CASS
Sentenza 17 aprile 2023
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2023, n. 16262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16262 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LO EL nato a [...] il [...] OV NA nato a [...] il [...] LI IL nato il [...] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 5 Num. 16262 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 12 maggio 2022, la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta a ON EL, PE MA e LI NA per i delitti di cui agli artt. 110, 624-bis, 61 n. 5, 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen. (capo A) e 493-ter cod. pen. (capo B), aggravati anche dalla recidiva, siccome contestata a carico di ciascuna delle imputate (fatti commessi in data 6 agosto 2019, in danno di RO IO). 2. ON EL, PE IN e IK NA propongono ricorso per cassazione con distinti atti di impugnativa. 2.1. Con ricorso depositato in data 23 giugno 2022, tramite il loro comune difensore, ON EL e LI NA denunciano, con un solo motivo, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Deducono che il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, costituente la sola prova sulla quale si fondava la dichiarazione di loro responsabilità, non offriva quel grado di certezza ed affidabilità richiesto dalla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, posto che colei, cui le effigi fotografiche erano state somministrate, non aveva indicato elementi specifici di identificazione delle autrici del reato e si era mostrata estremamente confusa nel ricostruire la dinamica del fatto anche a cagione dell'età avanzata. 2.2. Con ulteriore ricorso, depositato telematicamente dal difensore in data 27 giugno 2022, la sola ON EL denuncia la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Deduce che la dichiarazione di sua responsabilità per il delitto di cui al capo B) si fondava su una mera ipotesi investigativa, sguarnita di qualsivoglia riscontro oggettivo. 2.3. Con ricorso depositato telematicamente dal difensore in data 25 giugno 2022, PE IN denuncia, con tre motivi: I. la nullità della sentenza di primo grado — eccepita con il gravame e non valutata dalla Corte di appello -, perché, riunito al presente il procedimento a carico di NC IN, nel quale si era proceduto all'escussione del teste FO, il Tribunale non ne aveva rinnovato l'esame, pur avendone utilizzato la testimonianza;
II. il vizio di motivazione in punto di dichiarazione di sua responsabilità, non esistendo prove certe in ordine al suo coinvollgimento nella realizzazione dei reati, posto che: 1) la parte offesa non era stata in grado di specificare quale delle imputate fosse entrata nella sua abitazione;
2) erano state sottovalutate le dichiarazioni scagionanti rese dalla teste Mari;
3) non una prova indiziaria ma una mera congettura sosteneva la sua condanna anche per il reato di cui al capo B), atteso che ella aveva svolto il ruolo di palo e non era stato possibile risalire all'identità della persona che aveva effettuato il prelievo;
III. vizio di motivazione in punto di recidiva, la Corte territoriale, con la scarna argomentazione rassegnata a sostegno della conferma della statuizione sul punto, non essendosi attenuta all'obbligo motivazionale che incombe sul giudice di merito, siccome delineato dal diritto vivente, ed avendo travisato i dati del certificato del casellario giudiziale a lei intestato. 3. Con requisitoria in data 20 febbraio 2023, il Procuratcre Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa Kate Tassarli, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata in relazione al solo reato di cui al capo B) e per il rigetto dei ricorsi nel resto. 4. Con memoria in data 13 marzo 2023 il difensore di Pel:rov ha insistito per l'accoglimento dei motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. La Corte territoriale ha confermato la condanna inflitta alle ricorrenti per entrambi i delitti loro ascritti, argomentando: I.) quanto al furto pluriaggravato commesso in danno dell'anziana IO RO, nel senso che la prova del fatto e del loro concorso nella realizzazione di esso fosse stata desunta non solo dal riconoscimento effettuato dalla parte offesa, ma anche da cpello effettuato dal teste AR nonché dalle attività d'indagine compiute dalla Polizia Giudiziaria, che le aveva bloccate e identificate a poca distanza dalla commissione dell'operazione criminosa complessivamente intesa ed aveva acquisito e visionato le immagini degli impianti di videoripresa collocati sui luoghi di causa;
