Sentenza 21 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/01/2002, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
A , S S O 0 EPUBBLI0 06 3 9 /02 A L 1 T L 3 , T O 3 A R B 5 S I A E ' . D P ME DEL POOLOVTALIANO L S N L A I E T N 3 S D 1 G I - O 3 S O 8 3 P - 5 N A M 1 E I D 1 S SUPREMA DI CASSAZIONE E A I , E Oggetto D A O G E R O T G T T SEZIONI UNITE CIVILI S E N T I I E L G S R I E E A R D L Imposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: L O E D - Primo Presidente f.f. PANZARANI Dott. Romano R.G. N. 15872/99 Cron. 1651 Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione - Dott. Rafaele CORONA - Presidente di sezione Rep. Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Ud. 25/10/01 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Francesco SABATINI Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Rel. Consigliere Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA, SILVESTRI NICOLA, 22, presso lo studio dell'avvocato VIA DI RIPETTA GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale del Notaio dott. Valeria Panza depositata in data 24 agosto 1999, in Longobardo, atti;
- ricorrente 2001 561
contro
-1- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente avversO la sentenza n. 185/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 26/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato TORTORA, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il affermazione giurisdizione delrigetto del ricorso, giudice amministrativo. 14 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Empoli il dott. Nicola IL, dipendente del Ministero della Giustizia in qualità di direttore coordinatore di Istituto penitenziario, esponeva di aver prestato servizio come direttore della Casa circondariale femminile di Empoli e di essere stato trasferito ad altro incarico con provvedimento comunicato in data 22 marzo 1997, e successivamente annullato dal T.A.R. della Toscana con sentenza definitiva, alla quale l'Amministrazione non aveva peraltro dato esecuzione. Chiedeva quindi la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno derivante sotto vari profili (danno biologico, danno morale, pregiudizio all'immagine e alla personalità) dal trasferimento e dalla successiva mancata esecuzione della sentenza del giudice amministrativo. Il Pretore accoglieva la domanda e il Tribunale di Firenze con sentenza del 26 maggio 1999, in riforma di tale decisione, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, sul rilievo che l'illegittimità del provvedimento amministrativo non poteva essere posta a fondamento di una pretesa risarcitoria del dipendente, esperibile solo a tutela di diritti soggettivi e non di interessi legittimi. Avverso questa decisione il dott. IL propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi e illustrato da memoria. L'Amministrazione resiste con controricorso. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando la violazione dell'art.2043 cod.civ. e dell'art.7 legge n. 1034/1971, il ricorrente censura la statuizione sulla giurisdizione rilevando che, anche a prescindere dall'erronea qualificazione della pretesa azionata, riferita alla lesione di interessi legittimi anziché di diritti soggettivi, la questione circa la risarcibilità dei primi attiene non alla giurisdizione, ma al merito. Con il secondo motivo il ricorrente, richiamando le norme di legge sopra invocate e l'art. 35 del d.lgs. n.80/1998, critica la suddetta qualificazione della pretesa azionata, osservando che con questa si lamentava non l'illegittimità del provvedimento di trasferimento, ma la lesione del diritto soggettivo del dott. IL ad essere reintegrato nel posto di lavoro e della lesione così provocata al bene salute e all'immagine, trattandosi di lesioni di diritti del prestatore di lavoro nell'ambito del rapporto di pubblico impiego in corso tra le parti. In base alla disciplina introdotta dall'art.35 del d.lgs. n.80/1998, poi, anche per i diritti patrimoniali la giurisdizione segue l'ambito attrattivo della materia. Con il terzo motivo si denunciano i vizi di omessa pronuncia, difetto di motivazione e violazione degli artt.5 cod. proc.civ., 29 e 45 d.lgs. n.80/1998: si sostiene che in base ai criteri temporali posti da tale norme la controversia deve ritenersi devoluta alla cognizione del giudice ordinario, perché l'azione è stata promossa con ricorso depositato il 29 luglio 1998, ed attiene ad una lesione di diritti soggettivi ancora in essere in tale momento. Le censure possono essere esaminate congiuntamente, in quanto attinenti alla stessa questione di giurisdizione. Il ricorso non merita accoglimento. Secondo l'orientamento di queste Sezioni Unite, consolidatosi con la nota decisione n.500 del 22 luglio 1999 (richiamata anche dal ricorrente) la contestazione in ordine alla natura della situazione giuridica soggettiva lesa, ai fini della risarcibilità del pregiudizio derivante da tale lesione, è in ogni caso questione di merito e non di giurisdizione, atteso che l'eventuale incidenza della lesione su una posizione di interesse legittimo pone un problema non di giurisdizione, ma di qualificazione del danno come ingiusto, in quanto lesivo di un interesse giuridicamente rilevante. Una questione di giurisdizione può dunque prospettarsi solo in quanto il comportamento lesivo dedotto inerisca a materie riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo. Ciò posto, con riguardo al riparto della giurisdizione nella materia del pubblico impiego e nel regime anteriore al d.lgs. n.80 del 1998 va ricordato il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui la cognizione in ordine alla domanda avanzata da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione per il risarcimento danni derivante da lesione dell'integrità fisica spetta al giudice ordinario oppure al giudice amministrativo in sede esclusiva, a seconda che il dipendente danneggiato abbia proposto un'azione di responsabilità contrattuale ovvero di responsabilità extracontrattuale (domande compatibili reciprocamente e proponibili alternativamente o cumulativamente con riferimento alla medesima fattispecie); la prima ipotesi è ravvisabile quando la domanda di risarcimento danni sia espressamente fondata sull'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di precisi obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (v. per tutte Cass. Sez. Un.25 maggio 1999 n.291, 14 dicembre 1999 n.900, 24 febbraio 2000 n.42, 11 luglio 2001 n.9305). Nel caso di specie, il danno lamentato dall'attuale ricorrente trova la sua causa diretta nell'esercizio dei poteri attribuiti all'amministrazione datrice di lavoro per la gestione del rapporto di pubblico impiego, nel quale la domanda trova il suo titolo necessario: la controversia è quindi attribuita alla cognizione del giudice del rapporto stesso. Per quanto attiene al trasferimento al giudice ordinario delle controversie di pubblico impiego privatizzato, in base alla norma transitoria di cui all'art.45 diciassettesimo comma del d.lgs. 31 marzo 1998 n.80, si deve poi osservare che tale disposizione pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento non all'arco temporale di riferimento degli effetti di un atto giuridico 6 o al momento di instaurazione della controversia, ma al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze-così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia. Pertanto, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione (Cass. Sez.Un. 11 giugno 2001 n.7856; nello stesso senso, Cass. Sez.Un. 24 febbraio 2000 n.41, 19 luglio 2000 n. 505, 9 agosto 2000 n.553, 7 novembre 2000 n.1154). L'applicazione di questo principio conduce ad affermare nel caso di specie la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in relazione alla data del provvedimento al quale si collega la dedotta lesione di una situazione giuridica soggettiva. Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 25 ottobre 2001 In Presidente наид ои Il Consigliere estensore Fabrizio Mini Camere. IL CANCELLIERE C1 Giovanni Olan battista _ Canceliera 21 GEN. 2007 _LIERE C1 GierpbattisteChry