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Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2023, n. 26810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26810 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GI SA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 14-04-2022 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Diego Tranchida, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26810 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 04/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 novembre 2020, il Tribunale di Marsala, all'esito di rito abbreviato, condannava SA GI alla pena di mesi 6 di reclusione e 800 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, contestandosi in particolare all'imputato di avere detenuto a fini di spaccio, all'interno del suo motociclo Honda, tre confezioni contenenti cocaina, per un peso complessivo di 0,94 grammi, pari a 5,12 dosi medie singole;
fatto accertato in Marsala in data 2 aprile 2017. Con sentenza del 14 aprile 2022, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato alla prestazione di attività lavorativa non retribuita presso un ente convenzionato, da individuare a cura dell'U.E.P.E., per la durata di tre mesi, confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello siciliana, GI, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa contesta la conferma dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, evidenziando che la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive, con cui era stata rimarcata la destinazione all'uso personale dello stupefacente sequestrato, in considerazione del suo esiguo dato ponderale e dell'assenza di elementi sintomatici di un'eventuale attività di spaccio, essendo stata conservata la droga in un luogo, il vano sella del ciclomotore, di non immediata accessibilità per un'eventuale cessione, in assenza peraltro di materiali per l'occultamento, di strumenti per la pesatura, di denaro contante e di interazioni con potenziali compratori. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione degli art. 27 Cost. e 533 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla offensività En concreto della condotta contestata all'imputato: si osserva al riguardo che l'accertamento tecnico eseguito dal Laboratorio di analisi del Comando Provinciale dei CC di Palermo ha evidenziato che la quantità di cocaina all'interno del materiale sequestrato è pari a 0,768 grammi, venendo così superato di appena 0,018 grammi la soglia di quantitativo massimo detenibile, pari a 0,750 grammi, incidendo ciò sull'offensività della condotta, anche in ragione dei margini di incertezza presente in misurazioni del genere. Con il terzo motivo, la difesa contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., avendo la Corte di appello escluso, con motivazione apodittica, la particolare tenuità del fatto, desumibile sia dagli accertamenti svolti sulla sostanza che dalla modalità del fatto per cui si procede. Con il quarto motivo, infine, oggetto di doglianza è la subordinazione della sospensione condizionale della pena allo svolgimento di attività lavorativa non 2 eg7 retribuita, confliggendo tale statuizione sia con la previsione di cui all'art. 165 comma 2 cod. pen., difettando la condizione della precedente concessione della sospensione condizionale della pena, sia con la previsione di cui all'art. 73 comma 5 bis del d.P.R. n. 309 del 1990, che, quale lex specialis rispetto all'art. 165 cod. pen., delinea in termini di alternatività i rapporti tra lavoro di pubblica utilità e sospensione condizionale, prevedendo cioè che può applicarsi la prima sanzione soltanto qualora non sia concedibile il beneficio ex art. 163 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO I primi due motivi sono manifestamente infondati, mentre il terzo e il quarto sono meritevoli di accoglimento, nei limiti che saranno di seguito esposti. 1. Iniziando dai primi due motivi, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di detenzione illecita di stupefacenti a lui addebitato non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. E invero le due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente per formare un apparato motivazionale unitario, hanno compiuto un'attenta ricostruzione dei fatti di causa, richiamando gli accertamenti compiuti dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Marsala, i quali, il 2 aprile 2017, nell'ambito di un servizio di controllo che portava all'arresto di SA Di IA, nipote di SA GI, rinvenivano nella disponibilità di quest'ultimo, a seguito di perquisizione personale e veicolare, sostanza stupefacente di tipo cocaina, del peso di 0,9642 grammi, da cui erano ricavabili 5,12 dosi medie singole, con grado di purezza pari all'80%, sostanza suddivisa in tre confezioni di cellophane saldate a caldo, occultate all'interno del vano portaoggetti nel sottosella del motociclo di sua proprietà. Poco prima della perquisizione, GI era stato osservato dagli operanti mentre era presente nella zona senza essere intento a fare qualcosa di specifico, per poi allontanarsi, al momento del controllo, a bordo del predetto ciclomotore (guidato da tale Sami Kriz), di cui veniva accertata la provenienza furtiva. Nell'escludere la tesi difensiva dell'uso personale dello stupefacente, oltre che dell'inoffensività del fatto, i giudici di merito hanno ragionevolmente valorizzato l'elevato grado di purezza dello stupefacente (pari all'80%), il superamento del limite indicato dal D.M. dell'Il aprile 2006 e il confezionamento frazionato della sostanza, chiaro indice questo della sua destinazione allo spaccio, al pari dell'occultamento della droga nel sottosella del ciclomotore e delle circostanze dell'azione, per come riportate dai militari che hanno proceduto al controllo. Legittimamente il fatto è stato ritenuto di lieve entità, qualificazione giuridica questa che non esclude affatto, anzi presuppone, l'offensività della condotta. 