Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2004, n. 19594
CASS
Sentenza 23 marzo 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Costituiscono atti irripetibili, e possono essere quindi inserite nel fascicolo per il dibattimento formato ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., le immagini tratte dal filmato di una telecamera piazzata in luogo pubblico (nella specie, in corrispondenza di una cassa automatica per il prelievo di contanti), mentre non altrettanto può dirsi con riguardo alle fotografie dell'imputato utilizzate nel corso delle indagini preliminari per l'effettuazione di un riconoscimento, fermo restando, tuttavia, che anche tali fotografie possono poi essere acquisite ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., al fine di valutare il grado di attendibilità del riconoscimento operato dal teste e da questi confermato al dibattimento.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2004, n. 19594
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19594
    Data del deposito : 23 marzo 2004

    Testo completo