Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/01/2004, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI VI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PASUBIO 4, presso l'avvocato SIMONETTA DE SANCTIS MANGELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RESI SCROSOPPI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI UDINE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 56/00 del Tribunale di UDINE, depositata il 08/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2003 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il ricorrente l'Avvocato DE SANCTIS, che ha chiesto l'accoglimento dal ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2 ottobre 1999 l'avv. Silvia Pajani proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione 6 agosto 1999 del Prefetto di Udine, notificatale il 30 settembre 1999, per violazione dei limiti di velocità previsti dal codice della strada accertata mediante apparecchiatura "autovelox". L'opponente eccepiva, tra l'altro, l'omessa contestazione immediata della violazione senza giustificato motivo.
Resisteva il Prefetto e l'adito Tribunale di Udine - Sez. distaccata di Palmanova, con sentenza 8 marzo 2000, respingeva l'opposizione, osservando, in particolare, che "in tema di violazioni amministrative, la mancata contestazione personale dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, e persino la mancata menzione nel verbale delle ragioni per le quali non si è proceduto a detta contestazione (circostanza questa più grave che, però, non ricorre nel caso in esame e che, pertanto, si riporta soltanto a fortiori), non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie e non invalida, perciò, la successiva ordinanza ingiunzione, quando si sia comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine di legge": cosa cha era, appunto, avvenuta nel caso di specie.
L'avv. Pajani propone ricorso per Cassazione con un unico motivo. L'intimata Prefettura di Udine non svolge difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con l'unico motivo, denunciando violazione degli artt. 200 e 201 c.d.s. e 384 Reg. c.d.s. e vizio di motivazione, la ricorrente osserva che - a differenza di quanto assume il provvedimento impugnato - la notificazione successiva del verbale di accertamento non equivale alla contestazione immediata, giacché, al contrario, la notifica successiva è legittima soltanto in caso di materiale impossibilità, della contestazione immediata;
inoltre il verbale di accertamento notificato deve indicare i motivi specifici della omessa contestazione immediata, e quelli nella specie indicati dal verbale ("in quanto le modalità dell'apparecchiatura consentono la determinazione dell'illecito quando il veicolo oggetto sia già a distanza dal posto di accertamento") sono del tutto generici, oltre che infondati (considerato che la velocità accertata del veicolo era di soli 66 Km/h, dunque non eccessiva, e che il codice non autorizza la deroga al dovere della contestazione immediata ogni qualvolta venga utilizzato uno strumento elettronico di rilevazione della velocità).
2. - Il motivo non può trovare accoglimento.
È ben vero che la giurisprudenza di questa Corte, dopo iniziali oscillazioni, si è attestata sulla affermazione della necessità, ai fini della legittimità del procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, della immediata contestazione dell'infrazione, salva l'impossibilità della stessa, i cui motivi siano indicati nel verbale di accertamento successivamente notificato. Pertanto erra la sentenza impugnata nell'affermare il contrario.
Tuttavia l'errore del giudice di merito non è determinante, di guisa che può in questa sede procedersi alla semplice rettificazione dello stesso ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. Infatti, la sentenza accerta che il verbale notificato all'opponente conteneva l'indicazione dei motivi che rendevano impossibile la contestazione immediata. Tali motivi, secondo quanto si legge nello stesso ricorso per Cassazione, consistevano nel fatto che le caratteristiche dell'apparecchiatura utilizzata erano tali che consentivano la determinazione dell'illecito solo allorché il veicolo oggetto del rilievo era già a distanza dal posto di accertamento. Il che corrisponde ad una delle ipotesi di impossibilità della contestazione immediata, tipizzate dall'art. 384 Rag. c.d.s. (precisamente quella di cui alla lett. e): "accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito ... dopo che il veicolo oggetto del rilievo ala già a distanza dal posto di accertamento"), in presenza delle quali si arresta lo stesso potere del giudice di sindacare nel merito l'adeguatezza dei motivi addotti dai verbalizzanti a fondamento della impossibilità; onde, in presenza dell'allegazione a verbale di siffatte ipotesi, deve ritenersi sempre consentita la notificazione successiva (cfr. Cass. 10015/2002, in motivaz., 4048/2002, 14313/2001, 3836/2001), senza che siano necessario, ai fini della valutazione dell'impossibilità, ulteriori specificazioni;
specificazioni necessario, invece - ma si tratta di ipotesi diversa, dunque incongruamente richiamata dal ricorso - allorché si alleghi, da parte dei verbalizzanti, l'impossibilità di raggiungere il veicolo per essere lanciato a eccessiva velocità, ai sensi della lett. a) del citato art. 384 (Cass. 3836/2001, cit.). 3. - il ricorso va pertanto respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo la Prefettura intimata svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004