II.) quanto all'utilizzazione indebita della carta libretto postale intestata a RO IO, motivando nel senso che, certo il concorso della ON, della PE e della LI nel furto della detta carta, sottratta solo quarantacinque minuti prima dell'uso che ne fu fatto presso lo sportello bancario abilitato all'erogazione automatica di denaro, tutte dovevano ritenersi compartecipi morali del delitto di 2 cui all'art. 493-bis cod. pen., pur se eseguito materialmente il prelievo di denaro da una sola di loro. 2. Tanto riportato della sentenza censurata, rileva la Corte: - che il ricorso, proposto congiuntamente nell'interesse di ON EL e LI NA, è generico, perché omette di considerare che la loro responsabilità per il delitto di furto pluriaggravato di cui al capo A) non è stata fondata soltanto sul riconoscimento della ON effettuato dalla RO, ma su un compendio probatorio costituito dalle dichiarazioni di costei, dal loro riconoscimento effettuato dal teste AR e dagli esiti dell'attività di Polizia Giudiziaria, che si era valsa delle immagini captate dagli impianti di videosorveglianza, collocati nei luoghi del fatto, sulla cui idoneità qualitativa nulla è stato giammai eccepito dalla difesa delle ricorrenti (cfr. pag. 5, penultimo capoverso della sentenza impugnata); - che il ricorso, proposto nell'interesse della sola ON, per avversare la statuizione di sua responsabilità per il delitto di cui al capo B), è manifestamente infondato, perché, accertato che ella era stata l'autrice materiale del delitto di furto della carta libretto intestata a RO IO - atteso che il riconoscimento che costei aveva di lei effettuato è stato stimato da entrambi i giudici di merito intrinsecamente ed estrinsecamente attendibile e, peraltro, risc:ontrato da ulteriori e convergenti elementi di prova -, risulta conforme alle più c:omuni massime di esperienza l'aver ritenuto che ella fosse coinvolta, quantomeno a titolo di concorso morale, nell'utilizzazione indebita della carta che lei stessa aveva poco prima sottratto. 3. Rileva la Corte che anche il ricorso nell'interesse di PE IN è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. La Corte territoriale ha respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, per la mancata rinnovazione dell'esame del teste FO, escusso all'udienza del 1 febbraio 2021, osservando come, mutata la persona del giudice, questi, all'udienza del '24 settembre 2021' (rectius, 29 aprile 2021, come si rileva dalla sentenza di primo grado) aveva invitato le parti ad avanzare richieste e le stesse si erano riportate genericamente alle richieste di prova, senza aggiungere altro (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Ne viene che il giudice di appello ha correttamente disatteso il rilievo difensivo, posto che l'intervenuto mutamento 3 della composizione del giudice attribuisce alle parti soltanto il diritto di chiedere, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, di modo che il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754). Giova, comunque, precisare, che il teste FO era stato escusso nel procedimento a carico della ON, della PE e della LI all'udienza del 1 febbraio 2021, quindi prima che ad esso venisse riunito (in data 22 febbraio 2022) il procedimento a carico di IN, di modo che soltanto questi avrebbe, eventualmente, avuto interesse a dolersi dell'assunzione della testimonianza di FO in altro procedimento (ossia, quello a carico della ON ed altre), cui la sua difesa non aveva partecipato. 3.2. Il secondo motivo articola censure non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, generiche e manifestamente infondate. La responsabilità della PE per entrambi i reati che le sono stati ascritti è stata accertata dai giudici di merito sulla base di plurimi e convergenti elementi di prova, di natura dichiarativa, documentale e logica, la cui valutazione, effettuata nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento, è avversata, con il motivo di ricorso sul punto, mediante una riproposizione parcellizzata di argomentazioni difensive e di elementi di fatto che non si confrontano affatto con il nucleo significante della decisione impugnata: ossia che la ricorrente aveva certamente offerto un contributo consapevolmente efficiente alla realizzazione collettiva di entrambi i fatti di reato, avvenuti a quarantacinque minuti l'uno dall'altro (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), quantomeno di tipo morale, non spiegandosi, altrimenti, per quale ragione ella, assieme alla KO e alla LI, avesse cercato di schivare, una volta portata a termine l'intera spedizione criminale, il controllo della Polizia Giudiziaria, che si era posta all'inseguimento dell'autovettura, a bordo della quale ella si trovava, segnalata come quella utilizzata dalle autrici del furto in danno della RO (cfr. pagg. :3e 6 della sentenza impugnata). 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Con la pur succinta motivazione rassegnata in punto di recidiva, la Corte territoriale ha adeguatamente spiegato come la particolare malizia ed insidiosità 4 delle condotte tenute anche dalla PE denotassero la sua più intensa capacità a delinquere e la sua maggiore pericolosità sociale, maturate per effetto della pregressa sua carriera criminale costellata da precedenti per reati contro il patrimonio, siccome attestato dal certificato del casellario in atti che riporta, appunto, 4 condanne per furti, consumati e tentati, commessi per lo più in abitazione a far data dal 2014. 