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Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2023, n. 21895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21895 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RA MA nato il [...] IK VL nato il [...] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato EMANUELE OLCESE, difensore di parte civile, si associa alle conclusioni del Procuratore Generale;
deposita conclusioni e nota spese. Gli avvocati VIRIO NUZZOLESE e MASSIMILIANO BASEVI, difensori di RA Penale Sent. Sez. 5 Num. 21895 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 12/04/2023 MA, si riportano ai motivi di ricorso ed insistono per l'accoglimento dello stesso. L'avvocato CARLO CAVALLO, difensore di IK VL, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. 2 RITENUTO IN FATI-0 1. E' impugnata la sentenza con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di EJ RA e DO OL, ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per il delitto di truffa tentata di cui al capo B) della rubrica, perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena per il residuo reato di cui al capo A), ossia per il delitto di cui agli artt. 110 e 476, comma 2, cod. pen., da loro commesso in concorso, formando un testamento falso, che designava EJ RA erede universale di RI RA, della cui firma, apposta in calce all'atto, il notaio croato DO OL attestava l'autenticità. Il giudice di appello ha confermato la dichiarazione di responsabilità degli imputati, ritenendo decisivi, a sostegno della falsità del testamento, da una parte, gli accertamenti di carattere tecnico compiuti sulla scheda testamentaria, dall'altra, le rilevantissime anomalie rilevate nella procedura di attribuzione del numero di registro agli atti di autenticazione delle firme da parte del notaio DO OL. Sotto il primo profilo, ha evidenziato come non fossero emersi elementi dotati di valenza scientifica atti a scardinare le conclusioni rassegnate dai consulenti del P.M. e della parte civile, che avevano ritenuto di poter affermare, in termini di 'certezza tecnica', che la firma vergata in calce alla scheda testamentaria non fosse riferibile alla mano di RI RA, presentando, quella da loro esaminata sull'originale dell'atto, discontinuità nel tratto grafico e una diversità di pressione rispetto ad altre firme sicuramente riconducibili a RI RA. Sotto il secondo profilo, ha rilevato come, sulla base degli atti pubblici acquisiti con rogatoria internazionale, risultasse documentalmente provato che i numeri di repertorio attribuiti agli atti di autenticazione della firma di RI RA corrispondevano ad atti rogati ben undici giorni dopo quello in cui sarebbe avvenuta l'autenticazione della detta sottoscrizione e che tali numeri di registro riguardavano atti completamente differenti. Donde, il notaio croato, attestando che RI RA aveva riconosciuto come propria la firma apposta in calce alla scheda testamentaria e munendo tale attestazione della propria firma e del proprio sigillo, indicando il numero di registro al quale l'autentica avrebbe dovuto riferirsi e specificando l'entità delle somme riscosse a titolo di onorario e di spese, aveva dato vita ad un atto pubblico falso. In aggiunta a quanto precede, il giudice di merito ha enumerato plurimi elementi probatori, di natura logica, documentale e dichiarativa, atti a corroborare la tesi che il viaggio di RI RA in Bosnia - Erzegovina, segnatamente in pellegrinaggio a Medjugorje, e da lì in Croazia per l'autenticazione del testamento, 1 non avesse mai avuto luogo, tanto desumendosi: dalla scarsa pratica religiosa di RI RA;
dalla circostanza che nella primavera del 1999 in Bosnia - Erzegovina era in atto una guerra;
dal non trovarsi, la città di Metkovic, in cui esercitava la propria attività il notaio OL, sul tragitto più breve per raggiungere l'Italia; dall'avere RI RA effettuato un prelievo in banca a Torino il giorno successivo (ossia la mattina del 21 maggio 1999) rispetto all'atto compiuto davanti al notaio croato;
dagli errori grammaticali e sintattici che si contavano nelle disposizioni testamentarie;
dagli sporadici rapporti intercorsi tra RI e EJ RA, persino interrottisi due anni prima rispetto alla stesura del testamento. Al cospetto, dunque, del quadro così tracciato, la Corte territoriale ha ritenuto inattendibili o irrilevanti le dichiarazioni dei testi addotti dalla difesa (Nevenka Prijic-AN, AL UR, OL IL, AR AN e NC SA) ed ha spiegato come nel verbale di pubblicazione in Italia della scheda testamentaria, con sottoscrizione di RI RA autenticata dal notaio OL, non si facesse cenno alla circostanza che alla stessa fosse allegata una fotocopia del passaporto della testatrice, di tale allegazione non essendovi, del resto, altrimenti traccia alcuna in atti. 2. Il ricorso per cassazione presentato nell'interesse di DO OL è affidato ad un solo motivo a più censure e denuncia il vizio di motivazione. E' dedotta: I. la contraddittorietà dell'argomentazione rassegnata in sentenza rispetto alle dichiarazioni dei testi AN e Curet, precise e concordanti nel riferire che la firma vergata in calce alla scheda testamentaria fu apposta da RI RA;
II. l'erronea valutazione delle dichiarazioni della teste OR, dimostratasi reticente;
III. la contraddittorietà dell'affermazione, secondo la quale vi sarebbe stata incongruenza formale tra i numeri risultanti dal repertorio del notaio e quelli di registro vergati sulla scheda testamentaria, rispetto a costituti processuali idonei ad avvalorare la genuinità del testamento;
