Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/04/2003, n. 4884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4884 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
L . L . O T A B R T , A A 3 U 8 R X G D . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE REPUBBLICA ITALIANA Lavo K N X 5 E 7 S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A - 4 D - A 1 E 0 4 8 8 4 / 6 3 2fects of 3 T O T N T E I Oggetto I T L S S R E I I A Z D L E L E R O D Quijote"bu€__ Composta DELLI PRISCOLI-Primo Presidente f.f.- Dott. Mario R.G.N. 6322/00 10371 Dott. Vittorio DUVA Presidente di sezione- Cron. ---- Dott. Rafaele CORONA Presidente di sezione - Rep. Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere- Ud.24/10/02 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rel. Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere- Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Dott. Guido VIDIRI - Consigliere - --.. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AU AN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
I.N.P.D.A. P.; 2002 - intimato 1167 -1- avverso la sentenza n. 24127/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 29/11/99; relazione della causa svolta nella pubblica udita 1 a — del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Fabrizio udienza MIANI CANEVARI;
persona del Sostituto Procuratore udito il F.M. in . ----- -- Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, giurisdizione dell'A.G.O.. -- - - -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma IO UD conveniva in giudizio L'AD esponendo di aver lavorato alle dipendenze del Comune di Roma e poi dell'AM (Azienda Municipalizzata di Nettezza Urbana); di aver ricevuto alla cessazione del rapporto somme infertori al dovuto a titolo di Indennità premio di servizio, erogate inoltre con ritardo. Chiedeva quindi la condanna della controparte al pagamento delle differenze spettanti oltre interessi e rivalutazione. Il Pretore adito accoglieva la domanda e condannava l'INPDAP al pagamento della somma dovuta. Il Tribunale di Roma riformava tale decisione con sentenza del 29 novembre 1999. dichiarando difetto di giurisdizione dell'autorità giudizlaria ordinaria. Il giudice dell'appello affermava la natura retributiva dell'indennità premio di servizio, che trova titolo nel rapporto di pubblico impiego, Avverso tale sentenza IO UD propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo e illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si denunciano i vizi di violazione c falsa applicazione degli artt.2 € 4 primo comma legge 2248/1965 all.E. dei decreti legislativi nn.29/1993 e 80/1998, degli artt. 442 e seguenti cod.proc.civ.. nonché omessa 0 insufficiente motivazione. [ ricorrente censura la statuizione declinatoria della giurisdizione, rilevando che la domanda è diretta nel confronti dell'ente previdenziale, il quale non è parte del rapporto di lavoro ed è tenuto all'erogazione della prestazione di natura previdenziale. Il motivo è fondato. La giurisprudenza di questa Corte è del principio secondo cui lacostante nell'affermazione controversia sulla corresponsione dell'indennità premio di fine servizio corrisposta ai pubblici dipendenti dall'AD (cui pol è succeduto l'INPDAP) ha carattere previdenziale, con la conseguenza che la giurisdizione sulla stessa spetta all'autorità giudiziaria ordinarla (con la competenza del giudice del lavoro) fungendo il rapporto di pubblico implego da mero presupposto esterno del rapporto previdenziale, e dovendo ogni accertamento sul pubblico impiego essere svolto in via esclusivamente incidentale dal giudice della causa previdenziale (cfr. per tutte Cass. Sez.Un.2 febbraio 2000 n.1143, 12 novembre 2001 12 agosto 2002. ^ 11177/07 П.14025: V. anche Cass. Sez. Un. massimata). Questo principio trova applicazione nel caso di specie, In cui si fa valere il diritto alla corresponsione di somme di denaro inerenti all'indennità premio di fine servizio, senza che debbano essere esaminate le regole di riparto della giurisdizione tra gludice ordinario e amministrativo in materia di rapporto di Javoro tra le pubbliche amministrazioni, di cui al d.lgs. 3 febbraio 1993 n.29 e successive modifiche. 4 Va pertanto dichlarata la giurisdizione del giudice ordinarlo, La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro gludice, designato nella Corte di Appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2002 Il Presidente h. Consigliere estensore abrito Miami Canwan IL CANCELLERE 01 Giovanni TA Depositata in Cancelleria +1 APR 2003 CELLIERE C1 Giovanni GiTA 3 0 A 1 3 D S 5 . S , T A O . R T L , N L A ' A O L S 3 B L E 7 E I - P S D D 8 - I I A 1 N S T 1 G N S E O O E S P A G I D M A G I E E , A O L T O D T R I E A T T L R S I I L N D E G E E S D O R E น