Sentenza 23 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2002, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI28321/02 Oggetto SEZ E RIMA CIVILE MUTUO BANCARIO CALCOLO DEGLI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INTERESSI R.G.N. 11914/99Dott. Angelo GRIECO Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron.1983 Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere - Rep. 223 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud. 25/09/2001 Dott. Maria SAria CULTRERA Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTEN ZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti 1.55 2.2. GEN. 2002 ZO SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IL CANCELLIERE DI VILLA CARPEGNA 43, presso l'avvocato DE PROPRIS E., rappresentata e difesa dall'avvocato ESPOSITO ALAIA GIUSEPPE, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente contro 5 DELL'IRPINIA SOC COOP. а r.1., BANCA POPOLARE incorporante BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PATERNOPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. DENZA 2001 15, presso l'avvocato STEFANO MASTROLILLI, che la 1942 rappresenta e difende, giusta procura in calce al th controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 71/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 15/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il resistente, l'Avvocato Mastrolilli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo PE OS con atto 29.9.1995 propose opposi- zione al decreto ingiuntivo 8.8.1995 del Presidente del Tribunale di Ariano Irpino, che le aveva intimato il pagamento di L. 51.293.020, oltre interessi al tasso del 18%, in favore della Banca di Credito Cooperativo di Parternopoli, di cui L, 27.169.290 per residuo debi- to di un mutuo dell'8.X.1992 e L. 24.123.730 per 19 ra- te scadute e non pagate, dall'1.1.1994 all'8.7.1995. Eccepì la inefficacia del decreto, perché notificato oltre i termini previsti dall'art. 644 c.p.c., e nel merito l'avvenuto pagamento del debito e comunque la erroneità della sua quantificazione. 2 н L'Istituto di credito resistette alla opposizione, che il tribunale respinse con sentenza 24.7/26.8.1997, la quale fu gravata da appello dalla PE, che de- dusse di avere sottoscritto un mutuo per sole L. 50.000.000, senza che la Banca le avesse rilasciato co- pia dell'atto; che nessuna cambiale in bianco essa avesse rilasciato a garanzia del debito;
che erano sta- te pagate 15 rate per 1. 19.045.000 e che gli interessi erano stati erroneamente calcolati, ad un tasso peral- tro usurario. Si costituì per resistere la Banca popolare della Irpinia, incorporante della Banca di Credito Cooperati- vo di Paternopoli, e la Corte di Appello di Napoli, con sentenza 4.11.1998, rigettò la impugnazione, ritenendo che le circostanze dedotte in appello, oltreché essere nuove e smentite dalla documentazione prodotta dalla banca, fossero ininfluenti Erano stati, infatti provati la richiesta sotto- scritta dall'interessata del mutuo di L.50.000.000 al tasso del 18%; il rilascio della cambiale a firma della stessa;
la rateizzazione di 60 rate e la loro scadenza e, quanto al tasso degli interessi, ha rilevato la cor- te di merito che il contratto di mutuo era stato risol- to prima della entrata in vigore della L.
7.3.1996 n.108. 3 G Ha proposto ricorso per cassazione PE SA;
ha resistito con controricorso la Banca Popolare del- l'Irpinia. Motivi della decisione Deduce la ricorrente con l'unico motivo che i giu- dici di merito non hanno quantificato la somma residua effettivamente dovuta, applicando sugli interessi già calcolati altri interessi del 18% e in tal modo violan- do le norme che regolano i contratti di mutuo. Infatti gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati sulla somma residua, detratta quella pagata di L.21.766.910, ed il tasso avrebbe dovuto essere diverso, essendo quello del 18% usurario. Ha poi lamentato il vizio di motivazione della sen- tenza impugnata, perché "carente, incongrua e comunque contraddittoria". Il ricorso è inammissibile. La banca controricorrente ha eccepito il difetto di procura, a causa della mancata iscrizione del difensore della ricorrente avv. Giuseppe Esposito Alaia nell'albo speciale di cui all'art. 33 dell'ordinamento della pro- fessione di avvocato (R. D.L. 27.11.1933 n.1578 e suc- cessive modificazioni). Tale circostanza, che ha trovato conferme nei ri- scontri all'uopo compiuti, determina la inammissibilità 4 del gravame ai sensi del'art. 365 c.p.c., nessuna rile- vanza avendo il fatto che a sottoscrivere il ricorso sia stato anche l'avv. Ludovico Montano, cui la procura non risulta conferita Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in L.
2.173.100. di cui L.
2.000.000 per onorari. 109T 129,11
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- 4567 2066 danna la ricorrente al pagamento delle spese processua- TOT 148,77 li in L. 2.173.100-di cui L.
2.000.000 per onorari. Roma 25.9.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Donatoflenteda Angelo alo لسيد M DEPOSITATA P Папа 2 диого Oggi, 2002 2 A M O R TE DELLICSE A TR EN حمة ELLE 4 D IA Z N E 6896 G A 1