Sentenza 21 maggio 2009
Massime • 1
Spetta al giudice di pace la competenza per il delitto di lesioni colpose derivanti da violazione delle norme relative alla circolazione stradale in tutte le ipotesi perseguibili a querela di parte, con l'eccezione - introdotta dall'art. 3 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 convertito nella legge 24 luglio 2008 n. 125 - delle fattispecie di lesioni gravi e gravissime procurate in stato di ebbrezza da alcolici o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti con violazione degli artt. 186 e 187 del Codice della strada.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2009, n. 23053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23053 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/05/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1738
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 013657/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TR. PALERMO SEZ. DIST. CARINI - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIUDICE PACE CARINI;
SENTENZA del 07/04/2009 TRIB. SEZ. DIST. di CARINI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Salvi Giovanni che ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice di pace.
OSSERVA
Con sentenza in data 20.9.2007 il Giudice di Pace di Carini ha dichiarato la propria incompetenza per materia in merito al reato di lesioni personali colpose di durata superiore ai 40 giorni mediante violazione delle norme del codice della strada, commesso in Isola delle Femmine in data 23.10.2002, ascritto a Covello Giovanni, ritenendo ingiustificato, pur se previsto normativamente, il radicamento del reato di lesioni colpose davanti al giudice di pace mentre invece;
in caso di lesioni volontarie cui consegua una malattia di durata superiore ai 40 giorni, la legge attribuisce la competenza al Tribunale, con conseguente trattamento di favore, da punto di vista sanzionatorio, per le lesioni colpose derivanti da violazione delle norme sulla circolazione stradale, nonostante l'inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 590 c.p., comma 3 per effetto della L. n. 102 del 2006; ed ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo. Il Tribunale monocratico di Palermo, sezione distaccata di Carini, investito del procedimento, con ordinanza in data 7 aprile 2009 ha, a sua volta, ritenuto la propria incompetenza ed ha sollevato conflitto negativo di competenza rilevando che, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a), il giudice di pace era competente per i delitti di lesioni colpose perseguibili a querela di parte, tra i quali rientrava quello oggetto del presente procedimento. Sussiste ed è ammissibile il conflitto, poiché le contrapposte prese di posizione dei giudici coinvolti hanno determinato una stasi processuale insuperabile senza l'intervento regolatore di questa Corte.
In conformità al condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 1 29.11.2006, Ronca;
Cass. sez. 1 n. 29941 del 2008, rv. 241120) deve essere affermata la competenza del giudice di pace che, a norma del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a), è competente per il delitto di lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p. in tutte le ipotesi perseguibili a querela di parte, con l'eccezione delle fattispecie specificamente indicate e non attinenti alla circolazione stradale (malattia di durata superiore a 20 giorni, se derivata da colpa professionale, da violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, o aventi comunque carattere professionale). Su tale disciplina della competenza non ha inciso l'inasprimento delle sanzioni introdotto, mediante sostituzione della L. n. 102 del 2006, comma 3, che non tocca i criteri di determinazione della competenza (perseguibilità a querela, natura della colpa o della malattia); ne' uno spostamento di competenza è desumibile dalle innovazioni introdotte con la stessa legge al fine di accelerare la procedura dell'art. 552 c.p.p. poiché tale novella si riferisce esclusivamente, data la sua collocazione sistematica, alle ipotesi di lesioni colpose di competenza del tribunale monocratico.
Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, sopravvenuto art. 3, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125, che ha trasferito alla competenza del Tribunale alcune ipotesi di lesioni colpose procurate in stato di ebbrezza da alcolici o stupefacenti con violazione degli artt. 186 e 187 C.d.S., evidentemente presupponendo la persistenza della competenza del giudice di pace per le residue fattispecie dovute ad altre violazioni della normativa sulla circolazione stradale.
In realtà il giudice di pace di Carini da espressamente atto della circostanza che la legge attribuisce al giudice di pace il reato di lesioni colpose da violazione delle norme relative alla circolazione stradale, tuttavia ritiene ciò ingiustificato ed irrazionale sotto il profilo che il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa istitutiva della competenza penale del giudice di pace sarebbe inadeguato per reati offensivi come quello di cui si tratta e tale esigenza è stata avvertita anche da questa Corte, che, con sentenza n. 39399 del 2007, rv. 237883, ha rimesso alla Corte Costituzionale, proprio sotto tale profilo, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 4, 52, 63 e 64 con riferimento agli artt. 3, 27,comma 3 e 32 della Costituzionale. La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 3 del 2009, la però dichiarato manifestamente inammissibile la questione rilevando, fra l'altro, che il rimettente, chiedendo per il reato in esame una pronuncia che consenta di ripristinare il meccanismo sanzionatorio applicabile prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000, invoca nella sostanza un intervento additivo e di sistema in malam partem non consentito alla Corte Costituzionale in forza del principio della riserva di legge in materia penale;
e che non può nel contempo addurre a diversa soluzione neppure il richiamo, operato dal remittente, alla sentenza n. 394 del 2006 (che ha ritenuto suscettibili di sindacato le norme penali di favore, ossia quelle che stabiliscono, per determinate ipotesi, un trattamento più favorevole di quello risultante dalla applicazione di norme generali) giacché nel caso in esame non si verte in tema di norme penali di favore. Si deve in conseguenza ritenere che la competenza appartenga al giudice di pace, avendo anche le perplessità, manifestate da tale giudice sotto il profilo della ragionevolezza, già trovato risposta nella suddetta recentissima decisione della Corte Costituzionale. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice di Pace di Carini cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2009