Sentenza 25 febbraio 2000
Massime • 3
Non sussiste contraddizione tra l'esclusione, da parte del giudice di merito, dell'aggravante relativa al fatto commesso nell'esercizio di attività commerciale e l'affermazione di responsabilità penale in relazione alla cessione commerciale, nonché alla detenzione di opere false per fini di commercio.
Il reato di cui all'art. 3 della legge 20 novembre 1971 n. 1062 è plurioffensivo, essendo oggetto di tutela penale non solo il mercato delle opere d'arte, ma anche il patrimonio artistico e la pubblica fede. Dal che consegue la irrilevanza della riconoscibilità del falso, da parte del medio collezionista, quando può essere tratta in inganno la generalità dei terzi.
L'imitazione, o la riproduzione, non punibile di opere d'arte assume rilievo solo se chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie delle opere, dichiara espressamente la non autenticità delle stesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2000, n. 4084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4084 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato Acquarone Presidente del 25/2/2000
1. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe Savignano " N. 784
3. Dott. Nicola Quitadamo " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Francesco Novaresi " N. 38998/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IN UI n. Roma 26.6.46
avverso la sentenza 28.6.99 della Corte di Appello di Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. G. Savignano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. M. Favalli che ha concluso per rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. M. Gentiloni Silveri di Roma che si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento Svolgimento del processo
IN GI ricorre avverso la sentenza 28.6.99 della Corte di Appello di Roma, confermativa della sentenza emessa dal Pretore di Roma in data 25.5.98, con la quale fu condannato alla pena di mesi otto di reclusione e lire 1.000.000 di multa oltre alla pena accessoria di pubblicazione della sentenza su due giornali quotidiani, essendo stato dichiarato colpevole dei reati, unificati ex art. 81 cpv. c.p., p. e p. da: a) artt. 3 e 5 legge 20.11.1971 n.1062 (al fine di trarne illecito profitto contraffaceva, alterava e,
comunque, riproduceva, poneva in commercio e, comunque, deteneva, ponendole in circolazione come autentiche, opere varie, di cui all'elenco del capo di imputazione, fatta eccezione di quella recante il n. 28, in Roma 30.9.92 e successivamente); b) artt. 4 e 5 della legge 1062/71 (conoscendone la falsità, autenticava le opere d'arte elencate nel capo a) descritte nel verbale di spontanea consegna dei dipinti fatta da Monaco Maurizio il 30.9.92).
Denuncia il ricorrente con tre motivi:
1) Manifesta illogicità di motivazione della sentenza impugnata sul punto relativo alla destinazione al commercio delle opere di cui alla imputazione, nonostante l'esclusione, da parte del giudice di primo grado, dell'aggravante del fatto come nell'esercizio di attività commerciale e nonostante che l'unica cessione comprovata di opere fosse risultata quella effettuata a Monaco Maurizio, quale datio in solutum, a tacitazione di un credito di quest'ultimo;
b) Omessa motivazione sulla differenza esistente tra imitazione e falso dell'opera d'arte nonostante che il perito di ufficio avesse riconosciuto che tali opere "non riuscivano ad imbrogliare nessuno" e che trattasi di imitazioni, piuttosto che di falsi.
c) carenza di motivazione sul punto relativo alla concreta capacità dell'imputato di percepire la falsità dell'opera, stante la sua condizione invalidante di quasi non vedente.
Motivi della decisione
Sono tutte infondate le censure sopra riassunte.
1) Non sussiste la dedotta illogicità per l'asserita contraddizione tra l'esclusione, da parte del giudice di merito, dell'aggravante relativa al fatto commesso nell'esercizio di attività commerciale e l'affermazione di responsabilità penale in relazione alla cessione "commerciale", nonché alla detenzione delle opere false per fini di commercio, ma implicando, sotto il profilo istituzionale, il compimento di singoli atti di commercio, necessariamente, l'espletamento professionale di un'attività commerciale. È, del resto, inerente alla previsione delle norme che qui interessano la distinzione tra i singoli atti illeciti di commercio (art. 3, 2^ co. della legge 1062/71) e la condotta di chi copia i detti atti nell'esercizio di attività commerciale (art. 5 della stessa legge). Sicché, coerentemente con la detta previsione normativa, è stato dai giudici di merito per un verso escluso, sulla base di apprezzamento in punto di fatto, che gli illeciti, attribuiti all'imputato potessero inserirsi nell'ambito di una condotta consistente nell'esercizio (professionale) di attività commerciale e, per l'altro, è stato ineccepibilmente affermato che, in concreto, pur con l'asserita dativo in solutum, fu posta in essere una condotta corrispondente ad un atto di commercio e che gli oggetti elencati nel capo di imputazione erano detenuti per farne commercio (art. 3, 2^ co. cit.).
2) È contraddetto dalla esplicita trattazione del tema nella sentenza impugnata (pg. 8) l'assunto del ricorrente, secondo cui i giudici di appello avrebbero omesso di valutare la differenza tra la falsificazione e la mera imitazione dell'opera, la quale ultima, secondo il ricorrente, sarebbe penalmente irrilevante e - con riferimento al caso di specie - sarebbe stata dal perito di ufficio definita innocua, a causa dell'agevole riconoscibilità della imitazione stessa.
Sul punto, quanto al tema della "riconciliabilità", è stato dai giudici di secondo grado correttamente chiarito che il reato in esame è plurioffensivo, essendo oggetto di tutela penale non solo il mercato delle opere d'arte, ma anche il patrimonio artistico e la pubblica fede. Dal che consegue la irrilevanza della riconoscibilità del falso, da parte del medio collezionista, quando può essere tratta in inganno la generalità dei terzi (Cass. 20.10.95, Bevilacqua).
Ma, al di là delle precisazioni della sentenza impugnata, va osservato, in contrasto con l'assunto alla base della censura in esame: a) che antigiuridicità della condotta, consistente nella "riproduzione" (tale dovendo intendersi l'imitazione cui fa riferimento il ricorrente), è, sotto il profilo della punibilità, normativamente equiparata all'attività di "alterazione" (art. 3, 2^ co. cit.); b) che le opere recanti, nel caso in esame, la "falsa" firma di autenticazione erano in ogni caso oggettivamente riconducibili all'ipotesi di falso;
c) che l'imitazione (o la riproduzione) non punibile - diversa, pertanto, dal falso - assume rilievo solo se, chi "riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde" copie delle opere, dichiara espressamente la non autenticità delle stesse (art. 8 della legge 1062/71); mentre le opere in questione venivano attestate come autentiche. 3) La censura (in fatto) relativa alle ridotte capacità visive dell'imputato, tali da incidere sulla "consapevolezza" dell'attività illecita, oltre che inammissibile in quanto non involge temi di diritto, è, in ogni caso, manifestamente contrastata, sotto il profilo logico, dalla suindicata circostanza delle false autenticazioni;
le quali, per essere effettuate da un soggetto che sostiene di essere pressoché non vedente, assumono rilievo penale come attività antigiuridica contraddistinta, quanto meno, da dolo eventuale. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2000