Sentenza 10 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5110 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
CANCELLERIA 051 1 0/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.17239/99 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron.on. 15627 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud.
7.2.2002 Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Francesco A. MAIORANO Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consiglier UFFICIO COPIE Dott. Camilla DI IASI Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente: dal Sig. per diritti L. 155 SENTENZA # 12 APR. 2002) sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -INPS-, in persona del Presidente dott. Massimo Paci rappresentato e difeso per mandato calce dagli avv. Antonino Sgroi, Fabio Fonzo ed Antonietta Coretti con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma.
- ricorrente -
contro 629 WEMI s.r.l., in persona dell'amministratore unico sig. Luca Rubbo, rappresentata e -1- difesa per procura a margine dagli avv. Aldo Campesan e Claudio Mondin e con essi le Romepressoelettivamente dom.ta in Schio, Prazza Statuto 1.25;]| Canallerie delle Corte di Casselions. Cesse
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 13 del 20.5.1999, reg. gen. n.43/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Sgroi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO decidendo sull'appelloCon sentenza del 14.7.1999 il Tribunale di Vicenza, proposto dall'INPS nei confronti della WEMI s.r.l., avverso sentenze, parziale e definitiva, del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il diritto della società agli sgravi retributivi ed alla metà dell'indennità di mobilità per dodici dipendenti, messi in mobilità dalla WEMI s.p.a, della quale l'omonima s.r.l. aveva affittato l'azienda. Premetteva in motivazione che andava integralmente condivisa la motivazione della sentenza di primo grado, che aderiva alla giurisprudenza del Tribunale su questione analoga. Osservava, quindi, che l'art.2112 c.c. opera solo su rapporti di lavoro esistenti al momento della cessione. Rilevava quindi che la natura strumentale dell'apertura di mobilità, oltre che non provata, era stata proposta per la prima volta in appello e quindi era eccezione tardiva. Sull'interpretazione del comma -2- sesto dell'art. 15 della legge n.264/49 rilevava che dal contesto della norma doveva confermarsi l'interpretazione della precedente sentenza e cioè, come si desume dalle doglianze dell'appellante, azienda doveva interpretarsi soggettivamente come impresa. Conseguiva che l'appellata non era obbligata ad assumere i lavoratori licenziati dall'omonima s.p.a. e che spettavano i benefici dell'art.8 comma 4 della legge e che il fitto d'azienda non era preclusivo dei predetti benefici. Osservava ancora che l'incremento di occupazione non era elemento costitutivo della fattispecie in questione e che le agevolazione avevano lo scopo di favorire l'ingresso di nuovi imprenditori. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi l'INPS, resiste con controricorso la WEMI s.r.l. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'Istituto, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. ed il vizio di omessa motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la motivazione per relationem ad altra sentenza del medesimo Tribunale, che non soddisfa così all'obbligo di motivazione imposto dalla Costituzione, né al compito ed alla funzione della sentenza di appello di revisio prioris istantiae. La censura è infondata. Il Tribunale, dopo avere affermato la sua adesione alla sentenza di primo grado, che a sua volta aveva confermato la giurisprudenza di altra sentenza del medesimo Tribunale, ha richiamato, sia pure succintamente, gli elementi -3- essenziali della propria decisone e confutato le critiche alla decisione di primo grado, soddisfacendo così all'obbligo di motivazione (cfr. Cass. nn. 9497 e 4485 del 2000, 7182 del 1997 e 4185 del 1998). Con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione della direttiva CEE 77/1987 degli artt. 1344, 2112 C.C., art.15 della legge n.264 del 1949, degli artt. 8 e 25 della legge n.223 del 1991 ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), l'INPS premette una ricostruzione del fatto con particolare riferimento all'atto di affitto, evidenzia, quindi il costo economico della vicenda per la collettività, rileva come dal lettura contratto risulti che lo stesso costituisce un trasferimento di azienda al fine di abbattere i costi della medesima e che il licenziamento dei lavoratori dalla cedente, anteriore al fitto, era un atto in frode alla legge per lucrare dei benefici previsti dall'art.8 della legge n.223 del 1991. Ricordate, quindi, le norme che regolano la fattispecie e l'inderogabilità della norma sul trasferimento di azienda ed i principi in merito ad essa affermati dalla giurisprudenza comunitaria, dai quali si desume che anche il fitto di azienda realizza trasferimento cui è applicabile l'art.2112 c.c., ed esaminata la dottrina sul punto, il ricorrente prospetta al necessità di rimettere la questione ex art. 177 del Trattato CEE alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, se il fitto di azienda costituisca trasferimento di azienda rientrante nella disciplina della direttiva CEE n. 77/1987. Conclude che è evidente nella specie il contratto in frode alla legge e la disapplicazione dell'art. 1344 c.c. -4- Le censure sono inammissibili. Il ricorrente ripropone la censura secondo la quale il licenziamento dei lavoratori dalla Wemi s.p.a., il fitto dell'azienda della Wemi s.p.a all'omonima s.r.l. e l'assunzione dei licenziati da parte di quest'ultima costituirebbero un complesso di negozi per eludere le norme imperative sugli incentivi per l'assunzione dei lavoratori in mobilità. Il Tribunale ha in primo luogo rilevato l'inammissibilità della questione perché proposta per la prima volta in appello, quindi ha ritenuto l'infondatezza della medesima. Ha respinto cioè la questione per due autonome ragioni, ciascuna sufficiente a fondare la decisione. Il ricorso, che impugna una solo di esse, nella specie la seconda, è inammissibile per mancanza di interesse, in quanto anche se fosse accolto, la sentenza si reggerebbe sull'altra ragione non impugnata (cfr. Cass. f nn. 3951 del 1998, 8798 del 1997, 237 del 1995) e cioè che l'eccezione dell'INPS è inammissibile perché proposta per la prima volta in appello. Va aggiunto che la equiparazione del fitto di azienda al traferimento dell'azienda ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c. è espressamente stabilita dal quarto comma di questa norma che stabilisce che le sue disposizioni "si applicano anche al caso di usfrutto o affitto di azienda". Inoltre va rilevato che, se nella intestazione del motivo è prospettata la violazione del sesto comma dell'art. 15 della legge n.249 del 1949 richiamato, attraverso il rimando al primo comma, dal quarto comma dell'art.8 della legge n.223 -5- del 1991, il ricorrente tuttavia non contesta l'interpretazione della norma fatta dal Tribunale, secondo la quale, per ritenute prevalenti ragioni stilistiche, il termine azienda sia usato nel sesto comma dell'art. 15 nel senso di impresa e non in quello suo proprio, quale definito dall'art.2555 c.c., di complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa. Infatti la prospettazione della frode alla legge presuppone l'idoneità dei negozi ad eludere le norme imperative, idoneità che va invece esclusa se si ritiene che per il disposto del quarto comma dell'art.8 della legge n.223/1991 i lavoratori messi in mobilità e riassunti dalla medesima azienda sono esclusi dai benefici. Il ricorso va pertanto, rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2002 Anglichen luule Il Consigliere est/ Il Presidente Farmankefil I Sh D A 0 S , 3 1 S O 3 . A L 5 T T L IL CANCELLIERE , R . O A A Depositato in Cancelleria B ' N S I L E L D 10 APR. 2002 P 3 E S 7 A D - I T 8 N I oggi, - S S G 1 O N O 1 P E IL CANCELLIERSANC S A M E I D I G E A A , G D O E O E T R L T T T I S N I R A E I G L S D E L E R E O D -6-