unitamente all'avvocato 067 GIOVANNI TESTORI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1897/98 della Corte d'Appello di MILANO, SEZIONE PRIMA CIVILE emessa il 16/6/1998, depositata il 26/06/98; RG.1360/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato GUIDO ROMANELLI;
udito l'Avvocato ROSARIO SALONIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 14.5.1987 NI De DO e LI VE -premesso di essere soci della Cooperati- va Edilizia Solari 76 srl e di avere ottenuto in asse- gnazione una casa unifamiliare con giardino nel com- plesso residenziale realizzato dalla cooperativa in CO- mune di Assago- convenivano in giudizio innanzi al tri- bunale di Milano la cooperativa stessa per sentirla condannare al risarcimento dei danni, non essendo essa intervenuta nei confronti di GI IN, altra socia assegnataria, la quale aveva trasformato l'unità immobiliare a lei assegnata, pavimentandone l'area cir- 2 и з costante alla abitazione in modo da realizzare un par- cheggio per automezzi di grandi dimensioni, utilizzato dal marito per la sua attività di impresa di traslochi. L'adito Tribunale, con sentenza del 22.5.1990, ri- gettava la domanda e la decisione era confermata dalla Corte di appello di Milano. Entrambe le sentenze escludevano la responsabilità della cooperativa convenuta in base al rilievo che es- sa, dopo l'assegnazione definitiva con atto notarile delle abitazioni unifamiliari ai soci, non aveva poteri di intervento sulla condotta dei singoli proprietari;
che la clausola, con cui la cooperativa si era impegna- ta a costituire le necessarie servitù per mantenere lo stato dei luoghi, non concerneva in alcun modo la con- dotta dei proprietari assegnatari;
che la asserita con- dotta agevolativa, perché fosse concesso dal comune un passo carrabile, non era in rapporto di causalità con la condotta illegittima denunciata dagli attori e già realizzata al momento della istanza di autorizzazione rivolta al comune medesimo. I soccombenti ricorrevano per cassazione e questa Corte, con sentenza n. 9069 del 1996, annullava la sen- tenza della Corte milanese nella considerazione che il giudice di merito, avendo correlato la sua decisione al convincimento che l'assegnazione degli alloggi ai soci л 3 з aveva assolto gli organi della cooperativa da ogni po- tere-dovere nei confronti degli assegnatari, era incor- SO in un palese errore di interpretazione delle norme societarie e in un vizio logico-giuridico. Al giudice di rinvio affidava la nuova valutazione della
contro
- principio secondo cui versia alla stregua del l'assegnazione ai soci delle costruzioni sociali da parte della cooperativa, che le ha realizzate, non sol- leva gli organi sociali dall'esercizio dei poteri- doveri loro conferiti dallo statuto, atteso che i fini sociali permangono -non foss'altro che per il solo pro- filo della conservazione di quelli già acquisiti- sino a che esiste il soggetto sociale, che li ha realizzati. Riassunta la causa in grado di appello innanzi ad altra sezione della Corte di appello di Milano, il giu- dice di rinvio, con sentenza del 26.6.1998, confermava ancora la decisione di primo grado di rigetto della do- manda. La Corte territoriale -premesso, secondo statui- zione di questo giudice di legittimità, che l'ancora vitale cooperativa era tenuta al rispetto degli obbli- ghi assunti ed era, altresì, legittimata alla tutela degli scopi statutari eventualmente compromessi о vio- lati svolgeva le seguenti considerazioni: a) la ille- gittimità della inerzia non poteva, innanzitutto, essere ravvisata nella violazione di obblighi contrattualmente 4 зи assunti dalla cooperativa verso i soci attori con l'atto di assegnazione, poiché nessuna clausola dell'assegnazione era stata violata;
b) l'inadempimento poteva essere collegato soltanto alla successiva mancata attuazione о difesa, in sede societaria, degli scopi statutari;
c) l'unico possibile e doveroso intervento degli organi sociali gli attori avevano indicato nella esclu- sione della società IN;
d) gli attori non avevano, però, prodotto lo statu- to sociale, sicchè non era possibile in concreto stabi- lire se la condotta omissiva della cooperativa aveva integrato la violazione delle finalità societarie;
