Sentenza 24 gennaio 2002
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione approva o riduce il compenso all'Istituto Vendite Giudiziarie, stabilito dal Ministro della Giustizia (D. M. 11 febbraio 1997 N. 109 vigente) a norma del terzo comma dell'art. 159 disp. att. cod. proc. civ. - così come modificato dall'art. 87 della legge 26 novembre 1990 n. 353, entrato in vigore dal primo gennaio 1993 - incide direttamente sul relativo diritto spettante all'Istituto, per le attività dal medesimo svolte, di custodia e vendita dei beni soggetti ad esecuzione forzata, e, pertanto, non essendo atto preliminare o propedeutico dell'atto conclusivo del processo esecutivo, è autonomamente impugnabile, a decorrere dalla comunicazione del medesimo alle parti interessate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2002, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
Dott. Maria Margherita CHIARINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VO IO, nella qualità di Direttore e legale rappresentante dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Nelfi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO ZUCCHI 9, presso lo studio dell'avvocato ENZO BARTIMMO, difeso dall'avvocato VITO BARBUZZI, con studio in 85029 VENOSA PIAZZA ORAZIO,18 giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IE RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PISAURO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
NI CE SRL, CATONE VITO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 51/98 del Pretore di MELFI, emessa il 24/4/1998, depositata il 21/07/98; RG.307/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/01 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NA NT, in qualità di titolare dell'I.V.G., con ricorso depositato il 10.4.1996 alla Pretura di Melfi, proponeva opposizione all'ordinanza del 27 febbraio 1996, conosciuta il 9.4.1996, di rigetto della sua istanza di revoca dell'ordinanza del 25.X.1995, con la quale il Pretore, disapplicando le maggiori tariffe stabilite dal Pretore dirigente per i compensi spettanti ai dipendenti dell'Istituto Vendite Giudiziarie per la custodia dei beni pignorati, aveva applicato quelle del regolamento per gli I.V.G. approvato con D.M. 20.6.1960, invece da ritenere non più vigenti per l'esiguità della somma indicata come limite massimo. Il creditore procedente, costituitosi, eccepiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c., la tardività dell'opposizione e il Pretore di Melfi la accoglieva, rigettando l'opposizione con sentenza del 21 luglio 1998. In particolare, premessa la natura di singolo atto esecutivo dell'ordinanza del 25 ottobre 1995, con cui, in applicazione del D.M. 20.6.1960 erano state rideterminati il compenso e le spese dell'I.V.G., e che perciò incideva definitivamente sui corrispondenti diritti del medesimo Istituto per le attività di custodia e trasporto svolte, affermava che il rimedio esperibile per contestarne la legittimità era l'impugnazione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e poiché detta ordinanza era stata comunicata all'I.V.G. con raccomandata ricevuta il 14.XI.1995, l'opposizione era tardiva, in quanto proposta soltanto all'udienza del 23.2.96 allorché il NA, titolare di esso, nel costituirsi nella procedura esecutiva, ne aveva chiesto la revoca.
Invece l'opposizione avverso il rigetto di detta istanza, avvenuto con ordinanza del 27.2.1996, non comunicata al NA, sì che la conoscenza legale di tale provvedimento deve ritenersi avvenuta il 29.4.1996, prima udienza successiva all'emissione del medesimo, era tempestiva perché a tale data il ricorso del NA ai sensi dell'art. 617 c.p.c., era stato già depositato. E però l'opposizione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del provvedimento del 25 ottobre 1995 non poteva riaprire i termini per impugnarlo, sì che ormai era divenuto definitivo.
Ricorre per Cassazione avverso questa sentenza NA NT con un unico motivo e deposita memoria. Resiste RO RO con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminare logico- giuridica va riconosciuta all'eccezione del controricorrente di nullità del ricorso di NA NT per difetto del requisito della specialità della procura, prospettata sotto due profili: a) la sentenza per la quale detta procura è conferita è diversa, sia per il numero appostovi, sia per le parti indicate in epigrafe, da quella impugnata con il ricorso;
b) la procura è stata rilasciata successivamente alla data del ricorso.
Entrambi i rilievi sono infondati.
