Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2017, n. 46447
CASS
Sentenza 3 febbraio 2017

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Massime1

La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., non è applicabile ai reati in tema di stupefacenti in quanto, potendo la ridotta rilevanza economica della violazione di uno dei precetti contenuti nell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 costituire indice per l'eventuale configurabilità della fattispecie di lieve entità di cui al comma quinto del medesimo articolo, l'eventuale riconoscimento dell'attenuante si risolverebbe in una duplice valutazione del medesimo fatto.

Commentario1

  • 1Fatto di lieve entità in materia di stupefacenti e attenuante ex art. 62, n. 4, c.p.: le sezioni unite risolvono il contrasto sulla loro compatibilità
    Marika Zanerolli · https://www.diritto.it/ · 25 gennaio 2021

    Introduzione L'odierno contributo prende le mosse da una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di sostanze stupefacenti, la quale ha avuto il merito di aver risolto il contrasto esistente da anni sulla possibile applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. ai reati disciplinati dal D.P.R. n. 309/1990, cd. “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e sulla sua conseguente compatibilità con il reato di produzione e traffico di stupefacenti di lieve entità, disciplinato dall'art. 73, co. 5, del suddetto decreto. Con …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2017, n. 46447
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46447
Data del deposito : 3 febbraio 2017

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