Sentenza 3 febbraio 2017
Massime • 1
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., non è applicabile ai reati in tema di stupefacenti in quanto, potendo la ridotta rilevanza economica della violazione di uno dei precetti contenuti nell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 costituire indice per l'eventuale configurabilità della fattispecie di lieve entità di cui al comma quinto del medesimo articolo, l'eventuale riconoscimento dell'attenuante si risolverebbe in una duplice valutazione del medesimo fatto.
Commentario • 1
- 1. Fatto di lieve entità in materia di stupefacenti e attenuante ex art. 62, n. 4, c.p.: le sezioni unite risolvono il contrasto sulla loro compatibilitàMarika Zanerolli · https://www.diritto.it/ · 25 gennaio 2021
Introduzione L'odierno contributo prende le mosse da una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di sostanze stupefacenti, la quale ha avuto il merito di aver risolto il contrasto esistente da anni sulla possibile applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. ai reati disciplinati dal D.P.R. n. 309/1990, cd. “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e sulla sua conseguente compatibilità con il reato di produzione e traffico di stupefacenti di lieve entità, disciplinato dall'art. 73, co. 5, del suddetto decreto. Con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2017, n. 46447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46447 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2017 |
Testo completo
46447 -17 REPUBBLICA ITALIANA Асл IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE PUBBLICA UDIENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: del 3 febbraio 2017 Dott. Aldo CAVALLO Presidente SENTENZA N. 466 Dott. Vito DI NICOLA Consigliere Consigliere rel. Dott. Andrea GENTILI Dott. Antonella DI STASI Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. Enrico MENGONI Consigliere n. 44163 del 2015 DEPOSITATA IN CANCELLERIA ha pronunciato la seguente: SENTENZA 10 OTT 2017 sul ricorso proposto da: AN AR EL MOR Toure, nato in [...] il [...]; avverso la sentenza n. 597 della Corte di appello de l'Aquila del 9 marzo 2015; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Paola FILIPPI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, sentito, altresì, per il ricorrente, l'avv. Giovanni MARZIALI, del foro di Fermo, cha ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO Mor Toure, assistito dal proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, in data 9 marzo 2015, la Corte di appello de L'Aquila, dopo aver corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo consistente nella mancata indicazione in esso dell'avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena che era stata prevista nella motivazione del provvedimento - ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Pescara, il precedente 28 maggio 2013, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità del medesimo in ordine al reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen e 73, commi 1 e 1-bis, del DPR n. 309 del 1990, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ceduto a terzi gr 1,65 di sostanza stupefacente del tipo marijuana e detenuto, a fine di spaccio, altra sostanza stupefacente, del medesimo tipo, già suddivisa in 10 involucri sigillati, per un peso complessivo di gr 18 circa, nonché gr 1,1 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, e lo aveva condannato, ritenuto di dover qualificare il fatto come attenuato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 2600,00 di multa. Il ricorrente ha formulato la propria impugnazione in sede di legittimità sulla base di 5 motivi di ricorso, alcuni dei quali a loro volta articolati sotto Ал diversi profili. Il primo concerne il vizio di omessa motivazione e di violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. Il secondo motivo attiene, con riferimento al dedotto vizio di motivazione, al mancato riconoscimento in favore del prevenuto delle circostanze attenuanti generiche. Il terzo riguarda la omessa motivazione e la violazione di legge, anche in considerazione delle intervenute sopravvenienze normative, relativamente al motivo di appello con il quale era stata richiesta la riduzione della pena inflitta. Il quarto motivo ha ad oggetto la omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione, oltre che del beneficio della sospensione condizionale della pena, anche di quello della non menzione, essendo stato anch'esso richiesto attraverso la sintetica formula della "concessione dei doppi benefici". 