Sentenza 15 gennaio 2004
Massime • 1
Il diritto di ottenere che la propria causa sia decisa entro un termine ragionevole da un "tribunale indipendente ed imparziale", stabilito dalla legge, che deciderà sui suoi diritti ed obbligazioni di carattere civile, diritto affermato dall'art. 6.1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, richiamata dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n.89, fa chiaro riferimento all'esercizio della funzione giurisdizionale, e non consente di tenere conto, ai fini della determinazione della durata del processo, anche dei procedimenti di carattere meramente amministrativo, quantunque essi abbiano avuto ad oggetto la stessa pretesa poi fatta valere in via giurisdizionale.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Nel corso di un giudizio proposto per ottenere un equo indennizzo per l'eccessiva durata di una precedente procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'adita Corte d'appello di Bologna, in composizione monocratica - premessane la rilevanza e ritenutane la non manifesta infondatezza «in relazione agli articoli 3, 24 e 117 Cost.» - ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis, commi 1 e 2, e 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile). Ad avviso della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/2004, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE CAVE 55, presso l'avvocato LILIANA CURTILLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO DEFILIPPI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di TORINO, depositato il 17/08/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2003 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di appello di Torino, nel maggio del 2001, ER BO espose che nel marzo 1997 aveva chiesto alla Sezione giurisdizionale regionale della Liguria della Corte dei conti il ripristino del trattamento pensionistico al quale aveva diritto, e che le era stato sospeso;
che con provvedimento 21 ottobre 1998 la Corte dei conti aveva chiesto all'INPDAP il deposito del fascicolo entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza, e che il fascicolo era stato depositato solo il 17 marzo 1999; che l'udienza era stata fissata per 3 ottobre 2000, e il giudizio si era concluso con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in data 17 gennaio 2001. Tanto premesso, la ricorrente chiese che la Presidenza del consiglio dei ministri fosse condannata al pagamento dell'equa riparazione per la violazione del principio della ragionevole durata del processo.
La corte torinese, con decreto depositato il 17 agosto 2001, respinse il ricorso e condannò la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. Osservò il giudice di Torino che il ricorso introduttivo del giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, sebbene notificato il giorno 1 aprile 1997, era stato depositato presso la segreteria della Corte dei conti solo il 28 gennaio 1998; che gran parte del ritardo denunciato - dall'udienza del 21 ottobre 1998 a quella del 3 ottobre 2000 - era imputabile alla parte convenuta, che aveva omesso di depositare il fascicolo nonostante lo specifico ordine impartito dal giudice;
che la stessa ricorrente aveva presentato l'istanza di prelievo solo il 12 maggio 2000, dopo diciassette mesi dalla scadenza del termine di 30 giorni fissato dalla Corte dei conti il 21 ottobre 1998, contribuendo così a sua volta al ritardo nella trattazione della controversia, evidentemente nella prospettiva della definizione in via amministrativa della controversia, poi verificatasi effettivamente;
che la stessa parte ricorrente non si era opposta alla richiesta del breve differimento della causa dal 3 ottobre 2000 al 17 gennaio 2001, finalizzata alla predetta definizione in via amministrativa, e non era comparsa alla successiva udienza, in cui fu dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che, infine, il processo aveva avuto - dal 28 gennaio 1998 al 17 gennaio 2001 - una durata inferiore allo stesso limite di tre anni, indicato dalla ricorrente, nella sua domanda, quale termine di ragionevole durata del processo. Per la cassazione del decreto ricorre la BO, con atto notificato il 10 maggio 2002, con cinque motivi.
Il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, non ha svolto difese, e, pur avendo preannunciato la sua volontà di essere presente alla discussione del ricorso, non è poi comparso all'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione dell'art.
6.1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; si deduce che, nell'interpretazione della norma, accolta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la durata del processo comprende anche le fasi anteriori e successive al giudizio, e che il giudice di merito non aveva considerato anche la fase amministrativa del giudizio, e non aveva tenuto conto del tempo intercorso dalla notifica al deposito del ricorso.
Il motivo è infondato. Occorro premettero che contrariamente all'assunto della parte ricorrente, nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo non assume rilievo, ai fini della determinazione della durata del processo, il procedimento amministrativo che lo abbia preceduto (v. sentenza 28 luglio 1999, Bottazzi c. Italia, pronunciata proprio in materia di pensioni). Ora, nell'art.
6.1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, richiamata dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89, si afferma il diritto di ottenere che la propria causa sia decisa entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale, stabilito dalla legge, che deciderà sui suoi diritti ed obbligazioni di carattere civile. Questa espressione ha un riferimento chiaro all'esercizio della funzione giurisdizionale, e non consente di tener conto, come la parte vorrebbe, anche dei procedimenti di carattere meramente amministrativo, quantunque essi abbiano avuto ad oggetto la stessa pretesa poi fatta valere in via giurisdizionale. Nè poi il processo contenzioso può dirsi instaurato, ed il diritto ad una decisione in un termine ragionevole sorto in capo alla parte, prima che il ricorso sia stato depositato presso l'ufficio giudiziario, e così portato all'esame del giudice dal quale si invoca una sollecita definizione.
Con il secondo motivo, si censura la violazione o falsa applicazione della medesima disposizione di cui al primo motivo, ed inoltre degli articoli 127 e 175 c.p.c.; si deduce che il ritardo nella definizione del processo non poteva essere giustificato, come ritenuto dalla corte del merito, dal comportamento omissivo della parte convenuta, gravando sul giudice il compito di dirigere il processo e di esercitare tutti i poteri intesi al sollecito svolgimento del procedimento.
Con il quarto motivo, che può essere esaminato congiuntamente con il secondo, essendo affetto dal medesimo vizio, si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art.
6.1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per non avere la Corte d'appello di Torino valutato la posta in gioco del processo, ovvero rapportato la durata del processo alla causa petendi e al petitum.
I due motivi sono generici, perché non tengono conto della motivazione contenuta nella sentenza impugnata, nella sua interezza. Il giudice del merito, dopo aver correttamente identificato i momenti iniziale e finale del giudizio, ha considerato che nella fattispecie non fosse stato superato il termine di durata del processo indicato dalla stessa parte attrice come ragionevole, vale a dire di tre anni. Questa affermazione non è censurata dalla parte ricorrente, e, siccome sufficiente a sorreggere la decisione di rigetto della domanda, comporta l'inammissibilità dei motivi in esame. Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art.
6.1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 97 della Costituzione;
si deduce che la lunghezza del processo non poteva essere imputata, neppure in parte, alla ricorrente, perché è onere dello Stato porre la magistratura in condizione di operare bene ed in termini ragionevoli. Il motivo è infondato, perché muove presupposto che, nell'applicazione dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89, non dovrebbe tenersi conto del comportamento della parte, laddove invece questo elemento è espressamente indicato nel secondo comma dell'art. 2 legge n. 89 di 2001 tra quelli che il giudice deve considerare nell'accertamento della violazione del principio della ragionevole durata del processo.
Con il quinto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per la condanna al pagamento delle spese processuali, in contrasto con gli articoli 50 della Convenzione, che prevede la gratuità dei ricorsi alla Corte europea, e 34 della medesima convenzione, per cui gli Stati si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto. Il motivo è infondato. A norma dell'art. 3 della legge 24 marzo 2001 n. 89, nel procedimento per l'equa riparazione, previsto dalla stessa legge, si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, mentre il riferimento della parte ricorrente alla
Convenzione europea e, per questa parte, privo di giustificazione nella legge applicabile. Questa corte, poi, ha ripetutamente affermato che l'art. 91 c.p.c. si applica in tutti i procedimenti contenziosi, qual è certamente quello disciplinato dall'art. 3 della legge n. 89 del 2001, non ostandovi la forma camerale nella quale il procedimento debba svolgersi in forza di particolari disposizioni di legge. La pronuncia sulle spese, accessoria a quella principale sulla domanda proposta in causa, infatti, è parte integrante della tutela dei diritti, costituendo lo strumento attraverso il quale la parte vittoriosa trasferisce su quella soccombente l'onere economico connesso alla contestata affermazione del suo diritto. Nel presente giudizio non v'è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo la parte intimata svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004