3 1.1. Orbene, in quanto preceduto da una disamina razionale delle fonti dimostrative disponibili (correttamente intese nel loro reale significato) e sorretto da considerazioni non illogiche, il giudizio sulla rilevanza penale della detenzione di droga da parte dell'imputato non presta il fianco alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa (e invero frammentaria) del materiale istruttorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui la manifesta infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 2. E' invece fondato il terzo motivo. In via preliminare, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Rv. 281572 e Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, Rv. 268258), secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che. mentre ai fini della concedibilità della prima, il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta. Ciò posto, deve osservarsi che la Corte territoriale, pur partendo da tale premessa interpretativa, non ne ha tuttavia operato una corretta applicazione, limitandosi a richiamare (pag. 4 della sentenza impugnata) le modalità del fatto, senza tuttavia specificare perché e in quali termini le stesse dovevano essere ritenute ostative a una qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità. In presenza di una motivazione sul punto sostanzialmente apparente, si impone pertanto l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio ad altra della Corte di appello di Palermo ai fini di una più argomentata verifica circa la sussistenza o meno dei presupposti applicativi dell'art. 131 bis cod. pen. 3. Anche il quarto motivo, invero subordinato al precedente, è meritevole di accoglimento (nella sola prospettiva, ovviamente, dell'eventuale rigetto della richiesta difensiva di riconoscimento della particolare tenuità del fatto). 4 Ed invero, nel concedere all'imputato la sospensione condizionale della pena, la Corte di appello ha subordinato il beneficio, ai sensi dell'art. 165 comma 2 cod. pen., alla prestazione di attività lavorativa non retribuita per la durata di tre mesi presso un Ente convenzionato, da individuare a cura dell'U.E.P.E. Orbene, la subordinazione del beneficio a tale obbligo non è immune da censure, dovendosi richiamare l'affermazione di questa Corte (Sez. 4, n. 24891 del 23/03/2021, Rv. 281434), secondo cui, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività ai sensi dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., vigendo la disciplina speciale dettata dal comma 5 bis dell'art. 73 del medesimo testo normativo che stabilisce che non può irrogarsi la sanzione del lavoro di pubblica utilità, qualora si conceda la sospensione condizionale della pena. L'art 73, comma 5 bis, che costituisce lex specialis rispetto all'art. 165 cod. pen., configura dunque i rapporti tra lavoro di pubblica utilità e sospensione condizionale della pena esclusivamente in termini di alternatività, stabilendo che, ove si conceda quest'ultima, non possa irrogarsi la sanzione del lavoro di pubblica utilità, tanto è vero che uno dei presupposti indefettibili per l'applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità è proprio la non concedibilità del beneficio della sospensione condizionale (cfr. Sez. 5, n. 11232 del 31/01/2019, Rv. 276032). Si impone, pertanto, nel caso in esame, l'annullamento della sentenza impugnato anche con riferimento alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, al fine di valutare se concedere all'imputato la sospensione condizionale della pena senza alcuna subordinazione, e tanto alla luce delle risultanze del certificato penale dell'imputato, nel quale, come riportato nella sentenza impugnata, è riportato un unico e risalente precedente, avente ad oggetto la sola pena pecuniaria. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, in primo luogo, limitatamente alla valutazione sulla applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., e, in secondo luogo, in caso di eventuale verifica negativa su questo primo aspetto, sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Nel resto il ricorso di GI, stante la manifesta infondatezza delle censure in punto di responsabilità, deve essere invece dichiarato inammissibile, risultando pertanto irrevocabile, a prescindere dalle successive valutazioni circa la particolare tenuità o meno del fatto, il giudizio sulla sussistenza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti oggetto di imputazione. 5 •