e) anche ammessa la possibilità di esclusione dalla società della socia IN, dal relativo provvedi- mento non sarebbe derivata alcuna conseguenza in ordine alla titolarità esclusiva dell'abitazione, alla stessa già assegnata in proprietà con atto notarile di trasfe- rimento;
f) in ogni caso l'inerzia della cooperativa non so- lo non aveva prodotto né dato causa all'abuso della Pa- razzini;
ma neppure avrebbe potuto interrompere o fare cessare l'abuso commesso dalla socia, onde nessun danno gli appellanti potevano lamentare;
g) alla cooperativa, infine, neppure si poteva im- и 5 з putare di avere omesso nei confronti della socia di agire con azione di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento dei danni, dato che detta azione avreb- bero potuto esperire direttamente gli appellanti, evi- tando così il pregiudizio che lamentavano. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ri- corso, illustrato anche con memoria, NI De DO e LI VE, che affidano la impugnazione ad unico mezzo di doglianza. Resiste con controricorso la cooperativa edilizia Solari 76 srl. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di doglianza -deducendo la viola- zione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1218, 1219, 1223, 1453 e 2043 cod. civ. e 112, 277 e 278 c.p.c. nonché la contraddittorietà della motiva- zione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.- ricorrenti assumono che la decisione della Corte mila- nese sarebbe affetta da un vizio logico di ragionamento riconosciuto in premessa e quanto e da un netto contrasto tra quanto stabilito nelle con- clusioni, giacchè il giudice di merito, pur dando atto del comportamento abusivo della socia e della colpevole inerzia della cooperativa in ordine ad un suo doveroso intervento, non aveva riconosciuto il diritto di essi istanti ad un risarcimento dei danni, almeno con la ь н 6 з statuizione a loro favore di condanna generica della stessa cooperativa. Replica la cooperativa resistente che, con l'assegnazione in proprietà ai soci delle unità abita- tive, essa aveva perduto ogni potere di controllo sull'operato dei singoli, i quali, perciò, erano dive- nuti le sole parti legittimate ad agire, a tutela delle rispettive proprietà, direttamente verso la IN. Aggiunge, altresì, la cooperativa resistente che i ricorrenti non avevano mai indicato quale tipo di in- tervento essa avrebbe dovuto attuare e che, ove si fos- se voluto ipotizzare a riguardo la azione di risolu- zione del contratto di compravendita dell'immobile con- cluso con il rogito di assegnazione, detta azione essa cooperativa non avrebbe mai potuto giustificare nella sua fondatezza. Rileva, innanzitutto, questa Corte che sono irrile- vanti le eccezioni, mosse dalla cooperativa resistente, quanto alla pretesa carenza di ogni sua azione nei con- fronti del socio, per effetto dell'avvenuta assegnazio- ne delle unità abitative ai singoli soci con conseguen- te esclusiva titolarità degli stessi di ogni azione re- lativa alle vicende proprietarie, e quanto alla mancata precisazione della domanda dei ricorrenti circa la na- tura ed il contenuto dell'intervento da essa omesso. и 7 4з 4 3 In ordine alla questione relativa alla pretesa ca- renza di azione, per effetto dell'operato trasferimento di ogni potere di iniziativa in via esclusiva a ciascun socio, Osserva questo giudice di legittimità che sul punto non è più ammissibile alcuna indagine, dato che, in virtù della precedente statuizione n. 9069 del 1996 di questa Corte, sussiste ormai il giudicato sul punto che l'assegnazione ai soci delle costruzioni sociali, da parte della cooperativa che le ha realizzate, non solleva gli organi sociali dall'esercizio dei poteri- doveri ad essi spettanti in base allo statuto e in vi- sta dei fini sociali residui ancora da assicurare. In ordine alla eccepita incertezza della domanda per omessa indicazione del tipo di intervento, che la cooperativa avrebbe dovuto attuare, Occorre rilevare che, nella specie, la suddetta indicazione non era ne- cessaria, poiché ad identificare la domanda risarcito- ria in base alle ragioni addotte, pur in assenza di im- pugnazione sul punto, aveva già provveduto la medesima sentenza n. 9069 del 1996 di questa Corte, onde anche sulla questione sussiste la preclusione derivante dal giudicato. Nel resto, quanto alla avanzata censura di contrad- dittorietà della motivazione della impugnata sentenza, osserva questa Corte che il motivo è fondato. 