Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2010, n. 11082
CASS
Sentenza 12 gennaio 2010

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di pornografia minorile, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di divulgazione di materiale pedopornografico, implica la volontà consapevole di divulgare o diffondere lo stesso. (La Corte, in applicazione di tale principio, ha precisato che l'utilizzo, per lo scaricamento di "files" da "Internet", di un determinato tipo di programma di condivisione, quale "Emule" o simili, non è sufficiente di per sé a far ritenere provata la volontà altresì di diffusione del materiale).

Commentari4

  • 1La prova del dolo nella condotta di divulgazione o diffusione di
    Flavia Piqué · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. La sentenza in esame si segnala per l'affermazione di alcuni principi di particolare interesse in relazione all'elemento soggettivo della condotta di divulgazione di materiale pornografico minorile ex art. 600 ter, comma terzo, del codice penale[1]. All'imputato era stato contestato di aver diffuso tramite il programma E-Mule Adunanza (una versione del programma di file-sharing E-Mule ideata appositamente per l'utilizzo ottimale della rete Fastweb) un video di natura pedopornografica. Si trattava nel caso di specie di un c.d. "file civetta", ovvero di un video introdotto nel circuito peer to peer dalla Polizia postale allo scopo di individuare i fruitori di materiale pedopornografico. …

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  • 2Pedopornografia e prova informatica (Cass. 44851/12)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 gennaio 2019

    La condivisione via internet altro non è che una forma di scambio di documenti informatici tramite internet, rientrante, quando sia avvenuto lo scambio di materiale pedopornografico, nella fattispecie di divulgazione dello stesso perchè il programma di file sharing consente a chiunque si colleghi la condivisione di cartelle, archivi, documenti contenenti foto pornografiche. Non è reato la mera utilizzazione di un computer che, collegandosi in rete, in conseguenza di errori di digitazione o per l'invasione di virus Trojans od altri virus analoghi, si trovi ad aver scaricato files di contenuto illecito senza consapevolezza, non avendo magari neppure le abilità tecnico-informatiche per …

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  • 3Condividere cartella dropbox è divulgazione di materiale pedopornografico (Cass. 14353/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 marzo 2018

    Integra il reato di divulgazione di materiale pedopornografico (e non di cessione dello stesso) cui all'art. 600-ter, comma 3, c.p. la cessione a terzi della password necessaria per accedere a cartella condivisa di file contenente materiale, appunto, pedopornografico. Il reato di pornografia minorile commessa per via telematica è integrato già dall'immissione in rete del materiale in oggetto, quale condotta idonea a renderne concretamente possibile la diffusione, attesa la possibilità di accesso al medesimo da parte di un numero indeterminato di persone Corte di Cassazione sez. I Penale, sentenza 19 gennaio – 28 marzo 2018, n. 14353 Presidente Rosi – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. …

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  • 4Utilizzo di un programma di file sharing e divulgazione criminosaAccesso limitato
    Fulvio Baldi · https://www.altalex.com/ · 20 giugno 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2010, n. 11082
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11082
Data del deposito : 12 gennaio 2010

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