4. Per tutto quanto esposto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/03/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 5 Num. 16262 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 12 maggio 2022, la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta a ON EL, PE MA e LI NA per i delitti di cui agli artt. 110, 624-bis, 61 n. 5, 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen. (capo A) e 493-ter cod. pen. (capo B), aggravati anche dalla recidiva, siccome contestata a carico di ciascuna delle imputate (fatti commessi in data 6 agosto 2019, in danno di RO IO). 2. ON EL, PE IN e IK NA propongono ricorso per cassazione con distinti atti di impugnativa. 2.1. Con ricorso depositato in data 23 giugno 2022, tramite il loro comune difensore, ON EL e LI NA denunciano, con un solo motivo, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Deducono che il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, costituente la sola prova sulla quale si fondava la dichiarazione di loro responsabilità, non offriva quel grado di certezza ed affidabilità richiesto dalla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, posto che colei, cui le effigi fotografiche erano state somministrate, non aveva indicato elementi specifici di identificazione delle autrici del reato e si era mostrata estremamente confusa nel ricostruire la dinamica del fatto anche a cagione dell'età avanzata. 2.2. Con ulteriore ricorso, depositato telematicamente dal difensore in data 27 giugno 2022, la sola ON EL denuncia la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Deduce che la dichiarazione di sua responsabilità per il delitto di cui al capo B) si fondava su una mera ipotesi investigativa, sguarnita di qualsivoglia riscontro oggettivo. 2.3. Con ricorso depositato telematicamente dal difensore in data 25 giugno 2022, PE IN denuncia, con tre motivi: I. la nullità della sentenza di primo grado — eccepita con il gravame e non valutata dalla Corte di appello -, perché, riunito al presente il procedimento a carico di NC IN, nel quale si era proceduto all'escussione del teste FO, il Tribunale non ne aveva rinnovato l'esame, pur avendone utilizzato la testimonianza;
II. il vizio di motivazione in punto di dichiarazione di sua responsabilità, non esistendo prove certe in ordine al suo coinvollgimento nella realizzazione dei reati, posto che: 1) la parte offesa non era stata in grado di specificare quale delle imputate fosse entrata nella sua abitazione;
2) erano state sottovalutate le dichiarazioni scagionanti rese dalla teste Mari;
3) non una prova indiziaria ma una mera congettura sosteneva la sua condanna anche per il reato di cui al capo B), atteso che ella aveva svolto il ruolo di palo e non era stato possibile risalire all'identità della persona che aveva effettuato il prelievo;
III. vizio di motivazione in punto di recidiva, la Corte territoriale, con la scarna argomentazione rassegnata a sostegno della conferma della statuizione sul punto, non essendosi attenuta all'obbligo motivazionale che incombe sul giudice di merito, siccome delineato dal diritto vivente, ed avendo travisato i dati del certificato del casellario giudiziale a lei intestato. 3. Con requisitoria in data 20 febbraio 2023, il Procuratcre Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa Kate Tassarli, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata in relazione al solo reato di cui al capo B) e per il rigetto dei ricorsi nel resto. 4. Con memoria in data 13 marzo 2023 il difensore di Pel:rov ha insistito per l'accoglimento dei motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. La Corte territoriale ha confermato la condanna inflitta alle ricorrenti per entrambi i delitti loro ascritti, argomentando: I.) quanto al furto pluriaggravato commesso in danno dell'anziana IO RO, nel senso che la prova del fatto e del loro concorso nella realizzazione di esso fosse stata desunta non solo dal riconoscimento effettuato dalla parte offesa, ma anche da cpello effettuato dal teste AR nonché dalle attività d'indagine compiute dalla Polizia Giudiziaria, che le aveva bloccate e identificate a poca distanza dalla commissione dell'operazione criminosa complessivamente intesa ed aveva acquisito e visionato le immagini degli impianti di videoripresa collocati sui luoghi di causa;
II.) quanto all'utilizzazione indebita della carta libretto postale intestata a RO IO, motivando nel senso che, certo il concorso della ON, della PE e della LI nel furto della detta carta, sottratta solo quarantacinque minuti prima dell'uso che ne fu fatto presso lo sportello bancario abilitato all'erogazione automatica di denaro, tutte dovevano ritenersi compartecipi morali del delitto di 2 cui all'art. 493-bis cod. pen., pur se eseguito materialmente il prelievo di denaro da una sola di loro. 2. Tanto riportato della sentenza censurata, rileva la Corte: - che il ricorso, proposto congiuntamente nell'interesse di ON EL e LI NA, è generico, perché omette di considerare che la loro responsabilità per il delitto di furto pluriaggravato di cui al capo A) non è stata fondata soltanto sul riconoscimento della ON effettuato dalla RO, ma su un compendio probatorio costituito dalle dichiarazioni di costei, dal loro riconoscimento effettuato dal teste AR e dagli esiti dell'attività di Polizia Giudiziaria, che si era valsa delle immagini captate dagli impianti di videosorveglianza, collocati nei luoghi del fatto, sulla cui idoneità qualitativa nulla è stato giammai eccepito dalla difesa delle ricorrenti (cfr. pag. 5, penultimo capoverso della sentenza impugnata); - che il ricorso, proposto nell'interesse della sola ON, per avversare la statuizione di sua responsabilità per il delitto di cui al capo B), è manifestamente infondato, perché, accertato che ella era stata l'autrice materiale del delitto di furto della carta libretto intestata a RO IO - atteso che il riconoscimento che costei aveva di lei effettuato è stato stimato da entrambi i giudici di merito intrinsecamente ed estrinsecamente attendibile e, peraltro, risc:ontrato da ulteriori e convergenti elementi di prova -, risulta conforme alle più c:omuni massime di esperienza l'aver ritenuto che ella fosse coinvolta, quantomeno a titolo di concorso morale, nell'utilizzazione indebita della carta che lei stessa aveva poco prima sottratto. 3. Rileva la Corte che anche il ricorso nell'interesse di PE IN è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. La Corte territoriale ha respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, per la mancata rinnovazione dell'esame del teste FO, escusso all'udienza del 1 febbraio 2021, osservando come, mutata la persona del giudice, questi, all'udienza del '24 settembre 2021' (rectius, 29 aprile 2021, come si rileva dalla sentenza di primo grado) aveva invitato le parti ad avanzare richieste e le stesse si erano riportate genericamente alle richieste di prova, senza aggiungere altro (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Ne viene che il giudice di appello ha correttamente disatteso il rilievo difensivo, posto che l'intervenuto mutamento 3 della composizione del giudice attribuisce alle parti soltanto il diritto di chiedere, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, di modo che il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754). Giova, comunque, precisare, che il teste FO era stato escusso nel procedimento a carico della ON, della PE e della LI all'udienza del 1 febbraio 2021, quindi prima che ad esso venisse riunito (in data 22 febbraio 2022) il procedimento a carico di IN, di modo che soltanto questi avrebbe, eventualmente, avuto interesse a dolersi dell'assunzione della testimonianza di FO in altro procedimento (ossia, quello a carico della ON ed altre), cui la sua difesa non aveva partecipato. 3.2. Il secondo motivo articola censure non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, generiche e manifestamente infondate. La responsabilità della PE per entrambi i reati che le sono stati ascritti è stata accertata dai giudici di merito sulla base di plurimi e convergenti elementi di prova, di natura dichiarativa, documentale e logica, la cui valutazione, effettuata nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento, è avversata, con il motivo di ricorso sul punto, mediante una riproposizione parcellizzata di argomentazioni difensive e di elementi di fatto che non si confrontano affatto con il nucleo significante della decisione impugnata: ossia che la ricorrente aveva certamente offerto un contributo consapevolmente efficiente alla realizzazione collettiva di entrambi i fatti di reato, avvenuti a quarantacinque minuti l'uno dall'altro (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), quantomeno di tipo morale, non spiegandosi, altrimenti, per quale ragione ella, assieme alla KO e alla LI, avesse cercato di schivare, una volta portata a termine l'intera spedizione criminale, il controllo della Polizia Giudiziaria, che si era posta all'inseguimento dell'autovettura, a bordo della quale ella si trovava, segnalata come quella utilizzata dalle autrici del furto in danno della RO (cfr. pagg. :3e 6 della sentenza impugnata). 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Con la pur succinta motivazione rassegnata in punto di recidiva, la Corte territoriale ha adeguatamente spiegato come la particolare malizia ed insidiosità 4 delle condotte tenute anche dalla PE denotassero la sua più intensa capacità a delinquere e la sua maggiore pericolosità sociale, maturate per effetto della pregressa sua carriera criminale costellata da precedenti per reati contro il patrimonio, siccome attestato dal certificato del casellario in atti che riporta, appunto, 4 condanne per furti, consumati e tentati, commessi per lo più in abitazione a far data dal 2014. 4. Per tutto quanto esposto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/03/2023.