Sentenza 4 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/07/2001, n. 9032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9032 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1.9032 /01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ) E SEZIONE SECONDA CIVILE C CONTRATES A P I D D'OPERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E C I D ✓ Dott. Antonio IANNOTTA R.G.N. 6071/99-Presidente N I Consigliere - Cron. 206Ph T N Dott. Antonino ELEFANTE A P | Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere - Rep. Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Ud. 02/03/01 Consigliere - Dott. Vincenzo MAZZACANE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente BIO COPIE Floniesa copia studio S EN TENZA S IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 per dirit 4 LUG. 2001 IMPERA GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE. GADAMES 5, presso lo studio dell'avvocato GERACI S., difeso dall'avvocato MIZZI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BL EL;
intimato avverso la sentenza n. 4/99 del Giudice di pace di PACHINO, depositata il 09/01/99; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 390 udienza del 02/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanna -1- SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Michelangelo Con atto di citazione del 9/4/96 ZZ conveniva in giudizio davanti al Giudice di pace di Pachino Giacomo MP chiedendone la condanna al pagamento di lire 2.000.000 di lire oltre interessi dalla domanda e spese legali quale corrispettivo di lavori di elettricità eseguiti lungo la Circonvallazione nord-ovest di Pachino e consistenti nell'adeguamento dell'impianto alla legge n.46/90. Il convenuto, costituitosi, eccepì che i lavori erano stati eseguiti su incarico dell'impresa Tuttolomondo nei cui confronti il ZZ aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo di pagamento per la stessa causale. All'esito dell'istruttoria, il Giudice di pace, ritenendo provata la domanda del DI, con sentenza ' condannò l'MP a pagare all'attore la 9/1/99 somma Пено • richiesta dallo attore. Contro la sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione per due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso viene denunciata violazione di legge in relazione agli artt.115 e 116 c.p.c. per avere la sentenza ritenuto provata la domanda di pagamento avanzata dal ZZ contro l'MP (odierno ricorrente) in base soltanto alla dichiarazione di conferimento dell'incarico sottoscritta dalle parti e alle dichiarazioni del teste Caruso, non considerando che nel progetto risultava committente l'impresa Tuttolomondo, nel cui interesse erano stati eseguiti i lavori;
che per la stessa causale il ZZ aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo di pagamento contro la suddetta impresa;
che il teste Caruso non aveva riferito circostanze decisive. Col secondo motivo si denuncia violazione dell'art.360 n.5 c.p.c., lamentando la mancata motivazione sull'istanza spiegata dall'odierno ricorrente tesa ad accertare che i lavori elettrici relativi alle strade pubbliche sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge n. .46/90. Nessuna delle censure merita accoglimento. Il ricorso è stato proposto avverso una sentenza che, avuto riguardo al valore della causa quale determinato dalla domanda introduttiva, proposta per due milioni di lire (essendo gli interessi non computabili, perché richiesti "dalla domanda"), è stata pronunziata secondo del secondo comma dell'art.113 equità ai sensi cod.proc.civ. cassazione Tali sentenze sono ricorribili per soltanto nei casi di violazione di norme costituzionali, norme comunitarie ○ norme processuali (Cass. Sez.Un. n.9493/98), non essendo, al di fuori di tali casi, altrimenti sindacabile la regola di equità posta a base della decisione. Nel caso in esame, la regola di equità è stata chiaramente esposta aven do il Giudice di pace indicato gli elementi da lui ritenuti significativi ai fini della prova del credito azionato dal ZZ contro l'impresa MP, individuandoli nella sottoscrizione ad opera di entrambe le parti della dichiarazione di conferimento dell'incarico, e nella deposizione del teste Caruso, direttore dei lavori. Trattasi di una motivazione più che adeguata sul piano logico, che non contrasta con gli e che elementi di diverso segno indicati dal ricorrente in questa non evidenzia vizi di legittimità deducibili sede. If halso Life Nito. quanto va, pertanto, dichiarato inammı
P.Q.M.
rifette La Corte il ricorso . Roma, 2 marzo 2001 Il presidente L'estensore infell IL CA 01-01 Pletico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Homa 4LUG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Calories