1.1.a.- La procura conferita dal NA per il ricorso per Cassazione al difensore in data 6 ottobre 1999 in effetti indica la sentenza, contro la quale egli propone ricorso, con il "n. 52/98" ed aggiunge che è resa dal Pretore di Melfi tra esso NA, LO ME, nonché NA AL s.r.l. e TE NT", mentre in realtà la sentenza censurata con il ricorso è contraddistinta dal n. 51/98 e risulta resa, dal medesimo Pretore, tra NA NT e RO RO, nonché NA AL s.r.l. e CA IT (rispettivamente debitore esecutato e assegnatario del bene pignorato, come specificato nella parte narrativa della medesima sentenza).
Tuttavia, poiché nella parte espositiva del ricorso il NA specifica che il medesimo è proposto per "la cassazione della sentenza n. 51/1998, resa dal Pretore di Melfi il 24.4.1998 e depositata il 21.7.1998", date che corrispondono alla sentenza n. 51/1998, e poiché nella memoria depositata il NA ha chiarito di aver impugnato con ricorso per Cassazione anche un'altra sentenza - la n. 52/98 per l'appunto - del Pretore di Melfi, di analogo contenuto, resa tra parti parzialmente diverse - e cioè quelle erroneamente indicate nella procura - tale errore deve ritenersi lapsus calami ed irrilevante, perché se la procura non è contenuta in atto separato dal ricorso, forma un unico corpus documentale inscindibile con il medesimo (c.d. specialità intrinseca), a cui topograficamente accede e da cui è assorbita, e perciò fuga ogni dubbio sulla volontà del ricorrente di impugnare la sentenza specificata nel ricorso, in applicazione del principio di conservazione degli atti del processo, codificato dall'art. 159 c.p.c., senza peraltro sacrificare nessun interesse della controparte meritevole di tutela maggiore dell'interesse del ricorrente all'impugnazione (Cass. S.U. 2642/1998).
1.1.b.- Anche il secondo rilievo è infondato. Infatti per soddisfare il requisito della specialità della procura è sufficiente che essa sia rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza e prima della notifica dell'impugnazione (Cass. S.U. 12625/1998). E poiché la pubblicazione della sentenza impugnata è avvenuta il 21 luglio 1998;
il conferimento della procura, in calce al ricorso, il 6 Ottobre 1999, e la notifica di esso l'8 e l'11 ottobre 1999, anche il secondo profilo dell'eccezione del controricorrente va respinto. 2.- Occorre ora passare al motivo di ricorso principale. Con esso NA NT denuncia "Violazione e falsa applicazione degli articoli 487 e 617 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3, 4, e 5 cpc". Ai sensi dell'art. 487 primo comma i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono resi con ordinanza, revocabile o modificabile finché non sia eseguita. Perciò devono essere impugnate ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non tutte le ordinanze del giudice dell'esecuzione, ma soltanto quelle che hanno determinato situazioni irreversibili o siano state eseguite, mentre per le altre la parte interessata può sempre sollecitare il potere di revoca o modifica da parte del giudice. E poiché l'ordinanza del 25 ottobre 1995, nel rideterminare i compensi spettanti all'I.V.G., contestualmente lo invitava a depositare le somme riscosse, fissando apposita udienza per la verifica, non è un provvedimento immodificabile ne' definitivo o eseguito con la comunicazione del 14 novembre 1995, tant'è vero che soltanto con successiva ordinanza del febbraio 1996 il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di revoca del suddetto provvedimento ed ha assegnato le somme depositate al creditore procedente. Dunque soltanto l'ordinanza del febbraio 1996 è irreversibile ed irrevocabile, mentre quella dell'ottobre 1995 deve ritenersi preliminare e preparatoria dell'atto esecutivo vero e proprio, con il quale sono state assegnate le suddette somme a chiusura della procedura.
E poiché l'invalidità di un atto preliminare può esser fatta valere soltanto con l'impugnazione dell'atto esecutivo di quello, è tempestiva l'opposizione di esso NA avverso il rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza dell'ottobre 1995. Il motivo è infondato.