IV. l'omessa adeguata risposta all'argomento difensivo secondo il quale non troverebbe plausibile spiegazione l'inserimento nella scheda testamentaria di numeri di registro non corrispondenti a quelli annotati nel repertorio e la sottovalutazione del contenuto delle spontanee dichiarazioni del ricorrente, veicolate al processo senza sottostare al contradditorio;
2 V. l'apoditticità della tesi secondo la quale il falso testamento sarebbe stato confezionato dopo il 2003, proprio perché il mutamento della legge notarile in quell'anno starebbe, invece, a dimostrare che l'atto era stato redatto proprio nel 1999, sotto la vigenza della legge precedente;
VI. l'autoreferenzialità del ragionamento teso a smentire l'esistenza del viaggio di RI RA a Medjugorje, essendosi il giudice addentrato nel foro interno della testatrice senza che, peraltro, fosse decisivo il dato di una effettiva conversione o di un'autentica devozione da parte di costei. 3. Il ricorso per cassazione presentato nell'interesse di EJ RA consta di quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia mancanza di motivazione in relazione a specifici motivi di impugnazione che non sono stati esaminati dalla Corte di appello, tanto con riferimento: I.) alla testimonianza di IS IC, che aveva riferito di come i testimoni UR e AN avessero immediatamente e senza tentennamenti affermato che RI RA aveva apposto la firma sulla scheda testamentaria - poi legalizzata al cospetto del notaio OL - a Zagabria, in casa di AG LE Korejzi;
II) all'omessa considerazione degli esiti delle indagini condotte dalla Coutot, potenzialmente capaci di diversamente orientare la direzione degli accertamenti disposti dal Pubblico Ministero;
III) all'omesso esame della testimonianza di Koran, che aveva dichiarato dell'assenza di rapporti tra RI RA e la sua famiglia di origine;
IV) all'omessa spiegazione del perché la scheda testamentaria recasse gli esatti estremi del passaporto di RI RA. - Il secondo motivo denuncia il travisamento delle prove. E' censurata l'attribuzione del valore di prova agli accertamenti grafologici di carattere tecnico compiuti sulla sottoscrizione in calce al testamento, essendo indiscusso che agli stessi si possa riconoscere solo valore indiziario, ed è dedotto il fraintendimento delle dichiarazioni della consulente della difesa, Dott.ssa Aloia, che aveva spiegato come il suo esame fosse stato condotto su duplicati dell'originale del testamento, realizzati tramite sofisticati macchinari, capaci di garantire un'assoluta affidabilità della riproduzione. E' censurata, inoltre, la valutazione compiuta in riferimento al raffronto tra il numero di registro apposto sulla scheda testamentaria (0V896/1999) e quello inserito nel repertorio del notaio, non essendosi la Corte avveduta che non si trattava di numeri inventati, ma che vi era, invece, piena compatibilità tra 3 l'annotazione del numero in testa all'atto e l'annotazione nel repertorio del notaio, posto che la discrasia era di soli sei giorni lavorativi. E' eccepita l'irrilevanza delle considerazioni svolte in ordine alla religiosità di RI RA e dei meri sospetti circa la volontà di costei di recarsi in Croazia per autenticare la firma apposta su un testamento, nonché l'incongruenza del riferimento alla guerra dei Balcani nel corso degli anni 80 - posto che nel 1999 a ME ormai vigeva la pace - e all'assenza di collegamenti autostradali tra ME e Metkovic, come anche la mancanza di decisività del richiamo al prelievo effettuato da RI RA la mattina del 21 maggio 1999 e dell'omessa annotazione delle spese di viaggio affrontate per il pellegrinaggio a ME nel quadernetto che la de cuius compilava in maniera meticolosa. Ci si duole, infine: del travisamento per omissione delle testimonianze di SA, KA e EJ, giacché era del tutto plausibile che RI RA avesse istituito sua erede universale EJ RA, non essendoci altri che intrattenessero rapporti con la de cuius;
della sopravvalutazione dell'assenza di corrispondenza tra testatrice ed erede;
dell'erroneità del processo valutativo delle testimonianze di UR, CU e IL, giudicate inverosimili;
del fraintendimento del motivo di appello con il quale si era denunciato l'inquinamento dello sviluppo del presente procedimento per effetto delle reticenze di NA OR, rappresentante legale degli eredi legittimi di RI RA;
del travisamento della testimonianza del curatore dell'eredità giacente, essendo la Corte territoriale incorsa in un evidente paralogismo;
del travisamento della testimonianza del commercialista di RI RA, Dottor AN, in ordine alla mancata conoscenza da parte di questi dell'avvenuta istituzione testamentaria di EJ RA;
del travisamento del dato relativo all'annotazione sulla scheda testamentaria con firma autenticata dal Notaio OL degli estremi reali del passaporto di RI RA. In ragione di tutti i rilievi enumerati, ci si duole della contraddittorietà della sentenza impugnata rispetto alle prove acquisite in dibattimento. - Il terzo motivo denuncia violazione della regola di valutazione degli indizi e del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. - Il quarto motivo lamenta l'illogicità del rigetto dell'istanza di perizia sulla scheda testamentaria recante la firma autenticata di RI RA. 4. Il difensore della ricorrente EJ RA ha tempestivamente chiesto la trattazione orale del ricorso, che gli è stata accordata. 4 5. Con memoria in data 1 marzo 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dott. Luigi Giordano, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 6. Tramite PEC in data 24 marzo 2023, il difensore della parte civile OR ha depositato memoria e nota spese;
