Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2002, n. 2380
CASS
Sentenza 19 febbraio 2002

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Massime2

L'ente pubblico è responsabile del danno morale provocato dalla condotta del suo dipendente, nell'esercizio delle incombenze a lui affidate, soltanto allorché tale condotta costituisca reato, il quale è accertabile "incidenter tantum" anche dal giudice civile in difetto di cognizione del giudice penale.

Nell'esercizio del servizio di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo "scuolabus", gestito dal Comune, la conduzione del minore dalla fermata dell'automezzo fino alla propria abitazione compete, di regola, ai genitori o ai soggetti da costoro incaricati, senza che ciò possa, peraltro, esimere da responsabilità l'autista incaricato dell'accompagnamento ove quest'ultimo, allorché alla fermata dell'automezzo non sia presente nessuno dei soggetti predetti, non abbia cura di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo (come, nella specie, preoccuparsi dell'assistenza nell'attraversamento della strada).

Commentario1

  • 1Sui riflessi civilistici dell'art. 3 d.l. Balduzzi in tema di colpa
    Carlo Masieri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. La sentenza del Tribunale di Rovereto, che può leggersi in allegato, è stata pronunciata in sede di contenzioso ordinario civile di primo grado e si segnala per essere una delle prime ad affrontare i riflessi civilistici della disciplina in tema di responsabilità medica contenuta nel c.d. decreto Balduzzi (Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189)[1]. Com'è noto, la prima proposizione dell'art. 3, comma 1 del citato decreto riguarda la materia penale, e così recita: "L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2002, n. 2380
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2380
Data del deposito : 19 febbraio 2002

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