Sentenza 22 gennaio 2008
Massime • 1
Non rientrano nella competenza dell'autorità giudiziaria militare i reati comuni (nella specie: lesioni personali colpose) non contemplati nel codice militare di pace, anche quando l'imputato appartenga ad una forza militare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/01/2008, n. 13920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13920 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 22/01/2008
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 75
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 004524/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ASSITALIA LE ASSICURAZIONE D'ITALIA SPA;
2) SPERA MICHELE, N. IL 02/10/1971;
avverso SENTENZA del 16/02/2004 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Cons. Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. DE SANDRO Anna Maria che ha concluso per inammissibilità ricorso Assitalia e rigetto ricorso SP;
Udito, per la parte civile, l'Avv. PALUMBO Filiberto che deposita conclusioni e nota spese e chiede la remissione dei ricorsi;
udito il difensore del Responsabile Civile, Avv. SEMINAROTA Aldo che si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SP EL veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato di lesioni colpose gravissime in danno del caporale ZI EP, allo stesso procurate conducendo un autocarro predisposto per il traino di un mezzo cingolato in avaria, schiacciando il ZI tra i due mezzi, nell'eseguire la manovra con imprudenza, negligenza ed imperizia.
Il Tribunale di Bari, con sentenza resa in data 17 ottobre 2002, dichiarava lo SP colpevole del reato ascrittogli e, con la concessione delle attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia. Il Tribunale condannava altresì lo SP, in solido con il Ministero della Difesa, al risarcimento dei danni in favore della parte civile, rigettando la domanda di garanzia spiegata dal Ministero della Difesa nei confronti della società di assicurazioni Assitalia s.p.a.; il Tribunale in motivazione indicava nella percentuale del 20% il concorso di colpa del ZI omettendo tuttavia di riportare detta statuizione in dispositivo. A seguito di rituale impugnazione dell'imputato, della parte civile e del Ministero della Difesa, la Corte d'Appello di Bari dichiarava il concorso di colpa della parte offesa nella misura del 20%, accoglieva la domanda di chiamata in garanzia del Ministero della Difesa nei confronti dell'Assitalia, condannando per l'effetto quest'ultima a tenere indenne il predetto Ministero in relazione al risarcimento danni in favore del ZI, nei limiti del massimale previsto dal contratto di assicurazione, nonché a pagare - in solido con l'imputato ed il responsabile civile - le spese del doppio grado del giudizio e quelle di costituzione e difesa della parte civile per il giudizio di appello, confermando nel resto l'impugnata decisione. La Corte territoriale motivava dette statuizioni, per la parte che in questa sede rileva, con argomentazioni che possono così riassumersi in relazione ai singoli appellanti: Imputato - 1) infondata era l'eccezione di vizio di notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, posto che l'imputato aveva esercitato ritualmente il diritto di impugnazione al cui esercizio era finalizzato l'avviso di deposito della sentenza;
2) infondata risultava altresì l'eccezione di difetto di giurisdizione: il solo criterio soggettivo dell'appartenenza dell'imputato ad una forza militare non valeva a qualificare come reato militare un fatto illecito non ricompreso tra i reati militari ma avente natura di reato comune come quello di lesioni personali colpose contestato all'imputato; 3) nel merito, appariva certa la colpevolezza dello SP sulla scorta delle argomentazioni già svolte dal primo giudice al riguardo, e tenuto conto delle seguenti circostanze fattuali risultanti dal compendio probatorio acquisito, ed in particolare dalle deposizioni rese dai testi: a) l'incidente si era verificato in conseguenza dell'improvvisa retrocessione del mezzo cingolato condotto dallo SP, senza che alcun ordine in proposito fosse stato impartito dai due caporali - SP e ZI - che da terra guidavano la manovra di aggancio dei mezzi;
