Sentenza 18 giugno 2002
Massime • 1
La sussistenza del delitto di furto di acque sotterranee da parte del proprietario del fondo, che sia privo dell'autorizzazione prevista dall'art. 73 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, può escludersi solo se l'utilizzo dell'acqua è funzionale ad un uso domestico, quale l'innaffiamento del giardino o dell'orto oppure l'abbeveraggio del bestiame (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto configurabile il reato di furto, in quanto il prelievo dell'acqua serviva per impastare il calcestruzzo per la costruzione di una abitazione sul fondo del proprietario).
Commentario • 1
- 1. Furtohttps://www.studiocataldi.it/
Il furto è il reato previsto dall'art. 624 c.p. che punisce chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, al fine di trarne profitto, con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 516 euro Il reato di furto nel codice penale La pena per il furto Il bene giuridico tutelato Procedibilità Furto: i soggetti Soggetto attivo Soggetto passivo Elemento soggettivo Oggetto del reato di furto La destinazione d'uso Il requisito dell'altruità della cosa Furto: la condotta punita Impossessamento Furto al supermercato Furto aggravato e attenuato Furto aggravato Furto attenuato Ipotesi particolari di furto Furto in abitazione Furto con strappo Furti minori La giurisprudenza sul reato di furto Il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2002, n. 30176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30176 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI BRUNO - Presidente - del 18/06/2002
1. Dott. CASINI CARLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FERRUA GIULIANA - Consigliere - N. 1623
3. Dott. CICCHETTI NUNZIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARASCA GENNARO - Consigliere - N. 006414/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero presso il Tribunale della Libertà di Agrigento nei confronti di:
1) BO Calogero, n. il 03.01.1967 avverso la ordinanza del Tribunale della Libertà di Agrigento, pronunciata il 22.12.2001 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Casini sentite le conclusioni il Procuratore Generale Dott. Carmine Di Zenzo che ha chiesto il rigetto del ricorso
Udito il dif. avv. Giovanni Palmeri di Roma
OSSERVA
La Procura di Agrigento ha chiesto al GIP di quella città il sequestro preventivo di numerosi impianti di emungimento di acqua nei comuni di Licata e Palma di Montechiaro nel quadro di indagini volte ad accertare il sistematico furto di acque sotterranee sottraendole alla Regione Sicilia. Il GIP ha accolto tutte le richieste salvo quelle nei confronti di BO Calogero. Il P.M. ha proposto appello, ma anche il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato la richiesta. Si legge nel provvedimento del Tribunale che nel terreno di proprietà del BO era stata reperita una cisterna ancora in costruzione e lo scavo non completato di un pozzo artesiano senza che fosse stata richiesta autorizzazione al Comune. Da ciò la configurabilità, secondo il P.M., del delitto di tentato furto. Peraltro il Tribunale del riesame ha ritenuto inesistente il reato e quindi inammissibile il sequestro preventivo, perché l'art. 93 del R.D. n. 1775 del 1933 autorizza il proprietario di un fondo ad estrarre liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee del suo fondo, purché osservi le cautele e le distanze previste dalla legge e per utilizzare le acque per "usi domestici", "ivi compreso l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario e alla sua famiglia e al beveraggio del bestiame". Perciò, ha concluso il provvedimento in esame - "la sussistenza dell'impianto di emungimento su suolo di proprietà del prevenuto all'interno di una cisterna di rilevante capienza, pertinenziale a un edificio in costruzione" fa ragionevolmente presumere la destinazione dell'acqua, da prelevarsi in futuro ad usi privati di cui alla vostra accezione indicata dall'art. 93 R.D. n. 1775 del 1933, tra i quali certamente è da comprendere la costruzione di edifici di abitazione". Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento. Dopo aver ricordato che in tema di misure cautelari reali, il giudice deve accertare solo l'astratta configurabilità del reato e non la fondatezza della accusa, egli, afferma che "in materia di escavi sotterranei è richiesto un titolo abilitativo consistente, per la Regione Siciliana, in forza dell'art.5 L. 37/85, in una autorizzazione del Sindaco, "sicché l'assenza di detta autorizzazione rende l'escavo abusivo e provento di furto l'estrazione dell'acqua sotterranea". Insomma - sostiene il ricorrente - l'escavo di un pozzo è sempre soggetto al preventivo controllo amministrativo, mentre, d'altra parte, nessun atto di assenso è richiesto per lo sfruttamento senza necessità di escavo delle acque sotterranee in vista dei bisogni familiari e del fondo rustico". Inoltre, il ricorrente fa notare che le dimensioni della cisterna, la collocazione del pozzo all'interno di essa, le dichiarazioni del BO (il quale aveva ammesso di aver realizzato l'opera senza titolo autorizzativo al solo scopo di attingere l'acqua necessaria per l'impasto del calcestruzzo ai fini dell'edificazione del fabbricato principale), il tipo di tubazioni trovate sul posto, tutto faceva pensare ad un tentativo di emungimento di acqua pubblica per cederla a terzi.