2 Infine il quinto motivo concerne la violazione delle norme processuali in relazione alla omessa risposta da parte della Corte territoriale alle richieste formulate dalla difesa del ricorrente con la memoria depositata in data 9 marzo 2015. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, risultato parzialmente fondato, deve, pertanto, essere accolto per quanto di ragione. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, con quale è censurato sia sotto il profilo della omessa motivazione che sotto quello della violazione di legge, il mancato riconoscimento della attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità secondo la previsione di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., osserva il Collegio, per un verso, che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale sia stata lamentata la omessa motivazione da parte del giudice di appello su di un motivo di gravame che fosse ab origine inammissibile per la sua manifesta infondatezza (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 2 dicembre 2015, n. 47722; idem Sezione II penale, 11 marzo 2015, n. 10173), e, per altro verso, che altrettanto consolidata è - dovendosi ritenere del tutto isolata l'unica voce dissonante riscontrabile in giurisprudenza (cfr. infatti, Corte di cassazione, Sezione VI penale, 25 maggio 2011, n. 20937, nella quale, peraltro Al significativamente, la attenuante, sebbene in astratto ritenuta compatibile con titolo di reato anche ora in questione, è stata, nel concreto, esclusa, pur in presenza di un profitto pari a 40,00 euro) - la tesi, cui pare anzi opportuno dare ulteriore continuità, secondo la quale la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, numero 4, cod. pen., non sia applicabile ai reati in tema di stupefacenti (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 27 febbraio 2014, n. 9722; idem Sezione IV penale, 5 settembre 2013, n. 36408; idem Sezione VI penale, 31 maggio 2013, n. 23821; idem Sezione VI penale, 30 ottobre 2009, n. 41758), in ragione del fatto che, dovendo ritenersi che la ridotta rilevanza economica della violazione di uno dei precetti contenuti nell'art 73 del dPR n. 309 del 1990, possa costituire indice rivelatore della sussumibilità della fattispecie entro l'ambito del fatto di lieve entità di cui al comma 5 del predetto articolo, l'eventuale riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. si risolverebbe in una sostanziale duplice valutazione del medesimo fattore, una volta ai fini dell'inquadramento tassonomico della fattispecie, una seconda come elemento 3 che legittimerebbe, tramite la concessione della attenuante, una ulteriore riduzione della pena. Coniugando i predetti principi, non solo è da escludersi che, non avendo ritenuto riconoscibile la predetta attenuante la Corte aquilana abbia violato la norma penale sostanziale, ma può anche affermarsi che, stante la evidente infondatezza del motivo di impugnazione formulato di fronte a lei, essa non aveva uno specifico onere di pronunzia sul punto e la relativa censura ora proposta dal ricorrente è inammissibile. Quanto al secondo motivo di impugnazione, afferente alla ritenuta violazione di legge ovvero al vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ne ritiene il Collegio la manifesta infondatezza, per ciò che attiene alla ritenuta omessa motivazione, avendo la Corte territoriale esplicitato le ragioni che la hanno indotta a negare il riconoscimento di esse in favore del prevenuto, ragioni consistenti in pratica nella mancanza di fattori che le avrebbero giustificate tale non potendosi - ritenere la condizione di incensuratezza dell'imputato sino al momento del giudizio a suo carico - e la assoluta genericità della doglianza in relazione al vizio di motivazione, non avendo in alcun modo il ricorrente indicato, con il dovuto grado di specificità, quali sarebbero stati i dati emersi in sede di merito che avrebbero giustificato la loro concessione e che la Corte di appello, Ai invece, non ha adeguatamente considerato. Fondato è, viceversa il terzo motivo di impugnazione, legato alla mancata considerazione, ai fini della mitigazione della pena, delle sopravvenienze normative succedutesi alla emanazione della sentenza di primo grado. Osserva, infatti, il Collegio, essendo stata emessa la sentenza del Tribunale di Pescara in data 28 maggio 2013, che la Corte aquilana avrebbe dovuto tenere conto, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio da irrogare al Mor ed ai fini della valutazione della congruità di quello che gli era stato applicato dal Tribunale in esito al giudizio abbreviato celebrato nei suoi confronti, delle dirompenti sopravvenienze normative derivanti sul complessivo