tramite PEC in data 5 aprile 2023, il difensore di EJ RA ha depositato memoria di replica corredata di allegati. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Vanno premesse considerazioni generali in ordine al sindacato di questa Corte sul vizio di motivazione e sulla tecnica di redazione dei motivi che denuncino il vizio predetto. 1.1. Il sistema processuale vigente offre una doppia fase di giudizio di merito, intendendosi per tale quello idoneo ad operare la compiuta ricostruzione del fatto oggetto di giudizio, cui segue una fase di controllo (il giudizio di legittimità) il cui oggetto, perimetrato dai motivi legali di ricorso, consiste essenzialmente nella verifica della correttezza della decisione in diritto (corretta applicazione delle norme di diritto sostanziale, esistenza o meno di violazioni procedurali tali da importare nullità o altra sanzione processuale non sanata) e nel controllo non già del 'fatto' quanto della motivazione espressa a sostegno della sua ricostruzione (secondo i tradizionali canoni dell'assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà). Si suole affermare che il giudizio di legittimità, pertanto, non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili - del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove>> attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, e sempre che non sia rilevabile un vizio tale da comportare l'annullamento (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205621). 5 In tal senso, le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in rapporto ai motivi di ricorso e al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo del provvedimento impugnato, possono essere così sintetizzate: - verifica della completezza e globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentite né irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto, né omissioni nella valutazione di elementi obiettivamente incidenti nell'economia del giudizio;
- verifica dell'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Rv. 281105); - verifica dell'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio;
- verifica della corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e dell'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso (travisamento della prova), laddove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, suscettibile di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Rv. 237207). Donde, il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti specifici atti del processo (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516). Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale «esistenza» della motivazione, sul correlato rispetto delle regole normative di giudizio e sulla permanenza - a fronte delle specifiche deduzioni - della «resistenza logica» del ragionamento del giudice. 1.2. Se questo è il perimetro del sindacato consentito a questa Corte sul vizio di motivazione, non possono trovare ingresso in questa sede, pur se formulate sotto l'egida formale del vizio menzionato, censure che si risolvano in una critica frammentaria dei singoli punti dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure 6 implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, Rv. 277091; Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, dep. 2013, Rv. 255096). In effetti, ai fini dell'ammissibilità della censura avente ad oggetto il vizio argomentativo, non è sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e/o valutazioni del giudicante, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante medesimo. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che, per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione, sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', dunque, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. 2. Tutto ciò precisato, ed integralmente e recettiziamente richiamata la sintesi della motivazione rassegnata nella sentenza impugnata (a sostegno della raggiunta conclusione in ordine responsabilità concorsuale degli imputati per la falsificazione del testamento recante la firma autenticata di RI RA), per come riportata nel punto 1. dell'esposizione in fatto della presente sentenza, va dato atto che tutti i rilevi censori articolati con i motivi in disamina (in particolare: quelli diffusamente spiegati nel motivo unico del ricorso nell'interesse di DO OL e nel secondo motivo del ricorso nell'interesse di EJ RA), lungi dall'individuare specifici elementi di prova atti a mettere decisivamente in crisi la tenuta del ragionamento sviluppato dalla Corte di merito - in particolare, con riferimento alle doglianze di travisamento delle prove dichiarative (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Rv. 271702) -, si limitano ad avanzare dubbi circa la correttezza del ragionamento stesso rispetto alla ricostruzione in fatto della vicenda, per come operata nella sede propria, e a ventilare la possibilità che ben altra sarebbe stata la soluzione del caso se fossero state diversamente valutate le prove (analiticamente enumerate dai ricorrenti) e i contributi chiarificatori offerti