Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2000, n. 4084
CASS
Sentenza 25 febbraio 2000

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Non sussiste contraddizione tra l'esclusione, da parte del giudice di merito, dell'aggravante relativa al fatto commesso nell'esercizio di attività commerciale e l'affermazione di responsabilità penale in relazione alla cessione commerciale, nonché alla detenzione di opere false per fini di commercio.

Il reato di cui all'art. 3 della legge 20 novembre 1971 n. 1062 è plurioffensivo, essendo oggetto di tutela penale non solo il mercato delle opere d'arte, ma anche il patrimonio artistico e la pubblica fede. Dal che consegue la irrilevanza della riconoscibilità del falso, da parte del medio collezionista, quando può essere tratta in inganno la generalità dei terzi.

L'imitazione, o la riproduzione, non punibile di opere d'arte assume rilievo solo se chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie delle opere, dichiara espressamente la non autenticità delle stesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2000, n. 4084
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4084
    Data del deposito : 25 febbraio 2000

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