Sentenza 5 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2002, n. 4844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4844 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
O 0 T 1 I . A R T 1 E 1 I S N . 04844/02 O A T L R R L T E A S D E 8 N 9 O - O C I 3 I - S R L 6 A U IN NOME DEL POPOLO ITALIANO C P L S E A E D : E LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE A 0 S I E R 4 P E . T S SEZIONE PRIMA CIVILE L A M OGGETTO: Opposizione ad espulsione amministrativa dello straniero Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO PRESIDENTE R.G.N.6129/2001 Dott. Giammarco CAPPUCCIO CONSIGLIERE Dott. Giuseppe MARZIALE CONSIGLIERE Dott. Fabrizio FORTE CONSIGLIERE Cron. #006 Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Rep. Ud. 28.11.2001ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NI GO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Livorno n.58, presso lo studio dell'Avv. Luciano Bason che lo assiste e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso - RICORRENTE ·
CONTRO
MINISTERO dell'INTERNO, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
- CONTRORICORRENTE -
2427 2001 avverso il decreto del Giudice Unico del Tribunale di Roma, pubblicato il 12.1.2001, emesso all'esito del procedimento iscritto al n.1174/2001 del R.G.. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.11.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Uditi i difensori delle parti. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rinnovo della notifica dello stesso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato l'8.1.2001, il cittadino jugoslavo NI LJ proponeva davanti al Tribunale di Roma opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal locale Prefetto in data 3.1.2001. Deduceva il ricorrente sia l'insussistenza dei presupposti che giustificavano l'adozione del provvedimento, in mancanza di istruzione da parte dell'Autorità competente circa il proprio status di apolide così come dichiarato dal medesimo Tribunale con sentenza del 9.2.2000, sia la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n.241 del 1990, essendo stata omessa la comunicazione riguardante l'inizio del relativo procedimento. Il Giudice Unico del suddetto Ufficio, con decreto pubblicato in data 12.1.2001, rigettava il ricorso, assumendo che, secondo il disposto dell'art. 1 del decreto legislativo n.286 del 1998, la normativa ivi contenuta fosse applicabile ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi. Avverso tale decreto, propone ricorso per cassazione il cittadino straniero sopra nominato, deducendo un solo motivo di gravame, illustrato da memoria, cui resiste il Ministero dell'Interno con controricorso. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. Giova premettere come il ricorso medesimo, secondo quanto risulta dalla corrispondente relazione, sia stato notificato "al Ministero dell'Interno presso (l')Avvocatura Generale dello Stato". Posto, dunque, che siffatta notificazione, tanto più in difetto di ulteriori elementi di specificazione, vale di per sé ad individuare senza possibilità di equivoci lo stesso destinatario del gravame, si osserva che, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'art. 13 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, introdotto dall'art.4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, ha attribuito al Prefetto, in adesione al modello di procedimento delineato dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n.689, esclusiva legittimazione processuale a contraddire le opposizioni proposte dallo straniero medesimo avverso i decreti di espulsione emessi da siffatta Autorità. Detta legittimazione, non potendo ragionevolmente non estendersi, permane anche in sede di legittimità, onde è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale sull'opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero il quale sia stato proposto (come nella specie) nei confronti del Ministero dell'Interno, ovvero di un organo non legittimato, non risultando tale ricorso notificato ad alcun legittimo contraddittore e dovendo invece il ricorso medesimo essere comunque indirizzato nei riguardi del Prefetto, dietro notifica a quest'ultimo presso la sua sede legale quante volte tale Autorità, davanti al giudice di merito, sia rimasta contumace oppure si sia difesa personalmente o avvalendosi 3 di propri funzionari (come nella specie), ovvero dietro notifica presso l'Avvocatura Generale dello Stato quante volte la stessa Autorità si sia in quella sede costituita tramite l'Avvocatura Distrettuale (Cass. 5 gennaio 2000, n.53; Cass. 7 luglio 2000, n.9078; Cass. 13 ottobre 2000, n.13653; Cass.13 aprile 2001, n.5537), senza che, del resto, possa spiegare rilievo, in contrario, neppure l'eventuale costituzione del Ministero dell'Interno (come nella specie, salvo quanto appresso), dal momento che, nel caso, il vizio dell'impugnazione deriva dall'errata individuazione della parte (Ministero anziché Prefetto), priva di legittimazione per quanto attiene al giudizio di cassazione, mentre non riguarda la sola notificazione (Cass. 26 giugno 2001, n.8714), così da rendere altresì inapplicabile l'orientamento di questa Corte che ha ritenuto nulla (e non inesistente), ovvero suscettibile di rinnovazione ex art.291 c.p.c., la notificazione del ricorso per cassazione, correttamente indirizzato al Prefetto medesimo, la quale sia stata effettuata poi presso l'Avvocatura malgrado questa nella precedente fase di merito non ne abbia assunto la difesa (Cass.ord.7 novembre 2000, n.118), o, in caso contrario, presso l'Avvocatura Distrettuale anziché presso l'Avvocatura Generale (Cass. 53/2000, cit.). Deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. L'incertezza della questione affrontata costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione, rendendosi la pronuncia sopra dette spese necessaria per il fatto che il Ministero dell'Interno ha comunque partecipato alla discussione orale in pubblica udienza, pur avendo provveduto a notificare il controricorso, il quale risulta così inammissibile, ben oltre il termine di cui al primo comma dell'art.370 c.p.c.. 4
P. Q. M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2001. CORTE SUPREMAD CASSAZIONE Prima Sozione Civile Depositato in Cancelleria -5 APR. 2002 IL CANCELLIERE e compensa tra le parti le spese IL PRESIDENTE man mer L'ESTENSORE Gado Gruwand IL CANCELLIERE Luisa Passinetti O 0 T I 1 A R . T 1 IE S 1 N . O A L T R L T R E S A D E 8 N O 9 O - IC I 3 S R - L A 6 U C P L S A E E D : E IA S 0 E R 4 P E T S . A L M