Sentenza 24 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2002, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NONE DEL POP TO IT A LANC0 0798702 LA COR Oggetto ALIONG EX ANT. SEZIONE SECONDA CIVILE 348e.c. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 2731/99 Cron2112 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Rep. 244 Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere Ud.28/03/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE 433 S E N TENZA per diritti 24 GEN 2002 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: BE AF, elettivamente domiciliata in ROMA DI 3000 NCELLE VIA CESARE BECCARIA 16, presso lo studio dell'avvocato CIAPPONI M. difesa dall'avvocato NOSCHESE ROBERTO, giusta delega in atti;
DH676292 ricorrente
contro
I.A.C.P. provin cia di MESSINA, in persona del commissario ad acta ing. GIUSEPPE SPERA, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato BRIGUGLIO LETTERIO, 2001 giusta delega in atti;
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- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 330/98 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 22/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito 1'Avvocato Letterio BRIGUGLIO, deifensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del I ° motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi. - -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 30.10.1975 l'Istituto Autonomo delle Case Popolari per la Provincia di Messina, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio davanti al tribunale di Mistretta Di LL ER, esponendo che l'Istituto era proprietario di una striscia di terreno, contigua all'appartamento trasferito alla Di LL con atto per notaio Barbaccia in data 19.10.1963, non compresa nel predetto trasferimento e dalla stessa abusivamente occupato. Chiedeva 1'IACP che il tribunale accertasse la titolarità del terreno e condannasse la Di LL al risarcimento dei danni all'abusiva occupazione del detto conseguenti terreno. - 23.7.1981 il tribunale Con sentenza del 22.7 di Mistretta rigettava la domanda dell'attore, non avendo fornito alcuna prova della titolarità della proprietà dell'area rivendicata. Avverso detta sentenza 1'IACP proponeva appello. Con sentenza del 18.5 22.9.1998 la corte d'appello di Messina accoglieva il gravame dell'IACP. 3 Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Di LL ER con tre motivi di gravame. Resiste 1'IACP con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto che erroneamente il tribunale di Mistretta aveva qualificato l'azione dell'IACP quale revindica anziché risarcitoria. Deduce la ricorrente che dall'atto introduttivo del giudizio risulta che 1' IACP aveva chiesto l'accertamento della titolarità del terreno, quale atto logicamente prodromico rispetto alla conseguente condanna al risarcimento del danno per illecita occupazione del terreno, reclamato di sua esclusiva proprietà e possesso, introducendo necessariamente un giudizio petitorio;
che, trattandosi di azione di accertamento della proprietà, la prova della titolarità del terreno doveva essere fornita dall'attore nelle forme previste per l'azione di rivendica, nella quale si sommano un'azione di accertamento della proprietà ed un'azione di rilascio, la quale ultima può 4 essere esercitata, congiuntamente alla prima, con l'azione tipica ex art. 948 cod. civ., oppure in sentenza dichiarativavia autonoma dopo la dell'accertamento della proprietà; che l'IACP non aveva fornito la prova del possesso continuato per venti anni in via esclusiva O mediante la c.d. accessio possessionis;
che l'azione dell'IACP era stata proposta nel 1975, mentre l'ultimo atto di provenienza il trasferimento della proprietà del- terreno da Aversa Carolina al Comune di Caronia risaliva al 25.11.1959; che tale ultimo atto, già di per sé non idoneo а configurare l'acquisto mediante la "fictio" dell'usucapione, essendo tra di esso e la data dell'azione decorsi solo sedici non era in grado di dimostrare il possesso anni, continuato secondo la regola dell'"accessio possessionis", poiché l'IACP era divenuto titolare del terreno non prima del 1970, anno in cui il Comune di Caronia aveva ceduto il terreno gratuitamente all'IACP. Il motivo è infondato. Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la questione sul titolo di proprietà è solo incidentale e che la domanda principale avanzata dall'IACP è per il risarcimento dei danni da 5 occupazione illegittima. La ricorrente per sua stessa ammissione assegnataria dell'alloggio costruito dall'IACP su terreno appartenente al Comune di Caronia fino al 1970 e da questo ceduto all'Istituto a titolo gratuito. Pertanto il terreno, ove ricade la zona abusivamente occupata dalla ricorrente, costituisce un bene facente parte del patrimonio indisponibile degli enti interessati alla costruzione degli alloggi popolari, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata. Col secondo motivo la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 204 e 205 del R.D. 28.4.1938 n. 1165 e dell'art. 18 del D.P.R. 17.1.1959 n. 2, per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso che il terreno in questione non fosse di proprietà condominiale e che l'IACP non fosse più proprietario di alcun alloggio popolare, perché gli stessi erano stati assegnati in proprietà negli anni sessanta. Il motivo è inammissibile, perché costituisce domanda nuova la pretesa della ricorrente di considerare il terreno in contestazione come parte 6 comune degli alloggi popolari, richiesta mai fatta valere nel giudizio di primo grado ed avanzata soltanto con la comparsa conclusionale davanti alla corte d'appello, senza che 1'IACP ne avesse accettato il contraddittorio. Con la domanda nuova sollevata dalla ricorrente dovevano essere accertati tutti i fatti dalla stessa posti a fondamento della sua richiesta, e assegnazione di tutte le unitàcioè l'avvenuta immobiliari, la costituzione del condominio e la destinazione del terreno all'uso condominiale. Nel primo grado del giudizio la ricorrente aveva soltanto contestato la proprietà dell'Istituto, difendendosi in base al principio "possideo quia possideo". L'inammissibilità nel giudizio di appello di domande nuove deve essere dichiarata di ufficio dal giudice. E l'inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova in appello, e, correlativamente, dell'obbligo del giudice di secondo grado di non esaminare nel merito tale domanda, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio, in quanto attinente al principio del doppio grado di giurisdizione. 7 Il divieto di "ius novorum" in appello è di M ordine pubblico ed è irrilevante anche l'eventuale accettazione di contraddittorio sul merito;
pertanto il divieto di proporre domande nuove in appello ha carattere assoluto (cfr. Cass. S.U. sent. n. 4071 del 26.9.1977; Cass. sentt. n. 2157/1998; Cass. S.U. n. 4712/1996). la ricorrente denuncia Col terzo motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione alla richiesta di indennizzo, lamentando che la corte di merito sarebbe andata ultra petita, avendo l'IACP chiesto gli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, rinunziando implicitamente alla svalutazione monetaria;
e che, svolgendo gli interessi e la rivalutazione la medesima funzione reintegratoria, non poteva essere accordata la rivalutazione, non essendo stato dimostrato che il resistente avesse subito un danno maggiore rispetto alla misura degli interessi legali. Il motivo è destituito di fondamento, perché, trattandosi nella fattispecie di danni da fatto illecito, costituente debito di valuta, gli importi dovuti a tale titolo dovevano essere rivalutati dalla corte d'appello al momento della decisione. 8 inoltre, evidente che la richiesta diE', interessi non comporta una rinuncia implicita alla rivalutazione, perché, nella domanda di risarcimento di danni da fatto illecito comprensiva la richiesta della rivalutazione e degli interessi, aventi natura compensativa (cfr. Cass. sentt. n. 3290/94 e n. 1712/95). E' giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 11190/1998) che l'obbligazione del risarcimento del danno da fatto illecito integra un debito di valore, in quanto volto alla reintegrazione del patrimonio della parte lesa nella situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse verificato l'evento dannoso con la conseguenza che l'adeguamento dell'effettivo valore monetario al momento della decisione non esige alcuna richiesta specifica della parte potendo essere accordato anche d'ufficio. Sulla somma come liquidata vanno poi accordati compensativi che costituiscono gli interessi una dell'obbligazione risarcitoria, componente accordabili, anche in assenza di espressa domanda, sulla somma via via rivalutata. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 9 y
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente (€ 1146,90) giudizio, che liquida in £. 2220700 di cui £. (€ 1032,91) duemilioni per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 28.3.2001. se Consigliere est. The Jolis Moraris репти per 1109T 129,11 IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 456T 30,99 TOT. 160,10 GEN. 2002 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 19 NOV 2002Registrato in defa din. 69632 Serie 4 160.10 (euro CENT 1-/10 p. (Dettico Mala Savizi Hi Responsabile Servizio W Gludiziari 2 0 (Dr. M. RACCHIN 0 10