Sentenza 7 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/08/2002, n. 11894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11894 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 374/00 UD. 24.04.2002 REPUBBLICA ITALIANA T 1 8 94/0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA זח CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE- Gion 29503 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. 3147 Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Dott. Antonio VELLA Consigliere Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Richiesta copia studio dal Sig. sole Consigliere Dott. Carlo CIOFFI €310 per 0 AGO. 2002 ha pronunciato la seguente il IL CANCELLIERE SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 374/00 proposto Oggetto: Opposizione da decreto ingiuntivo. RA IN e GI AR, elettivamente domiciliati in Roma, Via Tacito n. 4, presso lo studio dell'Avv. Gianluigi Barone, che unitamente all'Avv. Roberto Magnavac- ca li difende come da procura a margine del ricorso. €0.771-1500 NCELLERI RICORRENTI
contro
CONDOMINIO “SAN GIOVANNI” in Villafranca Lunigiana INTIMATO 152/02 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Massa Carrara n. 105/99 del 21.03.1998 / 24.03.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.04.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Rosa- rio Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 29.06.1995, LI GR proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 40/95 emesso dal Pretore di Pontremoli nei suoi confronti e di suo marito AL LL per il pagamento della somma di £. 16.568.000, oltre interessi e spese, a favore del Condominio San Giovanni di Villafranca Lunigiana a titolo di oneri condo- miniali per lavori di straordinaria manutenzione sulle parti co- muni dell'edificio. Deduceva l'opponente: a) il difetto di legitti- mazione attiva del Condominio;
b) la nullità, per non essere stata avvisata, della delibera assembleare (18.11.91) che aveva effettuato il riparto della spesa;
c) la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, trattandosi di riparto provvisorio e mancando un consuntivo definitivo, approvato solo successivamente (22.07.94); d) la errata quantificazione del debito, essendovi stato parziale pagamento (£. 10.880.000) dello stesso. 2 Costituitosi, il Condominio resisteva all'opposizione di cui chiedeva il rigetto. Nel giudizio interveniva volontariamente DO LL, quale erede dell'ingiunto AL LL, il quale eccepiva pre- liminarmente l'inesistenza o nullità del decreto ingiuntivo per- ché alla data della richiesta di emissione AL LL risul- tava già deceduto da oltre sei mesi. Deduceva altresì l' ineffica- cia del decreto nei confronti degli eredi perché non risultava essere stato loro notificato. All'esito dell'istruttoria, il Pretore dichiarava inefficace il de- creto ingiuntivo nei confronti di AL LL;
revocava, altre- si, il predetto decreto nei confronti di LI GR;
dichiarava non dovuta la somma richiesta dal Condominio e compensava tra le parti le spese del giudizio. Il Pretore accoglieva l'opposizione per l'assorbente ragione che il Condominio, quale attore sostanziale, aveva l'onere di dimostrare la fondatezza del credito. Tale onere non risultava adempiuto perché nel giudizio di opposizione il Condominio non aveva depositato alcuni documenti decisivi (contratto di appalto 26.07.91; stato di ripartizione 28.07.91; verbale dell' assemblea del 18.11.91; riparto definitivo del 27.07.94), con- tenuti nel fascicolo del procedimento monitorio, che non era stato ridepositato. 