b) come ripetutamente affermato dal caporale SP, il mezzo condotto dallo SP era andato all'indietro improvvisamente e senza ordine alcuno;
c) il ZI era intervenuto per aiutare lo SP nella manovra di aggancio dei due mezzi, e, allorquando si stava allontanando, era stato attinto al bacino dal cingolato condotto dallo SP retrocesso improvvisamente e, dunque, prima che fosse dato l'ordine di retrocedere;
d) lo SP aveva agito in violazione dei criteri di prudenza e diligenza, ben sapendo, tra l'altro, che lo SP era alla sua prima manovra di aggancio e che i mezzi da agganciare erano estremamente pesanti, e non avendo alcuna possibilità di vedere quanto accadeva dietro il mezzo da lui condotto;
lo SP aveva altresì agito in violazione degli accordi intercorsi con gli altri due militari per il compimento delle operazioni di aggancio, secondo cui gli ordini sarebbero stati impartiti di volta in volta dai due militari a terra: lo SP aveva mosso il mezzo blindato all'indietro, così disattendendo le indicazioni del ZI il quale gli aveva detto di andare avanti;
nè rilevava, in presenza di siffatte risultanze, che lo SP avesse detto al ZI di tenersi al di fuori del triangolo da agganciare: era ben prevedibile, infatti, che il ZI potesse avere necessità di aiutare lo SP, come in effetti era poi avvenuto, anche perché lo SP, come nono all'imputato, era alla sua prima manovra del genere;
e) il comportamento del ZI aveva avuto un ruolo di concausa, di minima importanza, nella dinamica del fatto, di tal che era condivisibile la valutazione del primo giudice di riconoscere a tale comportamento una percentuale di concorso di colpa nella misura del venti per cento;
f) le acquisite risultanze probatorie rendevano di tutto superfluo l'accertamento tecnico sollecitato dalla difesa dell'imputato; Ministero della Difesa quale Responsabile civile - Appariva fondata la domanda di chiamata in garanzia del Ministero della Difesa nei confronti dell'Assitalia, tenuto conto delle condizioni stabilite nel contratto stipulato tra il Provveditorato generale dello Stato per conto del Ministero del Tesoro e l'Assitalia, per l'assicurazione per la responsabilità civile di tutti i veicoli di amministrazione dello Stato;
l'area in cui era avvenuto l'incidente, pur interna alla Caserma, non era qualificabile come privata, essendo destinata per natura alla circolazione di mezzi ed alla effettuazione di manovre di automezzi militari, nonché all'accesso di un numero indifferenziato di persone, vale a dire tutti i soggetti operanti nella base militare nonché il personale civile. Ricorrono per cassazione l'imputato e l'Assitalia.
Ricorso dell'imputato - Vengono innanzi tutto riproposte le questioni relative alla notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado ed all'eccepito difetto di giurisdizione. Il ricorrente deduce quindi vizio motivazionale in ordine all'affermazione di colpevolezza, sull'asserito rilievo che la Corte distrettuale non avrebbe adeguatamente vagliato l'attendibilità del teste SP per aver questi comunque avuto un ruolo attivo nell'episodio in oggetto, ed avrebbe erroneamente valutato le risultanze probatorie dalle quali si rileverebbe, ad avviso del ricorrente stesso, la riconducibilità dell'evento esclusivamente alla condotta del caporale ZI avendo quest'ultimo disatteso un ordine superiore;
ed eccepisce, altresì, vizio di motivazione in ordine alla richiesta di perizia tecnica, esplicitamente sollecitata. Con il ricorso si deduce ancora l'omesso esame della istanza di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, e si eccepisce infine l'intervenuta prescrizione del reato.