8 La sentenza di questa Corte n. 9069 del 1996 -oltre ad enunciare il principio di diritto a mente del quale l'assegnazione ai soci delle costruzioni sociali non solleva gli organi sociali dai poteri-doveri loro con- feriti ai fini della conservazione degli scopi già rag- giunti sino a che esista il soggetto sociale che li ha realizzati aveva pure indicato che l'attività gestio- nale della cooperativa, sia pure limitatamente alle parti comuni ed agli interessi generali del complesso edilizio, si poneva come naturale conseguenza della sua esistenza e "l'inattività al riguardo non poteva che essere connessa alla corrispondente e formale manife- stazione di volontà contraria". Il giudice di rinvio, con la sentenza in questa se- de impugnata, ha dato atto che le trasformazioni appor- tate dalla socia IN all'immobile di sua proprie- tà costituivano "violazione della destinazione residen- ziale del complesso" e che i ripetuti solleciti ed in- viti, anche assembleari, degli attuali ricorrenti e di altri soci verso gli organi sociali, perché intervenis- sero per fare cessare la condotta abusiva, non avevano avuto alcun esito, essendo la cooperativa rimasta iner- te. Lo stesso giudice ha anche riconosciuto che "l'ancor vitale cooperativa appellata era pur sempre tenuta al rispetto degli obblighi assunti e, comunque, 9 legittimata alla tutela degli scopi statutari eventual- mente compromessi o violati". Avendo individuato, in tal modo, tra gli scopi del- la cooperativa il compito, ancora attuale, di mantenere la destinazione residenziale del complesso edificato ed avendo anche riconosciuto il corrispondente potere di intervento degli organi societari, in virtù della nor- mativa generale, allo scopo di vigilare sull'andamento della gestione sociale e di adottare misure per impedi- re atti pregiudizievoli e per eliminare ○ ridurre le conseguenze degli atti commessi, la impugnata sentenza espone una motivazione contraddittoria, laddove assume di non potere stabilire, non essendo stato prodotto in causa lo statuto della cooperativa, se da parte della socia IN vi erano stati attuati comportamenti in violazione delle finalità societarie;
insufficiente, quando considera unica misura all'uopo possibile la procedura di esclusione del socio, senza indagare sulla esperibilità di altri rimedi di natura giurisdizionale ○ sanzionatoria nei confronti dell'abuso della socia;
errata, nella parte in cui esclude la ipotesi della ri- levanza ai fini risarcitori della inerzia colpevole della cooperativa in presenza della titolarità, in capo a ciascun socio, di azione analoga di ripristino e nel- la parte in cui assume che l'azione alternativa, che la 10 и г з società avrebbe potuto proporre o svolgere, giammai sa- rebbe stata idonea a fare cessare l'abuso commesso. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con la cassazione della impugnata sentenza ed il rinvio, ad JOST 129.11 altra sezione della Corte di appello di Milano, per от Зоре 1430T nuovo giudizio con motivazione indenne dai riscontrati FOT. 160,12 vizi. Al giudice di rinvio è demandato anche il regola- mento delle spese processuali del presente giudizio di cassazione. P.T.M. La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso;
cassa in relazione la impugnata sentenza e rinvia, an- che per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Roma, 4 luglio 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE заими щой Viton's tourn Depositata in Cancelleria Boggi, Al. I. IL CANCELLIERE C1 Gina Gasoli E R P IL CANCELLIERE C1 A Gina Caso AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 210030204. Registrato in co 1:2.10 al n. CENTOSESSAND/10 000 (euró p. Il Dirigento Area Se (Dott.ssa Maria Crabia Il Responsabile Serviar At Giudiziari (Dr. M. RACHICHINI) 11