3 Proponeva appello il Condominio, il quale deduceva che la documentazione in questione, risultando già contenuta nel fa- scicolo del procedimento d'ingiunzione, doveva considerarsi acquisita "d'ufficio" anche al successivo giudizio di opposizio- ne. Il fascicolo non risultava agli atti perché la Cancelleria non aveva provveduto ad allegarlo. In ogni caso produceva di nuo- vo la documentazione in questione, sostenendone l' ammissi- bilità, non essendo tale produzione assoggettata ai limiti sta- biliti per le prove costituende di cui all'art. 345 c.p.c.. Rilevava. infine, il Condominio che il gravame doveva riferirsi al solo ca- po di sentenza riguardante il merito della causa, prestando acquiescenza alla statuizione di inefficacia del decreto monito- rio nei confronti del deceduto AL LL. Al gravame resistevano LI GR e DO LL, il quale rilevava l'anomalia della sua chiamata nel giudizio d' appello, posto che il capo della sentenza che lo riguardava quale erede di AL LL (inefficacia del decreto nei con- fronti del proprio de cuius) non risultava, per espressa ammis- sione del Condominio, oggetto di impugnazione. Cautelativa- mente, tuttavia, entrambi gli appellati ribadivano tutte le contestazioni già svolte nel giudizio di opposizione e propone- vano appello incidentale in ordine alle spese. Con sentenza n. 105/99 del 21.03.1998 / 24.03.1999 il Tribunale di Massa Carrara accoglieva l'appello principale del 4 Condominio e, in riforma della decisione del Pretore, respinge- va l'opposizione al decreto ingiuntivo, che confermava inte- gralmente, condannando gli appellati in solido al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Il Tribunale, dopo aver disatteso le eccezioni relative all' im- procedibilità dell'appello per mancata allegazione della senten- commaza impugnata (art. 347, comma 2°, c.p.c.) e carenza di legitti- mazione attiva del Condominio, osservava che correttamente il primo giudice aveva rilevato e dichiarato l'inefficacia del de- creto ingiuntivo relativamente ad AL LL perché dece- duto prima della data del ricorso. Parimenti correttamente aveva stabilito che tale inefficacia non si comunicava all' ob- bligata in solido LI GR, trattandosi di persona tenuta per l'intero e non pro quota nei confronti del Condominio. Il Tribunale escludeva l'inesistenza o nullità del decreto ingiun- tivo, per essere stato emesso nei confronti di persona deceduta antecedentemente alla presentazione del ricorso, perché l'altra persona, LI GR, risultava coobbligata in solido e per l'intero nei confronti del Condominio. Passando all'esame del merito e ai motivi di gravame, rileva- va il Tribunale che il Condominio aveva adempiuto piena- mente all'onere probatorio in quanto nel procedimento moni- torio aveva prodotto la documentazione posta a base della somma ingiunta (£. 16.568.000) e cioè a) il contratto di ap- 5 www.vmw palto 26.07.1991; b) lo stato di ripartizione delle spese;
c) il verbale dell'assemblea del 18.11.91; d) il riepilogo totale e de- finitivo delle spese in data 22.07.94. A seguito dell'opposizione proposta da LI GR era stato formato il fascicolo d' uffi- cio per tale giudizio, ma non vi era stato inserito quello del procedimento monitorio contenente i suddetti documenti inse- riti nel fascicolo di parte del Condominio. Il mancato rinveni- mento di tale fascicolo non poteva risolversi in danno del Con- dominio, perché avrebbe dovuto provvedere la Cancelleria all' allegazione del fascicolo d'ufficio. Tuttavia tale documentazio- ne era stata nuovamente e legittimamente prodotta dal Con- dominio. Dalle delibere assembleari risultava che i lavori erano stati regolarmente autorizzati per l'importo preventivato (£. 86.557.000); che l'amministratore aveva provveduto a ripar- tirlo in base alle tabelle millesimali e che a carico dei coniugi GR-LL, tenuto conto dei versamenti effettuati, era rimasto un residuo di £. 16.568.000. Le varie delibere, da pre- sumersi adottate con le modalità di costituzione dell' assem- blea e con le maggioranze di legge, non erano state impugnate da LI GR, la quale aveva, quindi, accettato quanto in esse deciso, per cui le varie contestazioni, anche in ordine alla esattezza dell'importo da lei dovuto, erano del tutto irrilevanti. Conseguentemente l'opposto decreto ingiuntivo andava inte- gralmente confermato. 6 Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassa- zione LI GR e DO LL in base a sei motivi. Il Condominio non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo si denuncia violazione dell'art. 347, 2° comma, c.p.c. in ordine alla mancata dichiarazione di impro- cedibilità dell'appello per mancata allegazione della "copia autentica" della sentenza impugnata.
