CASS
Sentenza 2 gennaio 2023
Sentenza 2 gennaio 2023
Commentario • 1
- 1. Riforma giustiziahttps://www.diritto.it/ · 14 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/01/2023, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DI TI IL nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 11/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UC EL, la quale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 16/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta da LO Di ON ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. con riferimento ai reati per i quali egli ha ricevuto le seguenti condanne: a) sentenza del Tribunale di Roma in data 25 giugno 2015 (irrevocabile il 24 luglio 2015); b) sentenza del Tribunale di Roma in data 10 dicembre 2015 (irrevocabile il 2 gennaio 2016); c) sentenza del Tribunale di Roma in data 24 novembre 2016 (irrevocabile il 25 maggio 2017); d) sentenza del Tribunale di Roma in data 28 settembre 2016 (irrevocabile il 16 ottobre 2017); e) sentenza della Corte di appello di Roma del 31 maggio 2019 (irrevocabile il 21 ottobre 2019). 1.1. In particolare il giudice dell'esecuzione ha respinto la domanda del condannato evidenziando la mancanza della prova della unicità del disegno criminoso per i reati sopra elencati tenuto conto della eterogeneità degli stessi e del non trascurabile arco temporale nel corso del quale sono stati commessi. Pertanto, secondo la Corte territoriale, non sussiste nella fattispecie quell'elemento unitario ed individualizzante richiesto per il riconoscimento della continuazione che deve essere programmato ab origine. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Stefano Valenza, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con esso il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt.81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, la quale erroneamente non ha rilevato la sussistenza di tutti gli elementi richiesti per il riconoscimento della continuazione. In particolare osserva che le quattro condanne sopra indicate riguardano una violazione dell'art.74 d.P.R. 309/90, due violazione dell'art.73 del medesimo d.P.R. ed una violazione della legge armi;
tutti i reati sono, in realtà, espressione del medesimo disegno criminoso sotteso alla associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti attiva nel quartiere di Tor Bella Monaca in Roma e, in particolare, nella piazza di spaccio sita in via Scozza nn.17-19. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte osserva che il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2 2. Secondo quanto questa Corte ha di recente autorevolmente ribadito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. Indipendentemente dalla natura delle violazioni e dalla loro distanza spazio- temporale, che possono solo rappresentare indici in tal senso rivelatori, occorre verificare se gli illeciti commessi siano ragionevolmente frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, specie a fronte di uno stile delinquenziale radicato, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294). Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali e condizioni soggettive, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità solo ove il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione completa e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740). 3. Nel caso di specie, la Corte di appello ha in effetti omesso del tutto di prendere in esame - fosse anche al fine di escluderne la consistenza o la rilevanza rispetto alla decisione da assumere - l'omogeneità dei reati per i quali è stata proposta l'istanza, l'arco temporale limitato entro il quale essi sono stati perpetrati coincidente con la operatività dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché il fatto che i reati sono stati commessi tutti nel medesimo ambito territoriale. 4. L'ordinanza impugnata, viziata nella parte a tanto corrispondente, deve essere dunque annullata, con rinvio al medesimo giudice dell'esecuzione - in diversa composizione (Corte cost., n. 183 del 2013) - per nuovo esame. 3
P. Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Così deciso il 16 settembre 2022.
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UC EL, la quale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 16/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta da LO Di ON ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. con riferimento ai reati per i quali egli ha ricevuto le seguenti condanne: a) sentenza del Tribunale di Roma in data 25 giugno 2015 (irrevocabile il 24 luglio 2015); b) sentenza del Tribunale di Roma in data 10 dicembre 2015 (irrevocabile il 2 gennaio 2016); c) sentenza del Tribunale di Roma in data 24 novembre 2016 (irrevocabile il 25 maggio 2017); d) sentenza del Tribunale di Roma in data 28 settembre 2016 (irrevocabile il 16 ottobre 2017); e) sentenza della Corte di appello di Roma del 31 maggio 2019 (irrevocabile il 21 ottobre 2019). 1.1. In particolare il giudice dell'esecuzione ha respinto la domanda del condannato evidenziando la mancanza della prova della unicità del disegno criminoso per i reati sopra elencati tenuto conto della eterogeneità degli stessi e del non trascurabile arco temporale nel corso del quale sono stati commessi. Pertanto, secondo la Corte territoriale, non sussiste nella fattispecie quell'elemento unitario ed individualizzante richiesto per il riconoscimento della continuazione che deve essere programmato ab origine. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Stefano Valenza, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con esso il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt.81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, la quale erroneamente non ha rilevato la sussistenza di tutti gli elementi richiesti per il riconoscimento della continuazione. In particolare osserva che le quattro condanne sopra indicate riguardano una violazione dell'art.74 d.P.R. 309/90, due violazione dell'art.73 del medesimo d.P.R. ed una violazione della legge armi;
tutti i reati sono, in realtà, espressione del medesimo disegno criminoso sotteso alla associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti attiva nel quartiere di Tor Bella Monaca in Roma e, in particolare, nella piazza di spaccio sita in via Scozza nn.17-19. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte osserva che il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2 2. Secondo quanto questa Corte ha di recente autorevolmente ribadito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. Indipendentemente dalla natura delle violazioni e dalla loro distanza spazio- temporale, che possono solo rappresentare indici in tal senso rivelatori, occorre verificare se gli illeciti commessi siano ragionevolmente frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, specie a fronte di uno stile delinquenziale radicato, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294). Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali e condizioni soggettive, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità solo ove il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione completa e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740). 3. Nel caso di specie, la Corte di appello ha in effetti omesso del tutto di prendere in esame - fosse anche al fine di escluderne la consistenza o la rilevanza rispetto alla decisione da assumere - l'omogeneità dei reati per i quali è stata proposta l'istanza, l'arco temporale limitato entro il quale essi sono stati perpetrati coincidente con la operatività dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché il fatto che i reati sono stati commessi tutti nel medesimo ambito territoriale. 4. L'ordinanza impugnata, viziata nella parte a tanto corrispondente, deve essere dunque annullata, con rinvio al medesimo giudice dell'esecuzione - in diversa composizione (Corte cost., n. 183 del 2013) - per nuovo esame. 3
P. Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Così deciso il 16 settembre 2022.