dagli imputati (comprese le spontanee dichiarazioni rese dal notaio DO OL, veicolate al dibattimento 7 tramite il difensore, non essendosi egli sottoposto all'esame incrociato delle parti) e tempestivamente effettuati taluni incombenti istruttori (come, ad esempio, se nella fase delle indagini preliminari fossero stati valorizzati taluni elementi di prova di natura dichiarativa ovvero se nel giudizio di merito fosse stata disposta perizia sulla scheda testamentaria). A ciò devesi aggiungere, in punto di valutazione dei risultati delle consulenze tecniche grafologiche, che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, in tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e/o dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez. 5, n. 43845 del 14/10/2022, Rv. 283807); adempimento cui la Corte di appello torinese non si è certo sottratta (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata). Solo per completezza, occorre, infine, rammentare che spetta in via esclusiva ai decidenti di merito il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti, di modo che, non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, le relative valutazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). 3. Né coglie nel segno la doglianza di cui al primo motivo del ricorso nell'interesse di EJ RA. E' jus receptum, infatti, che il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, in quanto l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 - dep. 29/01/1977, Rv. 135181): il che è certamente avvenuto nel caso di specie, avendo il giudice di appello individuato i pilastri del proprio ragionamento decisorio (ossia, gli esiti degli accertamenti tecnici sulla firma vergata in calce alla scheda testamentaria e degli accertamenti rogatoriali sul registro di repertorio tenuto dal notaio OL, senza che tali obiettive evidenze siano scalfite dalle esplorative deduzioni difensive circa l'annotazione sulla scheda testamentaria falsa 8 degli effettivi estremi numerici del passaporto della testatrice) e corroborato quanto desunto da tali fondamentali constituti dimostrativi con altri elementi, anche di natura logica, tratti dalla restante provvista indiziaria, valutata in maniera completa e secondo cadenze improntate alla plausibile opinabilità di apprezzamento. 4. Va, dunque, rilevato che la decisione impugnata realizza una ineccepibile applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di valutazione degli indizi e di applicazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 4.1. Posto, infatti, che l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario, una volta acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio, è proprio attraverso l'esame globale ed unitario di tutte le evidenze a disposizione, che la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi: ciò, perché «nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto;
prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice» (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191230; conf. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231678). 4.2. Anche il rispetto del canone decisorio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pena come novellato dalla legge n.46 del 2006) non introduce un ulteriore e specifico motivo di ricorso, tale da consentire - di fatto - l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la capacità dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata (tanto che il mancato rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di «apparenza» di motivazione, secondo quanto affermato da Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Rv. 254113). Dunque, il dubbio, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica: donde, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, 9 contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278237). 4.3. Da ciò la manifesta infondatezza del terzo motivo del ricorso nell'interesse di EJ RA. 5. Del pari manifestamente infondato è il quarto motivo dello stesso ricorso. Per il diritto vivente, la perizia non rientra tra le prove decisive, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936). Ne viene che, nel caso che occupa, il diniego di rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603 cod. proc. pen. — in riferimento al rigetto della richiesta di perizia finalizzata a datare il testamento mediante analisi della carta e dell'inchiostro con le tecniche scientifiche più aggiornate - può essere sindacato solo sotto il profilo del vizio di motivazione, che, tuttavia, non sussiste, atteso che la Corte territoriale ha diffusamente e plausibilmente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto non necessario, ai fini del decidere, disporre il supplemento istruttorio sollecitato dalla difesa (pag. 10 della sentenza impugnata). Dunque, il motivo sul merito della decisione non è consentito in questa sede, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale:«Il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un'ordinanza pronunciata su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato» (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995 - dep. 23/02/1996, Rv. 203764; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373). 6. Per tutto quanto esposto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'Avv. Olcese, liquidate in complessivi Euro 8000,00, oltre accessori di legge. 10
