Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2004, n. 40807
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Sentenza 16 settembre 2004

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È consentita l'esecuzione, mediante rogatoria internazionale, anche del provvedimento di sequestro conservativo, a nulla rilevando che l'art. 727, comma primo, cod. proc. pen. si limiti a riconoscere l'ammissibilità del ricorso a tale procedura solo per comunicazioni, notificazioni e altri atti di acquisizione probatoria, in quanto l'art. 3 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e resa esecutiva con legge 23 febbraio 1961 n. 215, che prevede l'obbligo, per la Parte richiesta, di far eseguire, nelle forme previste dalla sua legislazione, le rogatorie concernenti il compimento di atti di istruzione, si applica anche al sequestro in esame che deve farsi rientrare tra tali atti. (Fattispecie concernente il sequestro di somme depositate in conti correnti accesi in banche del Liechtenstein)

Il termine per la proposizione della richiesta di riesame del provvedimento di sequestro (nella specie, conservativo) decorre, per il soggetto legittimato, dal momento in cui si debba ragionevolmente presumere che egli sia venuto a conoscenza dell'esecuzione della misura cautelare. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il ricorso proposto da società con sede nel Liechtenstein avverso sequestro di conti correnti di loro pertinenza colà eseguito, su disposizione dell'A.G. italiana, inducesse alla ragionevole conclusione della conoscenza del vincolo anche da parte del ricorrente al quale, come a reale beneficiario, i conti medesimi erano riconducibili)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2004, n. 40807
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40807
    Data del deposito : 16 settembre 2004

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