Ricorso dell'Assitalia - La ricorrente società assicuratrice deduce violazione di legge e vizio di motivazione con specifico riferimento alle seguenti statuizioni della Corte di merito: a) accoglimento della domanda di garanzia proposta dal responsabile civile Ministero della Difesa: sul punto con il ricorso vengono sostanzialmente richiamate le argomentazioni che avevano indotto il primo giudice a rigettare la domanda di chiamata in garanzia;
b) graduazione della responsabilità dell'imputato: al riguardo si sottolinea la condotta del ZI che avrebbe avuto un ruolo determinante nella dinamica dell'incidente per aver il ZI disatteso l'ordine che gli era stato impartito di restare al di fuori del triangolo da agganciare. Si afferma poi nel ricorso che dall'accoglimento del primo motivo di censura dovrebbe derivarne l'illegittimità della declaratoria dell'obbligo per l'Assitalia di garantire il responsabile civile, nonché l'erroneità della condanna della società assicuratrice al pagamento delle spese di cui ai punti 3) e 4) del dispositivo della sentenza di secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata la tardività del ricorso dell'Assitalia, con conseguente declaratoria di inammissibilità del gravame. La sentenza è stata pronunciata all'udienza del 16 febbraio 2004, con indicazione del termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione, depositata il 13 agosto 2004 (dopo la scadenza del termine indicato in sentenza) e notificata all'Assitalia il 15 settembre 2004; il ricorso risulta presentato il 10 dicembre 2004 e, dunque, ben oltre il termine stabilito dalla legge di quarantacinque giorni (trattandosi di impugnazione avverso sentenza con indicazione di un termine per il deposito più ampio di quello ordinario di 15 giorni).
Anche il ricorso dell'imputato deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito indicate. Quanto ai rilievi concernenti la notifica della sentenza contumaciale di primo grado, la Corte di merito ha disatteso detta eccezione con motivazione assolutamente ineccepibile e del tutto in sintonia con il consolidato indirizzo interpretativo delineatosi nella giurisprudenza di legittimità, di tal che la deduzione del ricorrente risulta priva di qualsiasi fondamento: ed invero nella giurisprudenza di questa Corte è stato ripetutamente ribadito che "nel caso in cui l'imputato abbia regolarmente presentato nei termini l'impugnazione, l'eventuale nullità della notifica dell'estratto contumaciale deve ritenersi sanata, essendosi l'interessato avvalso della facoltà al cui esercizio l'atto era preordinato, vale a dire la presentazione dell'impugnazione" (in termini, "ex plurimis", Sez. 3, n. 7560/94,m imp. Franchi, RV. 198389).
Altresì manifestamente infondata è la tesi circa l'asserito difetto di giurisdizione. Nella concreta fattispecie si verte in tema di reato comune che non rientra tra quelli contemplati nel codice militare di pace;
ne' la sola veste di militare del soggetto attivo del reato vale a determinare l'attribuzione della competenza all'Autorità Giudiziaria Militare: trattasi, invero, di reato solo soggettivamente militare.
Privo di qualsiasi fondamento è poi il motivo con il quale il ricorrente ha censurato il diniego da parte della Corte territoriale di una perizia.
La Corte distrettuale ha infatti compiutamente dato conto del convincimento espresso richiamando specificamente le risultanze probatorie che rendevano superflui i richiesti incombenti istruttori (pagg. 18-19 della sentenza impugnata).