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione sulla applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., nonché sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 04/04/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Diego Tranchida, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26810 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 04/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 novembre 2020, il Tribunale di Marsala, all'esito di rito abbreviato, condannava SA GI alla pena di mesi 6 di reclusione e 800 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, contestandosi in particolare all'imputato di avere detenuto a fini di spaccio, all'interno del suo motociclo Honda, tre confezioni contenenti cocaina, per un peso complessivo di 0,94 grammi, pari a 5,12 dosi medie singole;
fatto accertato in Marsala in data 2 aprile 2017. Con sentenza del 14 aprile 2022, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato alla prestazione di attività lavorativa non retribuita presso un ente convenzionato, da individuare a cura dell'U.E.P.E., per la durata di tre mesi, confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello siciliana, GI, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa contesta la conferma dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, evidenziando che la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive, con cui era stata rimarcata la destinazione all'uso personale dello stupefacente sequestrato, in considerazione del suo esiguo dato ponderale e dell'assenza di elementi sintomatici di un'eventuale attività di spaccio, essendo stata conservata la droga in un luogo, il vano sella del ciclomotore, di non immediata accessibilità per un'eventuale cessione, in assenza peraltro di materiali per l'occultamento, di strumenti per la pesatura, di denaro contante e di interazioni con potenziali compratori. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione degli art. 27 Cost. e 533 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla offensività En concreto della condotta contestata all'imputato: si osserva al riguardo che l'accertamento tecnico eseguito dal Laboratorio di analisi del Comando Provinciale dei CC di Palermo ha evidenziato che la quantità di cocaina all'interno del materiale sequestrato è pari a 0,768 grammi, venendo così superato di appena 0,018 grammi la soglia di quantitativo massimo detenibile, pari a 0,750 grammi, incidendo ciò sull'offensività della condotta, anche in ragione dei margini di incertezza presente in misurazioni del genere. Con il terzo motivo, la difesa contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., avendo la Corte di appello escluso, con motivazione apodittica, la particolare tenuità del fatto, desumibile sia dagli accertamenti svolti sulla sostanza che dalla modalità del fatto per cui si procede. Con il quarto motivo, infine, oggetto di doglianza è la subordinazione della sospensione condizionale della pena allo svolgimento di attività lavorativa non 2 eg7 retribuita, confliggendo tale statuizione sia con la previsione di cui all'art. 165 comma 2 cod. pen., difettando la condizione della precedente concessione della sospensione condizionale della pena, sia con la previsione di cui all'art. 73 comma 5 bis del d.P.R. n. 309 del 1990, che, quale lex specialis rispetto all'art. 165 cod. pen., delinea in termini di alternatività i rapporti tra lavoro di pubblica utilità e sospensione condizionale, prevedendo cioè che può applicarsi la prima sanzione soltanto qualora non sia concedibile il beneficio ex art. 163 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO I primi due motivi sono manifestamente infondati, mentre il terzo e il quarto sono meritevoli di accoglimento, nei limiti che saranno di seguito esposti. 1. Iniziando dai primi due motivi, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di detenzione illecita di stupefacenti a lui addebitato non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. E invero le due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente per formare un apparato motivazionale unitario, hanno compiuto un'attenta ricostruzione dei fatti di causa, richiamando gli accertamenti compiuti dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Marsala, i quali, il 2 aprile 2017, nell'ambito di un servizio di controllo che portava all'arresto di SA Di IA, nipote di SA GI, rinvenivano nella disponibilità di quest'ultimo, a seguito di perquisizione personale e veicolare, sostanza stupefacente di tipo cocaina, del peso di 0,9642 grammi, da cui erano ricavabili 5,12 dosi medie singole, con grado di purezza pari all'80%, sostanza suddivisa in tre confezioni di cellophane saldate a caldo, occultate all'interno del vano portaoggetti nel sottosella del motociclo di sua proprietà. Poco prima della perquisizione, GI era stato osservato dagli operanti mentre era presente nella zona senza essere intento a fare qualcosa di specifico, per poi allontanarsi, al momento del controllo, a bordo del predetto ciclomotore (guidato da tale Sami Kriz), di cui veniva accertata la provenienza furtiva. Nell'escludere la tesi difensiva dell'uso personale dello stupefacente, oltre che dell'inoffensività del fatto, i giudici di merito hanno ragionevolmente valorizzato l'elevato grado di purezza dello stupefacente (pari all'80%), il superamento del limite indicato dal D.M. dell'Il aprile 2006 e il confezionamento frazionato della sostanza, chiaro indice questo della sua destinazione allo spaccio, al pari dell'occultamento della droga nel sottosella del ciclomotore e delle circostanze dell'azione, per come riportate dai militari che hanno proceduto al controllo. Legittimamente il fatto è stato ritenuto di lieve entità, qualificazione giuridica questa che non esclude affatto, anzi presuppone, l'offensività della condotta. 