tessuto legislativo di riferimento sia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale sia dagli stessi interventi del legislatore. Infatti, per un verso, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale, 4 per quanto ora interessa, delle modifiche apportate all'art. 73 del DPR n. 309 del 1990 dal decreto legge n. 272 del 2005, convertito con modificazioni con legge n. 79 del 2006, è stata rimossa la parificazione, anche a livello sanzionatorio, fra i reati aventi ad oggetto le cosiddette droghe pesanti e le cosiddette droghe leggere, essendo stato, invece, ripristinato l'originario impalcato normativo che distingueva le diverse ipotesi criminose in ragione della tipologia di stupefacente interessata dalla attività delittuosa, mentre, per altro verso, a seguito degli interventi legislativi attuati con la emanazione, dapprima, del decreto legge n. 146 del 2013, convertito con modificazioni con legge n. 10 del 2014, e, successivamente, del decreto legge n. 36 del 2014, convertito con modificazioni con legge n. 79 del 2014, le ipotesi di reato connesse alla violazione dell'art. 73 del citato dPR n. 309 del 1990, se connotate, sulla base dei parametri indicati dal comma 5 del ricordato art. 73, dalla lieve entità, hanno cessato di essere ipotesi circostanziate del reato base, per essere diventate figure autonome di reato (per tutte cfr. Corta di cassazione, Sezione III penale, 27 giugno 2014, n. 27955), caratterizzate da un trattamento sanzionatorio ampiamente riparametrato al ribasso rispetto a quello previgente. Delle descritte modificazioni legislative la Corte territoriale abruzzese, pur essendo stata emessa la sentenza impugnata quando esse erano in buona parte già intervenute, non pare essersi avveduta, atteso che di queste non vi 서 è traccia alcuna nella sentenza in questione. Laddove, invece, di esse avrebbe dovuto assolutamente tenere conto, posto che, come segnalato dalla giurisprudenza di questa Corte proprio in relazione al reato di cui al comma 5 dell'art. 73 del DPR n. 309 del 1990, il giudice, stante la normativa sopravvenuta, deve procedere a rideterminare la pena inflitta secondo parametri edittali che non risultano proporzionati ed adeguati rispetto al trattamento più favorevole sopravvenuto, anche nel caso in cui quella rientri comunque anche nella nuova cornice sanzionatoria (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 11 marzo 2016, n. 10169). La mancata valutazione di tali sopravvenienze impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per il riesame di tale punto della vicenda. Fondato è, altresì, il successivo motivo di impugnazione. 5 Al- Va, infatti, segnalato che in sede formalizzazione delle proprie conclusioni di fronte alla Corte di appello la difesa dell'imputato si è riportata integralmente alle conclusioni rassegnate nella propria memoria datata 6 marzo 2015; in esse era stata espressamente richiesta, fra l'altro, la concessione "dei doppi benefici di legge", per tali, indubbiamente, dovendosi intendere, per un inveterato usum fori il cui significato è inequivocabile, sia la concessione della sospensione condizionale della pena sia la non menzione delle eventuale sentenza di condanna nei certificati ad uso dei privati rilasciati dal casellario giudiziale ai sensi dell'art. 175 cod. pen. A tale richiesta la Corte di appello ha fornito risposta limitatamente alla sospensione condizionale della pena, provvedendo alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado che non riportava, in contrasto col contenuto della motivazione, alcuna statuizione sul punto - statuizione che, pertanto, la Corte ha disposto aggiungersi, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., al dispositivo della sentenza di primo grado. Nulla, invece, ha disposto quanto alla mancata concessione del beneficio della non menzione. Anche sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte perugina che, valutata la fondatezza o meno della originaria richiesta del ricorrente di disporre la non menzione della sentenza di condanna a suo carico, provvederà ad integrare nel senso ritenuto di giustizia la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla disposizione in essa omessa. L'accoglimento del ricorso, nei limiti dianzi delineati, comporta l'assorbimento dell'ultimo motivo di impugnazione.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed in relazione alla omessa motivazione riguardo al beneficio della non menzione, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sui punti. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente (Aldo CAVALLO) (Andrea GENTILI) Alito Coroll Aunda funts dup =