2. Col secondo motivo si deduce contraddittoria motivazio- ne, rispetto al dispositivo, sul punto essenziale della inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti del coobbligato AL Giu- melli;
si assume inoltre falsa applicazione dell'art. 644 c.p.c.. Si sostiene innanzitutto che il decreto ingiuntivo doveva es- sere dichiarato giuridicamente inesistente, riguardando l'inef- ficacia la diversa ipotesi della mancata notificazione del de- creto nei termini di legge. Si aggiunge che il Tribunale contraddittoriamente, dopo aver riconosciuto l'inefficacia del decreto nei confronti di AL LL, ha poi in dispositivo confermato "integralmente” il decreto stesso. Invero il Tribunale, alla dichiarazione di cui A sopra, per coerenza, avrebbe dovuto far seguire la revoca del decreto e, in ipotesi, la condanna della sola LI GR al pagamento.
3. Col terzo motivo si deduce ancora falsa applicazione 7 dell'art. 644 c.p.c. e si afferma che la dichiarazione di ineffica- cia del decreto ingiuntivo doveva essere estesa nei confronti della GR, anche perché non era stato notificato agli eredi di AL LL. Si insiste poi nel dire che il decreto era inesi- stente e che senza alcuna motivazione il giudice d'appello ha escluso tale ipotesi.
4. Col quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applica- zione degli artt. 116 e 645 c.p.c.. Si sostiene che il fascicolo che il Cancelliere deve acquisire al giudizio di opposizione è solo il fascicolo d'ufficio del giudizio monitorio e non anche il fascicolo di parte prodotto in tale giudizio. Nel fascicolo d'uffi- cio del giudizio monitorio non erano stati inseriti i documenti in questione e la eventuale materiale presenza del fascicolo di parte non avrebbe potuto comportare la utilizzabilità della do- cumentazione contenuta in tale fascicolo di parte. Invero la conseguenza del mancato deposito è che la documentazione non è mai entrata nel giudizio di opposizione.
5. Col quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazio- ne dell'art. 345 c.p.c. in tema di nuove produzioni in appello. Il Tribunale ha ritenuto ammissibile il deposito di nuovi docu- menti in base ad una decisione assunta sotto il vigere del vec- chio testo dell'art. 345 c.p.c.. In seguito alla riforma è stato introdotto il 3° comma che vieta di produrre nuove prove in appello, salvo che tali mezzi siano ritenuti indispensabili o che 8 la parte dimostri di non averli potuti proporre in primo grado.
6. Col sesto motivo si deduce omessa e/o insufficiente moti- vazione della sentenza riguardo a tutte le questioni prospet- tate dall'opponente nel giudizio di opposizione;
violazione dell' art. 112 c.p.c.; falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.. Si assume che il giudice d'appello, una volta superata la questione di ammissibilità della documentazione ridepositata, avrebbe do- vuto esaminare tutte le questioni che erano state proposte dalla GR, cioè il difetto di legittimazione attiva del Condo- minio, la nullità della delibera dell'assemblea di approvazione del rendiconto, l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, la contestazione sul quantum. In particola- re si sostiene che il Tribunale ha errato nell'affermare che la delibera assembleare doveva essere "presunta valida fino a prova contraria"; ed ha completamente omesso ogni esame in ordine al quantum in conseguenza dei versamenti effettuati. A) Il primo motivo è infondato. Il Tribunale ha dato atto che l'appellante Condominio aveva regolarmente allegato al proprio fascicolo una copia della sen- tenza impugnata, la cui conformità all'originale non era stata contestata. - E' giurisprudenza consolidata che non può farsi luogo alla declaratoria di improcedibilità dell'appello quando il giudice della impugnazione sia posto in grado di avere piena cono- 9 scenza, sia pure in via diversa da quella formalmente pre- scritta, del contenuto della sentenza impugnata. Tale ipotesi, che si verifica certamente quando la copia autentica sia stata prodotta (non dall'appellante, bensi) dallo stesso appellato, ri- corre anche quando esista nel fascicolo di ufficio o agli atti delle parti una copia della sentenza, indipendentemente dalla presenza di un'attestazione formale di autenticità, ove la con- formità all'originale non venga contestata (Cass. 11.10.2000 n. 13539; 7.11.1983 n. 6555). B) Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, sono privi di pregio, sotto ogni profilo. Innanzitutto il Tribunale ha spiegato perché