Cass. civ., sez. I, sentenza 22/09/1999, n. 10244
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Sentenza 22 settembre 1999

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Ai sensi dell'art. 7, capo I, della legge n. 689/81, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione amministrativa non si trasmette agli eredi, così che la morte di colui il quale nel provvedimento sanzionatorio venga individuato come autore dell'illecito amministrativo determina l'estinzione dell'obbligazione di pagare la connessa sanzione pecuniaria, non altro residuando in ragione del carattere strettamente personale della responsabilità in materia di illecito amministrativo, per il quale sia prevista la sanzione del pagamento di una somma di danaro. Ed un tale evento fa cessare la materia del contendere, la cui dichiarazione ben può essere pronunciata dalla Corte di cassazione, pur in mancanza di esplicita previsione processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/09/1999, n. 10244
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10244
    Data del deposito : 22 settembre 1999

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