3 1.1. Orbene, in quanto preceduto da una disamina razionale delle fonti dimostrative disponibili (correttamente intese nel loro reale significato) e sorretto da considerazioni non illogiche, il giudizio sulla rilevanza penale della detenzione di droga da parte dell'imputato non presta il fianco alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa (e invero frammentaria) del materiale istruttorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui la manifesta infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 2. E' invece fondato il terzo motivo. In via preliminare, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Rv. 281572 e Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, Rv. 268258), secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che. mentre ai fini della concedibilità della prima, il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta. Ciò posto, deve osservarsi che la Corte territoriale, pur partendo da tale premessa interpretativa, non ne ha tuttavia operato una corretta applicazione, limitandosi a richiamare (pag. 4 della sentenza impugnata) le modalità del fatto, senza tuttavia specificare perché e in quali termini le stesse dovevano essere ritenute ostative a una qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità. In presenza di una motivazione sul punto sostanzialmente apparente, si impone pertanto l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio ad altra della Corte di appello di Palermo ai fini di una più argomentata verifica circa la sussistenza o meno dei presupposti applicativi dell'art. 131 bis cod. pen. 3. Anche il quarto motivo, invero subordinato al precedente, è meritevole di accoglimento (nella sola prospettiva, ovviamente, dell'eventuale rigetto della richiesta difensiva di riconoscimento della particolare tenuità del fatto). 4 Ed invero, nel concedere all'imputato la sospensione condizionale della pena, la Corte di appello ha subordinato il beneficio, ai sensi dell'art. 165 comma 2 cod. pen., alla prestazione di attività lavorativa non retribuita per la durata di tre mesi presso un Ente convenzionato, da individuare a cura dell'U.E.P.E. Orbene, la subordinazione del beneficio a tale obbligo non è immune da censure, dovendosi richiamare l'affermazione di questa Corte (Sez. 4, n. 24891 del 23/03/2021, Rv. 281434), secondo cui, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività ai sensi dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., vigendo la disciplina speciale dettata dal comma 5 bis dell'art. 73 del medesimo testo normativo che stabilisce che non può irrogarsi la sanzione del lavoro di pubblica utilità, qualora si conceda la sospensione condizionale della pena. L'art 73, comma 5 bis, che costituisce lex specialis rispetto all'art. 165 cod. pen., configura dunque i rapporti tra lavoro di pubblica utilità e sospensione condizionale della pena esclusivamente in termini di alternatività, stabilendo che, ove si conceda quest'ultima, non possa irrogarsi la sanzione del lavoro di pubblica utilità, tanto è vero che uno dei presupposti indefettibili per l'applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità è proprio la non concedibilità del beneficio della sospensione condizionale (cfr. Sez. 5, n. 11232 del 31/01/2019, Rv. 276032). Si impone, pertanto, nel caso in esame, l'annullamento della sentenza impugnato anche con riferimento alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, al fine di valutare se concedere all'imputato la sospensione condizionale della pena senza alcuna subordinazione, e tanto alla luce delle risultanze del certificato penale dell'imputato, nel quale, come riportato nella sentenza impugnata, è riportato un unico e risalente precedente, avente ad oggetto la sola pena pecuniaria. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, in primo luogo, limitatamente alla valutazione sulla applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., e, in secondo luogo, in caso di eventuale verifica negativa su questo primo aspetto, sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Nel resto il ricorso di GI, stante la manifesta infondatezza delle censure in punto di responsabilità, deve essere invece dichiarato inammissibile, risultando pertanto irrevocabile, a prescindere dalle successive valutazioni circa la particolare tenuità o meno del fatto, il giudizio sulla sussistenza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti oggetto di imputazione. 5 •
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione sulla applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., nonché sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 04/04/2023