Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2011, n. 34531
CASS
Sentenza 21 settembre 2011

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Massime1

Il passaggio in giudicato della sentenza di condanna non determina l'interruzione automatica della custodia cautelare in corso, la quale prosegue fino a trasformarsi in detenzione espiativa della pena al momento in cui viene disposta l'esecuzione di quest'ultima, con la conseguenza che, qualora per qualsiasi ragione il titolo espiativo venga successivamente caducato, tale trasformazione non si verifica e la detenzione deve ritenersi mantenuta in forza dell'originario titolo cautelare ed il relativo periodo deve essere computato ai fini del calcolo dei termini massimi della custodia cautelare.

Commentario1

  • 1Restituzione in termini su sentenza contumaciale e i termini di custodia cautelare (Cass. 15892/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 ottobre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2011, n. 34531
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34531
Data del deposito : 21 settembre 2011

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