Deve inoltre escludersi che all'incombente sollecitato dalla difesa possano riconoscersi le connotazioni richieste dalla giurisprudenza di legittimità come indispensabili per poter attribuire ad una prova il carattere di "decisività", anche ai fini della possibilità di censurare in cassazione il diniego del giudice di merito di acquisirla. È sufficiente in proposito ricordare quanto precisato da questa Corte in materia: "La mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), quando si tratta di "prova decisiva", cioè di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte richiedente si propone di ottenere dal negato esperimento probatorio, confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione, possono condurre solo ad una diversa valutazione degli elementi già legittimamente e regolarmente acquisiti. (Cass. Sez. 1, 4 novembre 2004, Palmisani, RV 230589); "La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove il citato art. 606 c.p.p., attraverso il richiamo all'art. 495 c.p.p., comma 2, si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività" (Cass. Sez. 6, 5 dicembre 2003, Ligresti, RV 229665; conforme Cass. Sez. 3, 18.6.2003, Brunetti, RV 228406 per la quale la perizia è mezzo di prova neutro, non classificabile - ai sensi dell'art. 495 c.p.p., comma 2, - ne' come prova a carico dell'imputato ne' come prova a discarico, di talché va escluso che possa essere qualificata come "prova decisiva" la cui mancata assunzione costituisca, secondo il disposto dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. d), motivo ammissibile del ricorso per cassazione;
si veda anche Cass. Sez. 4, 12.12.2002, Bovicelli, RV 225345 per la quale "la perizia non può ricondursi al concetto di prova decisiva la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d): ed invero la perizia non può essere considerata alla stregua di una prova a discarico stante il suo carattere "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti in quanto affidato alla discrezionalità del giudice"). Passando infine all'esame delle rimanenti censure - tutte concernenti il merito della decisione adottata dalla Corte territoriale - rileva il Collegio che le stesse si risolvono in doglianze concernenti apprezzamenti in punto di fatto che tendono sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. In proposito va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Sez. Un., N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944; Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali - quali sinteticamente sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'incidente oggetto del processo. Con le dedotte doglianze il ricorrente, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, non ha fatto altro che riproporre in questa sede - attraverso considerazioni e deduzioni svolte prevalentemente in chiave di puro merito - tutta la materia del giudizio, adeguatamente trattata, in relazione ad ogni singola tematica, dalla Corte territoriale (dinamica dell'incidente, ruolo delle persone coinvolte, profili di colpa, concorso della parte offesa nell'eziologia del sinistro, quantificazione del concorso stesso).
Manifestamente infondata è la censura di vizio motivazionale in ordine al giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e l'aggravante contestata, nonché relativamente alla mancata applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella detentiva;
come si rileva dalla lettura dei motivi di appello, la richiesta di più favorevole valutazione del giudizio di comparazione, e di applicazione della pena sostitutiva, era stata avanzata, a fronte di congrua motivazione del primo giudice quanto alla pena da infliggere, in termini di assoluta genericità, e formulata con enunciazione assertiva al punto D) delle richieste di merito dell'atto di appello senza alcuna argomentazione a sostegno nella parte discorsiva del gravame: di tal che alcun onere motivazionale sussisteva in proposito per la Corte d'Appello, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice dell'impugnazione non ha l'obbligo di motivare il mancato accoglimento di istanze, quando queste siano improponibili per genericità (come nel caso in esame) o per manifesta infondatezza (in termini, "ex plurimis", Sez. 5, n. 7728 del 17/05/1993, imp. Maiorano, Rv. 194868).
Per quel che concerne l'invocata prescrizione, è solo il caso di osservare, in presenza di doglianze non deducibili, perché di merito e/o manifestamente infondate, che: a) il termine massimo di prescrizione (tenendo conto anche degli atti interruttivi) certamente non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello (16 febbraio 2004), in relazione alla data di consumazione del reato contestato (3 dicembre 1996); b) la prescrizione, anche se maturata successivamente alla sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non potrebbe comunque avere incidenza alcuna in presenza di gravame inammissibile per causa originaria di inammissibilità, come nella concreta fattispecie (trattandosi di doglianze, in parte, manifestamente infondate e, per altra parte, non deducibili in sede di legittimità perché relative ad apprezzamenti di merito), alla luce dei principi enunciati in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. Un. 22/11/2000 De Luca e 27/6/2001 Cavalera). Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7- 13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00 (mille) ciascuno.
I ricorrenti vanno inoltre condannati, in solido, al pagamento in favore della costituita parte civile, ZI EP, delle spese di questo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.250,00, ivi compresi Euro 2.000,00 per onorario, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, altresì, i ricorrenti in solido al pagamento in favore della costituita parte civile, ZI EP, delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.250,00, ivi compresi Euro 2.000,00 per onorario, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008