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'Avv. Olcese che liquida in complessivi Euro 8000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 12/04/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato EMANUELE OLCESE, difensore di parte civile, si associa alle conclusioni del Procuratore Generale;
deposita conclusioni e nota spese. Gli avvocati VIRIO NUZZOLESE e MASSIMILIANO BASEVI, difensori di RA Penale Sent. Sez. 5 Num. 21895 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 12/04/2023 MA, si riportano ai motivi di ricorso ed insistono per l'accoglimento dello stesso. L'avvocato CARLO CAVALLO, difensore di IK VL, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. 2 RITENUTO IN FATI-0 1. E' impugnata la sentenza con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di EJ RA e DO OL, ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per il delitto di truffa tentata di cui al capo B) della rubrica, perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena per il residuo reato di cui al capo A), ossia per il delitto di cui agli artt. 110 e 476, comma 2, cod. pen., da loro commesso in concorso, formando un testamento falso, che designava EJ RA erede universale di RI RA, della cui firma, apposta in calce all'atto, il notaio croato DO OL attestava l'autenticità. Il giudice di appello ha confermato la dichiarazione di responsabilità degli imputati, ritenendo decisivi, a sostegno della falsità del testamento, da una parte, gli accertamenti di carattere tecnico compiuti sulla scheda testamentaria, dall'altra, le rilevantissime anomalie rilevate nella procedura di attribuzione del numero di registro agli atti di autenticazione delle firme da parte del notaio DO OL. Sotto il primo profilo, ha evidenziato come non fossero emersi elementi dotati di valenza scientifica atti a scardinare le conclusioni rassegnate dai consulenti del P.M. e della parte civile, che avevano ritenuto di poter affermare, in termini di 'certezza tecnica', che la firma vergata in calce alla scheda testamentaria non fosse riferibile alla mano di RI RA, presentando, quella da loro esaminata sull'originale dell'atto, discontinuità nel tratto grafico e una diversità di pressione rispetto ad altre firme sicuramente riconducibili a RI RA. Sotto il secondo profilo, ha rilevato come, sulla base degli atti pubblici acquisiti con rogatoria internazionale, risultasse documentalmente provato che i numeri di repertorio attribuiti agli atti di autenticazione della firma di RI RA corrispondevano ad atti rogati ben undici giorni dopo quello in cui sarebbe avvenuta l'autenticazione della detta sottoscrizione e che tali numeri di registro riguardavano atti completamente differenti. Donde, il notaio croato, attestando che RI RA aveva riconosciuto come propria la firma apposta in calce alla scheda testamentaria e munendo tale attestazione della propria firma e del proprio sigillo, indicando il numero di registro al quale l'autentica avrebbe dovuto riferirsi e specificando l'entità delle somme riscosse a titolo di onorario e di spese, aveva dato vita ad un atto pubblico falso. In aggiunta a quanto precede, il giudice di merito ha enumerato plurimi elementi probatori, di natura logica, documentale e dichiarativa, atti a corroborare la tesi che il viaggio di RI RA in Bosnia - Erzegovina, segnatamente in pellegrinaggio a Medjugorje, e da lì in Croazia per l'autenticazione del testamento, 1 non avesse mai avuto luogo, tanto desumendosi: dalla scarsa pratica religiosa di RI RA;
dalla circostanza che nella primavera del 1999 in Bosnia - Erzegovina era in atto una guerra;
dal non trovarsi, la città di Metkovic, in cui esercitava la propria attività il notaio OL, sul tragitto più breve per raggiungere l'Italia; dall'avere RI RA effettuato un prelievo in banca a Torino il giorno successivo (ossia la mattina del 21 maggio 1999) rispetto all'atto compiuto davanti al notaio croato;
dagli errori grammaticali e sintattici che si contavano nelle disposizioni testamentarie;
dagli sporadici rapporti intercorsi tra RI e EJ RA, persino interrottisi due anni prima rispetto alla stesura del testamento. Al cospetto, dunque, del quadro così tracciato, la Corte territoriale ha ritenuto inattendibili o irrilevanti le dichiarazioni dei testi addotti dalla difesa (Nevenka Prijic-AN, AL UR, OL IL, AR AN e NC SA) ed ha spiegato come nel verbale di pubblicazione in Italia della scheda testamentaria, con sottoscrizione di RI RA autenticata dal notaio OL, non si facesse cenno alla circostanza che alla stessa fosse allegata una fotocopia del passaporto della testatrice, di tale allegazione non essendovi, del resto, altrimenti traccia alcuna in atti. 2. Il ricorso per cassazione presentato nell'interesse di DO OL è affidato ad un solo motivo a più censure e denuncia il vizio di motivazione. E' dedotta: I. la contraddittorietà dell'argomentazione rassegnata in sentenza rispetto alle dichiarazioni dei testi AN e Curet, precise e concordanti nel riferire che la firma vergata in calce alla scheda testamentaria fu apposta da RI RA;
II. l'erronea valutazione delle dichiarazioni della teste OR, dimostratasi reticente;
III. la contraddittorietà dell'affermazione, secondo la quale vi sarebbe stata incongruenza formale tra i numeri risultanti dal repertorio del notaio e quelli di registro vergati sulla scheda testamentaria, rispetto a costituti processuali idonei ad avvalorare la genuinità del testamento;
