CASS
Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2024, n. 41141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41141 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMI QERIM nato il [...] avverso l'ordinanza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Stefano Tocci, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 15 maggio 2024 la Corte d'appello di Potenza ha respinto l'istanza del condannato IM CA di rescissione del giudicato di cui alla sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Matera il 23 giugno 2023, divenuta irrevocabile il 21 novembre 2023, con cui lo stesso è stato condannato alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che non vi fosse prova che l'imputato fosse stato giudicato in assenza in mancanza dei presupposti normativi, l'erronea indicazione del foro del difensore di fiducia nel decreto di citazione a giudizio era, infatti, un mero errore materiale;
in ogni caso, l'essere stato nominato un difensore di fiducia costituiva indice di effettiva conoscenza del processo in mancanza della allegazione degli elementi specifici indicativi di uno Penale Sent. Sez. 1 Num. 41141 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 03/10/2024 stato di incolpevole ignoranza nello stesso. Da ultimo, l'istante non aveva fornito nessun elemento per individuare quando, ed in che modo, fosse venuto a conoscenza della sentenza di primo grado. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché l'ordinanza impugnata non ha preso posizione, in realtà, sulla istanza presentata dal condannato, atteso che non ha verificato se nel fascicolo del procedimento di cognizione esistesse o meno la prova della notifica all'imputato ed al suo difensore del decreto di citazione a giudizio;
in concreto era accaduto che il ricorrente era stato tratto in arresto nella flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, tentato omicidio e ricettazione perché sorpreso a scappare a bordo di un'autovettura rubata, per quell'unico episodio era seguito un diverso e ulteriore processo per la detenzione degli strumenti atti allo scasso rinvenuti in auto, era stato nominato lo stesso difensore di fiducia, ma non erano seguite ulteriori comunicazioni, forse perché il decreto di citazione era stato notificato all'omonimo difensore di altro foro. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Stefano Tocci, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. L'art. 629 -bis, comma 2, cod. proc. pen. dispone, in punto di rescissione del giudicato, che "la richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza". La giurisprudenza di legittimità ritiene, in punto di interpretazione della norma dell'art. 629-bis, comma 2, citato, che l'istante abbia l'onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento (Sez. 5, Sentenza n. 17171 del 23/01/2024, Cirillo, Rv. 286252: In tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l'onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento;
conforme Sez. 2, Sentenza n. 7485 del 18/01/2018, Tacuri, Rv. 272468). 2 t() La motivazione dell'ordinanza impugnata si è attenuta a questo principio di diritto ed ha evidenziato che l'istante non ha fornito prova di quando sia venuto a conoscenza della sentenza il cui giudicato intende rescindere. Il ricorso non si confronta con questa parte della motivazione dell'ordinanza, su cui non prende posizione e non controdeduce, così incorrendo nel vizio di aspecificità dei motivi di impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). I motivi di ricorso per cassazione sono, infatti, inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Ne consegue che nel caso in esame il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità dei motivi. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il consigliere estensore
lette le conclusioni del PG, Stefano Tocci, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 15 maggio 2024 la Corte d'appello di Potenza ha respinto l'istanza del condannato IM CA di rescissione del giudicato di cui alla sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Matera il 23 giugno 2023, divenuta irrevocabile il 21 novembre 2023, con cui lo stesso è stato condannato alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che non vi fosse prova che l'imputato fosse stato giudicato in assenza in mancanza dei presupposti normativi, l'erronea indicazione del foro del difensore di fiducia nel decreto di citazione a giudizio era, infatti, un mero errore materiale;
in ogni caso, l'essere stato nominato un difensore di fiducia costituiva indice di effettiva conoscenza del processo in mancanza della allegazione degli elementi specifici indicativi di uno Penale Sent. Sez. 1 Num. 41141 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 03/10/2024 stato di incolpevole ignoranza nello stesso. Da ultimo, l'istante non aveva fornito nessun elemento per individuare quando, ed in che modo, fosse venuto a conoscenza della sentenza di primo grado. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché l'ordinanza impugnata non ha preso posizione, in realtà, sulla istanza presentata dal condannato, atteso che non ha verificato se nel fascicolo del procedimento di cognizione esistesse o meno la prova della notifica all'imputato ed al suo difensore del decreto di citazione a giudizio;
in concreto era accaduto che il ricorrente era stato tratto in arresto nella flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, tentato omicidio e ricettazione perché sorpreso a scappare a bordo di un'autovettura rubata, per quell'unico episodio era seguito un diverso e ulteriore processo per la detenzione degli strumenti atti allo scasso rinvenuti in auto, era stato nominato lo stesso difensore di fiducia, ma non erano seguite ulteriori comunicazioni, forse perché il decreto di citazione era stato notificato all'omonimo difensore di altro foro. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Stefano Tocci, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. L'art. 629 -bis, comma 2, cod. proc. pen. dispone, in punto di rescissione del giudicato, che "la richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza". La giurisprudenza di legittimità ritiene, in punto di interpretazione della norma dell'art. 629-bis, comma 2, citato, che l'istante abbia l'onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento (Sez. 5, Sentenza n. 17171 del 23/01/2024, Cirillo, Rv. 286252: In tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l'onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento;
conforme Sez. 2, Sentenza n. 7485 del 18/01/2018, Tacuri, Rv. 272468). 2 t() La motivazione dell'ordinanza impugnata si è attenuta a questo principio di diritto ed ha evidenziato che l'istante non ha fornito prova di quando sia venuto a conoscenza della sentenza il cui giudicato intende rescindere. Il ricorso non si confronta con questa parte della motivazione dell'ordinanza, su cui non prende posizione e non controdeduce, così incorrendo nel vizio di aspecificità dei motivi di impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). I motivi di ricorso per cassazione sono, infatti, inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Ne consegue che nel caso in esame il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità dei motivi. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il consigliere estensore