Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2002, n. 843
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Sentenza 24 gennaio 2002

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Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione approva o riduce il compenso all'Istituto Vendite Giudiziarie, stabilito dal Ministro della Giustizia (D. M. 11 febbraio 1997 N. 109 vigente) a norma del terzo comma dell'art. 159 disp. att. cod. proc. civ. - così come modificato dall'art. 87 della legge 26 novembre 1990 n. 353, entrato in vigore dal primo gennaio 1993 - incide direttamente sul relativo diritto spettante all'Istituto, per le attività dal medesimo svolte, di custodia e vendita dei beni soggetti ad esecuzione forzata, e, pertanto, non essendo atto preliminare o propedeutico dell'atto conclusivo del processo esecutivo, è autonomamente impugnabile, a decorrere dalla comunicazione del medesimo alle parti interessate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2002, n. 843
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 843
    Data del deposito : 24 gennaio 2002

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