Nella fattispecie occorre premettere che la normativa per compensare le attività svolte nel 1994-1995 dall'I.V.G., su incarico del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 534 primo comma cod. proc. civ., è contenuta nel D.M. 20 giugno 1960, applicabile ratione temporis (art. 42 disp.trans. D.M. 11 febbraio 1997, N. 109). In particolare l'art. 37 prevedeva che l'I.V.G. potesse trattenere sul prezzo ricavato dalla vendita la parte di compensi dovutigli dal debitore e riscuotere dall'aggiudicatario la restante parte a carico di questi, redigendo poi, per la complessiva somma così calcolata, una distinta dettagliata dei compensi e delle spese, da sottoporre all'approvazione del giudice (art. 37 terzo comma). Se dal riscontro questi avesse rilevato la percezione di somme non spettanti, ordinava all'I.V.G. la restituzione agli aventi diritto (ultimo comma dello stesso art. 37) e questa è la norma che è stata applicata nel caso in esame, come si evince dalla sentenza impugnata. Ed infatti da essa risulta che il giudice dell'esecuzione, avendo rilevato l'eccedenza della tariffa richiesta rispetto a quella stabilita con il predetto decreto ministeriale - da ritenere inderogabile a decorrere dal primo gennaio 1993, data di entrata in vigore dell'art. 87 della legge 26 novembre 1990 n. 353, con il quale è stato sostituito il terzo comma dell'art. 159 delle disp. di att. al cod. proc. civ., sì che da tale data spetta soltanto al " Ministro di Grazia e Giustizia stabilire . . . la misura dei compensi dovuti agli istituti" - e l'eccessività delle spese di trasporto e custodia, ha decurtato le corrispondenti somme e ordinato la loro restituzione agli aventi diritto, con provvedimento del 25 ottobre 1995 . Deve quindi escludersi senza dubbio alcuno la natura propedeutica o preliminare di tale provvedimento rispetto all'atto conclusivo della procedura ed affermarsi invece la natura autonoma rispetto ad esso, nonché l'incidenza immediata sui diritti al compenso e al rimborso delle spese spettanti all'I.V.G.
Ne consegue che, sia volendo ritenere tale provvedimento impugnabile anche per il titolare dell'I.V.G. ai sensi dell'art. 617 c.p.c., come ha ritenuto il Pretore di Melfi - previa affermazione della natura di singolo atto esecutivo, in applicazione del principio secondo il quale tutti i provvedimenti emessi nel corso dell'esecuzione vanno considerati atti esecutivi e come tali soggetti al rimedio dell'opposizione, previsto dall'art. 617 cpc, salvo che l'opposizione sia esclusa, e altresì in base ad una decisione di questa Corte (Cass. 1956/ 1995), che ha ammesso il rimedio ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento di approvazione della distinta dell'I.V.G. per il compenso dovutogli, sia per il debitore, sia per l'aggiudicatario (perché soggetti obbligati a corrisponderlo: artt. 30 terzo comma e 37 primo comma del previgente D.M. 20 giugno 1960), sia per il creditore esecutante, sotto il profilo dell'incidenza del compenso spettante all'I.V.G. sulla somma da assegnare o da distribuire ai creditori- sia ritenendolo impugnabile ai sensi dell'art. 111 Costituzione con ricorso per Cassazione -se si vuole far prevalere la natura giurisdizionale decisoria del conflitto di interessi tra il percettore del compenso e coloro che sono obbligati a corrisponderlo contenuta nel provvedimento, ovvero la diretta incidenza del medesimo sul relativo diritto (come è argomentabile da Cass. 10306/2000, specie in motivazione)- in ogni caso il termine per impugnarlo è iniziato a decorrere dalla ricezione della racc. (14.XI.1995) con cui è stata comunicata all'I.V.G. la decurtazione delle somme richieste, disposta con ordinanza del 25 ottobre 1995, e perciò era scaduto allorché detto Istituto, in data 23.2.1996, ne ha chiesto la revoca.
Nè può ritenersi, come evidenziato dal Pretore di Melfi, che il rigetto della relativa istanza possa avere l'effetto di riaprire il termine per proporre questioni già proponibili con l'impugnazione del provvedimento confermato, ovvero che la proponibilità dell'istanza di revoca infici la predetta natura autonoma del provvedimento che incide direttamente sul diritto al compenso dell'I.V.G., essendo il rimedio della revoca di un atto esecutivo in rapporto di complementarietà con la opposizione al medesimo (Cass. 3427/1997; 2848/1998).
3. Concludendo il ricorso deve esser rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, di cui £ 2.000.000 (pari ad euro 1.032,92)per onorari e £ 180.000 (pari ad euro 92,97)per spese.
Così deciso in Roma il 21 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2002