il decreto in- giuntivo non poteva essere dichiarato inesistente, in quanto risultava essere stato validamente emesso nei confronti della coobbligata in solido LI GR. Ha poi chiarito perché doveva considerarsi privo di efficacia. nei confronti del solo AL LL, dato che quest'ultimo era risultato deceduto prima della presentazione del ricorso mo- nitorio. Nessuna conseguenza è possibile trarre dalla mancata noti- fica del decreto ingiuntivo agli eredi di AL LL, stante l'inefficacia del decreto stesso nei confronti del de cuius. Infine, per quanto riguarda la dizione "conferma integral- 10 mente il decreto ingiuntivo, va osservato che, integrando la lettura del dispositivo (in cui tale espressione è contenuta) con la parte motiva della sentenza, si ricava agevolmente che tale conferma è stata intesa e limitata soltanto nei confronti di LI GR. C) Parimenti i motivi quarto e quinto, anch'essi da trattare congiuntamente in quanto interdipendenti, sono privi di fon- damento. Il giudice d'appello non ha proceduto all'assunzione di nuo- vi mezzi di prove ma ha semplicemente disposto l'acquisizione di quella documentazione che per mero disguido non era stata rinvenuta agli atti nel giudizio di opposizione in primo grado, pur essendo stata esibita a sostegno della richiesta monitoria. Correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto che è con- sentita la produzione, in sede di appello, di documenti già prodotti in primo grado ma poi non rinvenuti agli atti ovvero non depositati precedentemente, poiché trattasi di prove pre- costituite, come tali non soggette al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., che attiene invece all'esclusione di prove nuove costi- tuende. Né al riguardo ha senso far riferimento alla novella, perché l'art. 345, comma 3, c.p.c., nella nuova formulazione di cui al- l'art. 52 1. 26 novembre 1990 n. 353 - applicabile ai giudizi promossi in epoca successiva al 29 aprile 1995, ex art. 90 11 della legge n. 353 del 1990, come sostituito, da ultimo, con d.l. n. 121 del 1995, più volte reiterato fino alla conversione in legge n. 534 del 1995 non vieta la produzione di nuovi do- cumenti in appello. Non casualmente, infatti, come si evince dai lavori preparatori della citata legge n. 353 del 1990, la norma stabilisce solo che non sono in via generale ammessi "nuovi mezzi di prova", mentre non si riferisce alle prove co- siddette precostituite, quali i documenti (Cass 13.10.2000, n. 13670). D) Il sesto motivo è inammissibile laddove si risolve in una censura generica all'accertamento e alla ricostruzione dei fatti, proponendo una versione contrastante con quella adottata dal giudice del merito, ed è infondato nelle rimanenti parti. Invero l'impugnata sentenza, per quanto riguarda la que- stione della legittimazione, ha richiamato il principio pacifico in giurisprudenza che l'amministratore, in base ai poteri che gli derivano direttamente dall'art. 1130 n. 3 c.c., può iniziare giudizio per la riscossione dei contributi anche senza apposita autorizzazione del Condominio (v. fra le tante: Cass. 26.2.1990 n. 1442). In ordine alla delibera assembleare di approvazione del ren- diconto definitivo, a parte il fatto che il Tribunale ha ritenuto che era stata adottata in conformità di legge, va osservato che la ricorrente non ha fatto valere gli eventuali vizi di annulla- 12 mento mediante ricorso al giudice nel termine di decadenza (trenta giorni) stabilito dall'art. 1137, ultimo comma, c.c.. Infine, in ordine al quantum, l'impugnata sentenza, dopo aver dato atto che l'amministratore aveva ripartito le spese condominiali in base alle tabelle millesimali ed accertato a ca- rico dei coniugi GR-LL, tenuto conto dei versamenti residuda essi effettuati, un residuo di £. 16.568.000, ha osservato che la GR, poiché non aveva impugnato nessuna delle de- libere condominiali, aveva accettato quanto in esse contenuto, conseguentemente non poteva assumere alcun rilievo la con- testazione circa l'esattezza dell'importo da lei dovuto. E) In base alle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato. Non si deve provvedere sulle spese perché il Condominio BOOT 129,11 non si è costituito. CUST 41,32
P. Q. M.
TOT.170,43 La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 24 aprile 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE клут Autorino Elifuk IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSNATO 01. 7 AGD 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania -