Sentenza 16 settembre 2004
Massime • 2
È consentita l'esecuzione, mediante rogatoria internazionale, anche del provvedimento di sequestro conservativo, a nulla rilevando che l'art. 727, comma primo, cod. proc. pen. si limiti a riconoscere l'ammissibilità del ricorso a tale procedura solo per comunicazioni, notificazioni e altri atti di acquisizione probatoria, in quanto l'art. 3 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e resa esecutiva con legge 23 febbraio 1961 n. 215, che prevede l'obbligo, per la Parte richiesta, di far eseguire, nelle forme previste dalla sua legislazione, le rogatorie concernenti il compimento di atti di istruzione, si applica anche al sequestro in esame che deve farsi rientrare tra tali atti. (Fattispecie concernente il sequestro di somme depositate in conti correnti accesi in banche del Liechtenstein)
Il termine per la proposizione della richiesta di riesame del provvedimento di sequestro (nella specie, conservativo) decorre, per il soggetto legittimato, dal momento in cui si debba ragionevolmente presumere che egli sia venuto a conoscenza dell'esecuzione della misura cautelare. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il ricorso proposto da società con sede nel Liechtenstein avverso sequestro di conti correnti di loro pertinenza colà eseguito, su disposizione dell'A.G. italiana, inducesse alla ragionevole conclusione della conoscenza del vincolo anche da parte del ricorrente al quale, come a reale beneficiario, i conti medesimi erano riconducibili)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2004, n. 40807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40807 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 16/09/2004
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1402
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 9315/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PACIFICO ATTILIO;
avverso l'ordinanza del Tribunale del rIesame di Milano in data 7-01- 2004;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG Dr.ssa A.M. DE SANDRO che ha concluso per dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito il difensore della parte civile S. AO MI avv. P. BARRACO che ha concluso per: si associa alla richiesta del PG, riportandosi alla memoria in atti;
udito il difensore del ricorrente avv. PATANÈ F. che nel riportarsi anche alle note difensive ed alla produzione documentale esibita, ha concluso per: Accogliersi il ricorso;
OSSERVA
Sull'istanza di riesame proposta ex art. 324 c.p.p. da PACIFICO ATTILIO avverso l'ordinanza con cui, su richiesta del locale P.M. e della difesa delle parti civili, il Tribunale di Milano, con provvedimento in data 12-02-2003, nell'ambito del processo penale a carico, tra gli altri, dell'istante anzidetto, in relazione al reati di cui agli artt. 81, 110, 112 n. 1, 319, 319 ter, 321 c.p., aveva disposto il sequestro conservativo delle somme di denaro esistenti sui conti bancari di pertinenza delle società BA TI e EU TI, riconducibili all'istante quale beneficiario, il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza del 7-01-2004, dichiarava inammissibile la proposta istanza perché tardiva, in relazione alla data in cui ragionevolmente doveva intendersi noto al PACIFICO il provvedimento impugnato.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso, per Cassazione il PACIFICO, deducendo a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi:
1) Violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione all'art. 324 co. 1 c.p.p., posto che, contrariamente all'assunto dei giudici del riesame del Tribunale meneghino, soltanto in data 18-12-2003 il ricorrente aveva preso effettiva conoscenza del sequestro, a seguito di comunicazione del Tribunale di Milano della nota del 12-09-03 (tradotta il 9/12/03), con la quale l'A.G. del Liechtenstein aveva informato la predetta A.G. italiana che i decreti di blocco dei conti bancari erario divenuti esecutivi. Pertanto, secondo il ricorrente, la richiesta di riesame, rispetto al momento di effettiva conoscenza del provvedimento in esame doveva ritenersi tempestiva, essendo decorsi legittimamente i termini per la proposizione del riesame soltanto dopo la comunicazione del 18/1203 innanzi cennata:
2) Violazione dell'art. 606 lett. b) e c) in relazione agli artt. 1251 co. 3 e 316 c.p.p., non essendosi il giudice del riesame affatto pronunciato sull'effettiva sussistenza dei presupposti legittimanti il provvedimento cautelare, questione asseritamente superata da quella ritenuta pregiudiziale della tardività della richiesta di riesame, mentre i giudici del riesame avrebbero correttamente dovuto, in ogni caso, valutare la sussistenza dei cennati presupposti ("fumus boni iuris" e "periculum in mora") del tutto insussistenti nel caso di specie, a tacere del fatto che i beni oggetto della misura cautelare reale non erano nella disponibilità del ricorrente, ma di terze persone, le sole a cui spettava in concreto l'esercizio di tutte le facoltà "uti domini";
3) Violazione dell'art. 606 lett. b) e c) in relazione agli artt. 125 co. 3 e 727 c.p.p., posto che, avuto riguardo ai limiti dell'oggetto della rogatoria internazionale, la norma ex art. 727 cit. non consente, ad avviso del ricorrente "spazi di operatività aldilà delle comunicazioni, notificazioni ed atti di acquisizione probatoria", tra cui non rientrano le misure finalizzate a costituire garanzie patrimoniali per finalità cautelari civili, sicché, nella specie, il sequestro conservativo poteva essere adottato a supporto della richiesta rogatoria, ma occorreva, ad avviso del ricorrente, fare ricorso alla procedura di cui all'art. 678 ss. gg. c.p.c.. Con note difensive e produzione documentale richiamate in epigrafe, il ricorrente ha sostanzialmente ribadito la censura principale mossa all'impugnata ordinanza circa la declaratoria di asserita inammissibilità della richiesta di riesame, sottolineando, per contro, la documentata tempestività ex art. 324 co. 1 c.p.p. di tale richiesta.
Dal suo canto, la difesa di parte civile AN AO MI ha prodotto una memoria ex art. 611 c.p.p., ribadendo le comprovare ragioni di tardività della richiesta potendosi ritenere esaudivo le controdeduzioni della difesa del ricorrente, nemmeno quanto all'asserita inapplicabilità della rogatala internazionale, peraltro prevista dall'art. 3 della Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria, cui aderisce il Principato del Liechtenstein, oltre alla palese infondatezza della dedotta insussistenza dei presupposti della misura cautelare reale in esame.
Il ricorso va rigettato.
Non è dato cogliere ragionevoli motivi di fondatezza delle doglianze del ricorrente che, pertanto, va condannato al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere alla costituita parte civile S.AO MI - somma liquidata nella complessiva misura di cui dispositivo. Va, innanzitutto, sottolineato il fatto che i giudici del riesame, correttamente e motivatamente si sono fatti preliminarmente carico della verifica della tempestività della richiesta di riesame, non potendosi derogare al principio di diritto che impone, innanzitutto, di far luogo a tale verifica, assorbente essendo la conseguente declaratoria di inammissibilità in carenza della tempestività della richiesta, salvo l'ipotesi di "inesistenza" stanziale e formale dei provvedimento oggetto del riesame che "mina" alla base ogni possibile indagine processualmente corretta.
Il richiamo al co. 1 dell'art. 309 c.p.p., che pure è inserito nel co. 7 dell'art. 324 c.p.p., pur se corretto in sè, non può utilmente essere applicato nella specie perché, in ogni caso, il tutto viene inquadrato in una procedura ad istanza di parte che rappresenta, dunque la "chiave" per l'accesso ad ogni ulteriore verifica da parte del giudice del riesame.
Ciò posto in termini di assoluta chiarezza e conseguenizialità logico-temporale, i giudici del riesame hanno tracciato l'intero "iter della vicenda, conferendo a ciascun passaggio di essa, in rapporto all'attività in quel mentre svolta, la motivata spiegazione in relazione alla verifica dell'aspetto richiesto dal co. 1 dell'art. 324 c.p.p., circa la "diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro".
Opportuna ed eloquente sul punto la nota di richiamo alla decisione delle SS.UU. di questa Corte 17/04/2003 n. 18751, Mario (cfr. fol. 3 in nota ordinanza impugnata), secondo cui mentre per il-riesame delle ordinanze che applicano misure cautelari personali, il termine per impugnare decorre dalla conoscenza "legale" del titolo cautelare, che può dirsi certa con la notifica dello avviso di deposito del provvedimento, altrettanto non è a dirsi per il riesame del decreto di sequestro, trattandosi di provvedimento che non incide sulla libertà ed in cui i legittimati possono liberamente comunicare tra di loro.
In sostanza, come ha giustamente ritenuto il tribunale del riesame, il termine per l'impugnazione del provvedimento cautelare reale decorre per il soggetto legittimato alla richiesta dal momento in cui, in ogni caso, si è da parte sua, (ovvero della difesa) avuta conoscenza dell'esecuzione del sequestro.
Nella specie, come esattamente e motivatamente sottolineato dal giudice del riesame, la data va inquadrata non già in quella sostenuta dal ricorrente, che rappresenta passaggio ormai succedaneo agli eventi, ma alla data in cui, per eloquenti "facta concludentia" (cfr ricorso avverso il decreto di blocco dei conti delle società anzi cennate, ossia in data 28/7/03) era ragionevole attribuire al ricorrente la sufficiente conoscenza dell'esecuzione del sequestro. Di qui la conseguente tardività della richiesta del riesame. Peraltro, motivatamente si è dato conto della effettiva natura e funzione della richiamata nota del 12-9-03 (tradotta il successivo 9- 12), comunicata a mezzo fax del 18-12-03 ai difensori del PACIFICO, nota finalizzata esclusivamente alla comunicazione della compiuta attuazione della rogatoria che aveva avuto esecuzione a far data 11/6/03.
Quanto alla possibile e corretta richiesta di rogatoria nella fattispecie in esame, le pur attente controdeduzioni difensive non consentono di ritenere fondata la censura, avuto riguardo al puntuale richiamo all'art. 3 della Convenzione Europea applicabile ai provvedimento istruttori, tale dovendosi ritenere sostanzialmente anche il decreto di sequestro in esame.
Le argomentazioni che precedono sono assorbenti rispetto alle altre doglianze dedotte dal ricorrente, il cui ricorso, pertanto, va rigettato perché infondato, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere alla parte civile S. AO MI S.P.A. la somma" di E. 3.000,00 oltre IVA e CPA per le spese del grado.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2004