Sentenza 15 marzo 2000
Massime • 1
Può costituire oggetto di confisca ex art. 240 cod. pen. la somma di denaro che il giudice accerti essere stata ricavata dalla cessione della sostanza stupefacente anche nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, legge stupef., non ostandovi il divieto posto in relazione a tale fattispecie dall'art. 12 sexies del d.l. n. 306/92 conv. nella legge n. 356/92, che, quale disposizione speciale, trova applicazione solo nell'ipotesi particolare dalla medesima regolata di condannato che non sia in grado di giustificare la provenienza del denaro di cui ha la disponibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2000, n. 4214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4214 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VIOLA GIUSEPPE Presidente del 15/03/2000
1. Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO Consigliere SENTENZA
2. Dott. PIAZZA FABIO " N. 548
3. Dott. LICARI CA " rel. REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUSCO CA " N. 19310/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) DE AN IC n. il 26.04.1978
2) NT CA n. il 05.06.1969
avverso sentenza del 08.03.1999 CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CA
udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avv. GEN. UMBERTO TOSCANI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse.
O S S E R V A
La Corte di Appello di Bari, investita dell'impugnazione proposta da De NT IC e da ON RL contro la sentenza, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, il G.I.P. presso il Tribunale della stessa città li aveva dichiarati colpevoli dei reati, loro ascritti in concorso, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ritenuta l'attenuante del fatto di lieve entità, di resistenza a pubblici ufficiali e di lesioni aggravate in danno di questi ultimi, condannandoli alle pene di legge e disponendo la confisca della somma di L. 132.000 sequestrata agli imputati quale provento della cessione della droga, decideva, con sentenza dell'8/3/1999, di confermare "in toto" quella resa dal giudice di primo grado.
Avverso tale decisione gli imputati, per mezzo del loro difensore, proponevano ricorso per cassazione, censurandola sotto il profilo della violazione di legge, per la ragione che la somma di denaro ricavata dalla cessione della sostanza stupefacente non poteva costituire oggetto di confisca, in quanto era riconducibile nella previsione dell'art. 12 sexies D.L. 816/1992 n.306, convertito con mod. nella L. 7/8/1992 n.356 (introdotto dall'art. 2 D.L. 20/6/1994 n. 399, convertito nella L. 8/8/1994 n. 501), alla stregua del quale
è esclusa la confisca del denaro, di cui il condannato per spaccio di sostanze stupefacenti non possa giustificare la provenienza, qualora si versi, come nel caso in esame, nell'ipotesi attenuata del fatto di lieve entità.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile, non già per carenza di interesse - come ha ritenuto il P.G. nelle conclusioni adottate in udienza, avendo, al contrario, entrambi i ricorrenti mostrato detto interesse con la contestazione fin dal giudizio di merito dell'esistenza del nesso tra il reato e il denaro - bensì perché fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, di guisa che gli stessi devono essere considerati non specifici. La mancanza di specificità dei motivi, invero, dev'essere apprezzata non solo per la loro genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma primo, lett. c), all'inammissibilità. La Corte territoriale ha, infatti, esaminato la stessa censura ora riproposta dai ricorrenti e, in proposito ha espresso il convincimento, esente dal vizio in questa sede denunciato, che la somma sia stata legittimamente sequestrata e, poi, confiscata, in quanto corrispondente ad accertato corrispettivo della cessione delle sostanze droganti, in relazione alla quale i medesimi sono stati dichiarati colpevoli e condannati anche per il reato continuato di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, nella ritenuta ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n.309/1990. In presenza di un caso così delineato, si concorda con i giudici di merito nella correttezza giuridica della soluzione adottata ed esposta congruamente in motivazione, posto che la somma costituente il provento dell'illecita vendita della droga è stata fatta oggetto della misura di sicurezza patrimoniale nell'esercizio legittimo del potere facoltativo riconosciuto al giudice dalla disposizione di carattere generale di cui all'art 240, comma 1, c.p.. Tale facoltà, come ha argomentato correttamente la Corte di Appello, non poteva ritenersi preclusa dalla disposizione di cui all'art. 12 sexies del D.L. n. 306 cit., richiamata dai ricorrenti per ottenere l'annullamento della statuizione ablativa, posto che quest'ultima normativa speciale disciplina in modo diverso "ipotesi particolari di confisca", riferite cioè - per restare nell'ambito del traffico della droga - all'ipotesi specifica in cui il condannato per spaccio di modiche quantità di sostanze stupefacenti non sia in grado di giustificare la provenienza del denaro di cui risulta avere a qualsiasi titolo la disponibilità.
Tale normativa speciale non può, pertanto, trovare applicazione al di fuori del suo specifico ambito previsionale, con la conseguenza che la medesima normativa non poteva, nell'ipotesi diversa e contraria, qual'è quella in esame, in cui il denaro rappresenta certamente il frutto diretto dell'illecita cessione da parte degli imputati di sia pur modiche quantità di droga, interdire al giudice di merito l'applicazione della regola generale, disciplinata dall'art. 240, comma 1, c.p., e, quindi, inibirgli la decisione di sottoporre a misura di sicurezza patrimoniale lo stesso denaro, dal momento che, nell'esercizio legittimo del suo potere discrezionale, aveva ritenuto collegate, per la natura del reato e le modalità del reato, la detenzione del denaro sequestrato e la possibilità di reiterazione della condotta criminosa da parte del colpevole. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di ciascuno al versamento, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende, così congruamente determinata avuto riguardo alla condotta processuale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2000