Sentenza 22 settembre 1999
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 7, capo I, della legge n. 689/81, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione amministrativa non si trasmette agli eredi, così che la morte di colui il quale nel provvedimento sanzionatorio venga individuato come autore dell'illecito amministrativo determina l'estinzione dell'obbligazione di pagare la connessa sanzione pecuniaria, non altro residuando in ragione del carattere strettamente personale della responsabilità in materia di illecito amministrativo, per il quale sia prevista la sanzione del pagamento di una somma di danaro. Ed un tale evento fa cessare la materia del contendere, la cui dichiarazione ben può essere pronunciata dalla Corte di cassazione, pur in mancanza di esplicita previsione processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/09/1999, n. 10244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10244 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AG IL, AG RA, nella qualità di eredi AG AL, elettivamente domiciliate in ROMA VIA LUIGI SETTEMBRINI 30, presso l'avvocato G. GIUNTA, rappresentate e difese dagli avvocati MICHELE COSTA, FRANCESCO DEL CAMPO, giuste procure speciali per Notaio Guido Luca di Catania rep. n. 32196 e n. 32197 dell'11.5.1999;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI - UFFICIO DI CATANIA - in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 14/97 della Pretura di CATANIA, depositata il 07/01/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/99 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Costa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 26.6.1995, ZZ CA proponeva opposizione ex art. 22, legge n. 689/81, avverso l'ordinanza 26.5.1995 del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali- Ispettorato Centrale Repressioni Frodi-Ufficio di Catania, con cui gli era stato ingiunto di pagare la somma di lire 7.988.805 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, legge n.898/86, avendo indebitamente percepito aiuti comunitari per il ritiro di terreni seminativi dalla produzione.
Nel contraddittorio della sopraindicata Autorità, che resisteva all'opposizione, l'adito Pretore di Catania, con sentenza 10.12.1996/7.1.1997, rigettava l'opposizione e compensava le spese processuali.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso ZZ AT e ZZ AU, quali uniche eredi di ZZ CA, deceduto il 27.7.1996, formulando otto motivi.
Il Ministero per le Politiche Agricole-Ispettorato Centrale Repressioni Frodi-Ufficio di Catania ha resistito con controricorso. Motivi della decisione
Le ricorrenti hanno depositato insieme con il ricorso la documentazione comprovante la loro qualità di eredi di ZZ CA, tra cui il certificato di morte del predetto, deceduto appunto il 27.7.1996, prim'ancora che venisse pronunciata nel dicembre 1996 e depositata nel gennaio 1996 la sentenza impugnata, avente ad oggetto la pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione nei confronti di ZZ CA per l'illecito amministrativo d'indebito conseguimento di aiuti comunitari, giusta legge n.898/96, che, all'art. 4, fa esplicito rinvio al corpo generale delle norme sull'illecito amministrativo, di cui al capo I della legge n.689/81. Ai sensi dell'art. 7, capo I della legge n. 689/81, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione amministrativa non si trasmette agli eredi, così che la morte di colui il quale nel provvedimento sanzionatorio adottato dall'Amministrazione venga individuato come autore dell'illecito amministrativo determina l'estinzione dell'obbligazione di pagare la connessa sanzione pecuniaria, non altro residuando in ragione del carattere strettamente personale della responsabilità in materia di illecito amministrativo, per il quale sia prevista la sanzione del pagamento di una somma di danaro.
Obiettivamente, quindi, come già enunciato in precedenti pronunce di questa Corte (v. n. 6957/88 e n. 6048/93), un evento siffatto fa cessare la materia del contendere siccome estingue il rapporto giuridico di obbligazione, conseguente all'esercizio delle pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione, che costituisce l'oggetto del giudizio di opposizione ex artt. 22 e 23, legge n. 689/81. E, nella materia in esame, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con conseguente risultato di caducazione della sentenza impugnata e di inefficacia della sanzione amministrativa irrogata, ben può essere pronunciata dalla Corte di Cassazione, pur in mancanza di esplicita previsione processuale, le volte in cui il giudice del merito non l'abbia lui stesso pronunciata, com'era corretto che fosse nella specie, per la morte sopravvenuta in corso di causa dell'autore del contestato illecito amministrativo.
L'accertata cessazione della materia del contendere con riguardo al rapporto giuridico di obbligazione, raffigurato dall'ordinanza- ingiunzione opposta, con cui l'Amministrazione aveva nella specie irrogato ad ZZ CA il pagamento di somma a titolo di sanzione amministrativa per indebito conseguimento di aiuti comunitari non dovuti, esclude la sussistenza - dalle ricorrenti pretesa, per di più in forma di decisione della causa nel merito da parte di questa Corte ex art. 384 cod. proc. civ.- di un interesse giuridicamente tutelato a vedere sindacati gli atti preparatori di quell'ordinanza-ingiunzione, con ulteriore effetto di accertamento della non decadenza dello stesso ZZ dal regime degli aiuti comunitari cui era stato ammesso, che, peraltro, è questione estranea al giudizio di merito, relativo alla sola sanzione amministrativa per indebito conseguimento di aiuti (sulla facoltà dell'Amministrazione di richiedere ex lege n. 898/86 in via di ingiunzione la sola sanzione amministrativa e di agire in via affatto autonoma per la restituzione degli aiuti comunitari indebitamente percepiti, v. Cass. n. 7448/97). Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese processuali.
Così deciso il 20.5.1999, in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile.