Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/2004, n. 483
CASS
Sentenza 15 gennaio 2004

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Il diritto di ottenere che la propria causa sia decisa entro un termine ragionevole da un "tribunale indipendente ed imparziale", stabilito dalla legge, che deciderà sui suoi diritti ed obbligazioni di carattere civile, diritto affermato dall'art. 6.1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, richiamata dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n.89, fa chiaro riferimento all'esercizio della funzione giurisdizionale, e non consente di tenere conto, ai fini della determinazione della durata del processo, anche dei procedimenti di carattere meramente amministrativo, quantunque essi abbiano avuto ad oggetto la stessa pretesa poi fatta valere in via giurisdizionale.

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  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Nel corso di un giudizio proposto per ottenere un equo indennizzo per l'eccessiva durata di una precedente procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'adita Corte d'appello di Bologna, in composizione monocratica - premessane la rilevanza e ritenutane la non manifesta infondatezza «in relazione agli articoli 3, 24 e 117 Cost.» - ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis, commi 1 e 2, e 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile). Ad avviso della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/2004, n. 483
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 483
Data del deposito : 15 gennaio 2004

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