IV. l'omessa adeguata risposta all'argomento difensivo secondo il quale non troverebbe plausibile spiegazione l'inserimento nella scheda testamentaria di numeri di registro non corrispondenti a quelli annotati nel repertorio e la sottovalutazione del contenuto delle spontanee dichiarazioni del ricorrente, veicolate al processo senza sottostare al contradditorio;
2 V. l'apoditticità della tesi secondo la quale il falso testamento sarebbe stato confezionato dopo il 2003, proprio perché il mutamento della legge notarile in quell'anno starebbe, invece, a dimostrare che l'atto era stato redatto proprio nel 1999, sotto la vigenza della legge precedente;
VI. l'autoreferenzialità del ragionamento teso a smentire l'esistenza del viaggio di RI RA a Medjugorje, essendosi il giudice addentrato nel foro interno della testatrice senza che, peraltro, fosse decisivo il dato di una effettiva conversione o di un'autentica devozione da parte di costei. 3. Il ricorso per cassazione presentato nell'interesse di EJ RA consta di quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia mancanza di motivazione in relazione a specifici motivi di impugnazione che non sono stati esaminati dalla Corte di appello, tanto con riferimento: I.) alla testimonianza di IS IC, che aveva riferito di come i testimoni UR e AN avessero immediatamente e senza tentennamenti affermato che RI RA aveva apposto la firma sulla scheda testamentaria - poi legalizzata al cospetto del notaio OL - a Zagabria, in casa di AG LE Korejzi;
II) all'omessa considerazione degli esiti delle indagini condotte dalla Coutot, potenzialmente capaci di diversamente orientare la direzione degli accertamenti disposti dal Pubblico Ministero;
III) all'omesso esame della testimonianza di Koran, che aveva dichiarato dell'assenza di rapporti tra RI RA e la sua famiglia di origine;
IV) all'omessa spiegazione del perché la scheda testamentaria recasse gli esatti estremi del passaporto di RI RA. - Il secondo motivo denuncia il travisamento delle prove. E' censurata l'attribuzione del valore di prova agli accertamenti grafologici di carattere tecnico compiuti sulla sottoscrizione in calce al testamento, essendo indiscusso che agli stessi si possa riconoscere solo valore indiziario, ed è dedotto il fraintendimento delle dichiarazioni della consulente della difesa, Dott.ssa Aloia, che aveva spiegato come il suo esame fosse stato condotto su duplicati dell'originale del testamento, realizzati tramite sofisticati macchinari, capaci di garantire un'assoluta affidabilità della riproduzione. E' censurata, inoltre, la valutazione compiuta in riferimento al raffronto tra il numero di registro apposto sulla scheda testamentaria (0V896/1999) e quello inserito nel repertorio del notaio, non essendosi la Corte avveduta che non si trattava di numeri inventati, ma che vi era, invece, piena compatibilità tra 3 l'annotazione del numero in testa all'atto e l'annotazione nel repertorio del notaio, posto che la discrasia era di soli sei giorni lavorativi. E' eccepita l'irrilevanza delle considerazioni svolte in ordine alla religiosità di RI RA e dei meri sospetti circa la volontà di costei di recarsi in Croazia per autenticare la firma apposta su un testamento, nonché l'incongruenza del riferimento alla guerra dei Balcani nel corso degli anni 80 - posto che nel 1999 a ME ormai vigeva la pace - e all'assenza di collegamenti autostradali tra ME e Metkovic, come anche la mancanza di decisività del richiamo al prelievo effettuato da RI RA la mattina del 21 maggio 1999 e dell'omessa annotazione delle spese di viaggio affrontate per il pellegrinaggio a ME nel quadernetto che la de cuius compilava in maniera meticolosa. Ci si duole, infine: del travisamento per omissione delle testimonianze di SA, KA e EJ, giacché era del tutto plausibile che RI RA avesse istituito sua erede universale EJ RA, non essendoci altri che intrattenessero rapporti con la de cuius;
della sopravvalutazione dell'assenza di corrispondenza tra testatrice ed erede;
dell'erroneità del processo valutativo delle testimonianze di UR, CU e IL, giudicate inverosimili;
del fraintendimento del motivo di appello con il quale si era denunciato l'inquinamento dello sviluppo del presente procedimento per effetto delle reticenze di NA OR, rappresentante legale degli eredi legittimi di RI RA;
del travisamento della testimonianza del curatore dell'eredità giacente, essendo la Corte territoriale incorsa in un evidente paralogismo;
del travisamento della testimonianza del commercialista di RI RA, Dottor AN, in ordine alla mancata conoscenza da parte di questi dell'avvenuta istituzione testamentaria di EJ RA;
del travisamento del dato relativo all'annotazione sulla scheda testamentaria con firma autenticata dal Notaio OL degli estremi reali del passaporto di RI RA. In ragione di tutti i rilievi enumerati, ci si duole della contraddittorietà della sentenza impugnata rispetto alle prove acquisite in dibattimento. - Il terzo motivo denuncia violazione della regola di valutazione degli indizi e del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. - Il quarto motivo lamenta l'illogicità del rigetto dell'istanza di perizia sulla scheda testamentaria recante la firma autenticata di RI RA. 4. Il difensore della ricorrente EJ RA ha tempestivamente chiesto la trattazione orale del ricorso, che gli è stata accordata. 4 5. Con memoria in data 1 marzo 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dott. Luigi Giordano, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 6. Tramite PEC in data 24 marzo 2023, il difensore della parte civile OR ha depositato memoria e nota spese;