Il BO ha presentato una memoria. In essa si sostiene che il "cosiddetto pozzo" sarebbe "comparso" durante le operazioni volte a costruire le fondamenta di un edificio di proprietà del BO. In sostanza l'imputato non aveva affatto realizzato il pozzo e comunque non potevano essergli addebitati atti diretti in modo non equivoco a commettere il diritto di furto. Alla memoria è allegato un documento denominato "perizia tecnica extragiudiziaria", nel quale, oltre alla descrizione dei luoghi, si dà atto delle dichiarazioni del BO, cioè che il "pozzo" sarebbe stato "trovato" nel corso degli scavi per le fondamenta di un edificio.
Non è, ovviamente, compito di questa Corte valutare le questioni di fatto e risolvere il conflitto tra quanto - stando al ricorso - il BO avrebbe dichiarato inizialmente e quanto egli sostiene nella sua memoria. Le questioni che, invece, questa Corte deve risolvere sono due:
a) se la mancanza di autorizzazione alla costruzione del pozzo implichi di necessità il delitto di furto di acque, anche se le acque siano utilizzate a fini personali o familiari dal proprietario del fondo, come egli è facoltizzato a fare dall'art. 93 R.D. n.1775/33;
b) se l'uso delle acque per impastare il calcestruzzo al fine di costruire una abitazione sul proprio fondo rientri tra le utilizzazioni consentite dal citato art. 93 R.D. n. 1775/33. Va ricordato che il regime delle acque ha trovato una recente disciplina organica nella L.
5.01.94 n. 36, il cui art. 1 stabilisce che "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche. Resta peraltro immutata la disciplina precedente con riferimento alla utilizzazione delle acque sotterranee per usi domestici". Di tale disciplina del 1933 l'ordinanza impugnata richiama anche l'art. 95 secondo il quale "salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art. 93, chi... voglia provvedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui deve chiederne autorizzazione...". Dal combinato disposto degli artt. 93 e 95 del R.D. 1775/33 risulta che sempre è necessaria l'autorizzazione per scavare dei pozzi anche se l'azione è compiuta dal proprietario del fondo, ma che è libera l'utilizzazione delle acque per fini domestici, anche se l'estrazione e l'utilizzazione implicano l'uso di mezzi meccanici. Perciò la funzione della autorizzazione nei confronti del non proprietario del fondo ha una duplice funzione: quella di controllare che l'escavazione dei pozzi avvenga a regola d'arte senza recare danni a terzi, come ben risulta dalle dettagliate disposizioni dell'art. 95, ed anche quella di consentire il prelievo delle acque che altrimenti non sarebbe permesso e costituirebbe furto. Nei confronti del proprietario, invece, l'autorizzazione - pur necessaria adempie soltanto alla prima funzione (non a caso l'art. 93 pone la condizione di osservare "le distanze e le cautele previste dalla legge"), ma non la seconda (essendo libero lo sfruttamento delle acque da parte del proprietario del fondo, con il solo limite dell'uso domestico). Ne deriva che non può qualificarsi furto il prelievo di acque sotterranee da parte del proprietario del fondo ancorché privo di autorizzazione allo scavo. Egli è passibile di altre sanzioni per il fatto di aver agito senza autorizzazione, ma non risponde di furto se utilizza le acque solo per usi domestici. Tuttavia nel caso in esame, a parte la reale situazione di fatto e le reali intenzioni del BO, quali risultanti da fatti concludenti su cui il tribunale del riesame dovrà meglio motivare, il BO non ha mai sostenuto di voler utilizzare le acque per usi domestici, tale non essendo certamente la costruzione di un edificio, come pare che il prevenuto dichiarasse inizialmente. L'art. 93 R.D. 1775/33, infatti estende l'uso domestico all'"innaffiamento dei giardini ed orti inserviente direttamente al proprietario e l'abbeveraggio del bestiame", ma si tratta di una estensione che non comprende la costruzione di un edificio, operazione - quest'ultima - lontanissima dall'"innaffiatura" e dall'"abbeveraggio".
Pertanto, con riferimento a queste ultime considerazioni, il ricorso è fondato e conseguentemente il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Agrigento per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Agrigento per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2002