tramite PEC in data 5 aprile 2023, il difensore di EJ RA ha depositato memoria di replica corredata di allegati. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Vanno premesse considerazioni generali in ordine al sindacato di questa Corte sul vizio di motivazione e sulla tecnica di redazione dei motivi che denuncino il vizio predetto. 1.1. Il sistema processuale vigente offre una doppia fase di giudizio di merito, intendendosi per tale quello idoneo ad operare la compiuta ricostruzione del fatto oggetto di giudizio, cui segue una fase di controllo (il giudizio di legittimità) il cui oggetto, perimetrato dai motivi legali di ricorso, consiste essenzialmente nella verifica della correttezza della decisione in diritto (corretta applicazione delle norme di diritto sostanziale, esistenza o meno di violazioni procedurali tali da importare nullità o altra sanzione processuale non sanata) e nel controllo non già del 'fatto' quanto della motivazione espressa a sostegno della sua ricostruzione (secondo i tradizionali canoni dell'assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà). Si suole affermare che il giudizio di legittimità, pertanto, non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili - del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove>> attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, e sempre che non sia rilevabile un vizio tale da comportare l'annullamento (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205621). 5 In tal senso, le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in rapporto ai motivi di ricorso e al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo del provvedimento impugnato, possono essere così sintetizzate: - verifica della completezza e globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentite né irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto, né omissioni nella valutazione di elementi obiettivamente incidenti nell'economia del giudizio;
- verifica dell'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Rv. 281105); - verifica dell'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio;
- verifica della corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e dell'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso (travisamento della prova), laddove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, suscettibile di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Rv. 237207). Donde, il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti specifici atti del processo (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516). Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale «esistenza» della motivazione, sul correlato rispetto delle regole normative di giudizio e sulla permanenza - a fronte delle specifiche deduzioni - della «resistenza logica» del ragionamento del giudice. 1.2. Se questo è il perimetro del sindacato consentito a questa Corte sul vizio di motivazione, non possono trovare ingresso in questa sede, pur se formulate sotto l'egida formale del vizio menzionato, censure che si risolvano in una critica frammentaria dei singoli punti dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure 6 implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, Rv. 277091; Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, dep. 2013, Rv. 255096). In effetti, ai fini dell'ammissibilità della censura avente ad oggetto il vizio argomentativo, non è sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e/o valutazioni del giudicante, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante medesimo. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che, per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione, sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', dunque, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. 2. Tutto ciò precisato, ed integralmente e recettiziamente richiamata la sintesi della motivazione rassegnata nella sentenza impugnata (a sostegno della raggiunta conclusione in ordine responsabilità concorsuale degli imputati per la falsificazione del testamento recante la firma autenticata di RI RA), per come riportata nel punto 1. dell'esposizione in fatto della presente sentenza, va dato atto che tutti i rilevi censori articolati con i motivi in disamina (in particolare: quelli diffusamente spiegati nel motivo unico del ricorso nell'interesse di DO OL e nel secondo motivo del ricorso nell'interesse di EJ RA), lungi dall'individuare specifici elementi di prova atti a mettere decisivamente in crisi la tenuta del ragionamento sviluppato dalla Corte di merito - in particolare, con riferimento alle doglianze di travisamento delle prove dichiarative (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Rv. 271702) -, si limitano ad avanzare dubbi circa la correttezza del ragionamento stesso rispetto alla ricostruzione in fatto della vicenda, per come operata nella sede propria, e a ventilare la possibilità che ben altra sarebbe stata la soluzione del caso se fossero state diversamente valutate le prove (analiticamente enumerate dai ricorrenti) e i contributi chiarificatori offerti dagli imputati (comprese le spontanee dichiarazioni rese dal notaio DO OL, veicolate al dibattimento 7 tramite il difensore, non essendosi egli sottoposto all'esame incrociato delle parti) e tempestivamente effettuati taluni incombenti istruttori (come, ad esempio, se nella fase delle indagini preliminari fossero stati valorizzati taluni elementi di prova di natura dichiarativa ovvero se nel giudizio di merito fosse stata disposta perizia sulla scheda testamentaria). A ciò devesi aggiungere, in punto di valutazione dei risultati delle consulenze tecniche grafologiche, che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, in tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e/o dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez. 5, n. 43845 del 14/10/2022, Rv. 283807); adempimento cui la Corte di appello torinese non si è certo sottratta (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata). Solo per completezza, occorre, infine, rammentare che spetta in via esclusiva ai decidenti di merito il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti, di modo che, non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, le relative valutazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). 3. Né coglie nel segno la doglianza di cui al primo motivo del ricorso nell'interesse di EJ RA. E' jus receptum, infatti, che il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, in quanto l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 - dep. 29/01/1977, Rv. 135181): il che è certamente avvenuto nel caso di specie, avendo il giudice di appello individuato i pilastri del proprio ragionamento decisorio (ossia, gli esiti degli accertamenti tecnici sulla firma vergata in calce alla scheda testamentaria e degli accertamenti rogatoriali sul registro di repertorio tenuto dal notaio OL, senza che tali obiettive evidenze siano scalfite dalle esplorative deduzioni difensive circa l'annotazione sulla scheda testamentaria falsa 8 degli effettivi estremi numerici del passaporto della testatrice) e corroborato quanto desunto da tali fondamentali constituti dimostrativi con altri elementi, anche di natura logica, tratti dalla restante provvista indiziaria, valutata in maniera completa e secondo cadenze improntate alla plausibile opinabilità di apprezzamento. 4. Va, dunque, rilevato che la decisione impugnata realizza una ineccepibile applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di valutazione degli indizi e di applicazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 4.1. Posto, infatti, che l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario, una volta acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio, è proprio attraverso l'esame globale ed unitario di tutte le evidenze a disposizione, che la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi: ciò, perché «nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto;
prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice» (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191230; conf. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231678). 4.2. Anche il rispetto del canone decisorio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pena come novellato dalla legge n.46 del 2006) non introduce un ulteriore e specifico motivo di ricorso, tale da consentire - di fatto - l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la capacità dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata (tanto che il mancato rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di «apparenza» di motivazione, secondo quanto affermato da Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Rv. 254113). Dunque, il dubbio, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica: donde, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, 9 contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278237). 4.3. Da ciò la manifesta infondatezza del terzo motivo del ricorso nell'interesse di EJ RA. 5. Del pari manifestamente infondato è il quarto motivo dello stesso ricorso. Per il diritto vivente, la perizia non rientra tra le prove decisive, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936). Ne viene che, nel caso che occupa, il diniego di rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603 cod. proc. pen. — in riferimento al rigetto della richiesta di perizia finalizzata a datare il testamento mediante analisi della carta e dell'inchiostro con le tecniche scientifiche più aggiornate - può essere sindacato solo sotto il profilo del vizio di motivazione, che, tuttavia, non sussiste, atteso che la Corte territoriale ha diffusamente e plausibilmente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto non necessario, ai fini del decidere, disporre il supplemento istruttorio sollecitato dalla difesa (pag. 10 della sentenza impugnata). Dunque, il motivo sul merito della decisione non è consentito in questa sede, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale:«Il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un'ordinanza pronunciata su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato» (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995 - dep. 23/02/1996, Rv. 203764; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373). 6. Per tutto quanto esposto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'Avv. Olcese, liquidate in complessivi Euro 8000,00, oltre accessori di legge. 10
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'Avv. Olcese che liquida in complessivi Euro 8000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 12/04/2023