Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2004, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI AR Gabriella - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA RI, RE MA SC, elettivamente domiciliate in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA MANZI, giusta procura speciale per Notaio RI PONTORIERI di Montebello Ionico rep. 2535 del 03/06/02;
- ricorrenti -
contro
RE NE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso l'avvocato ALBERTO PANUCCIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 40/02 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, depositata il 22/04/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2003 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MANZI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'avvocato PANUCCIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo e l'accoglimento per quanto di ragione del terzo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21 aprile 1995 AR AF e CA AF RR convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Reggio Calabria Leone RR esponendo che quest'ultimo era stato dichiarato padre naturale di CA AF, nata il [...], da una relazione con AR AF, e chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma di lire 500.000.000 (in ragione di lire 250.000.000 per ciascuna attrice), oltre accessori, a titolo di rimborso delle spese di mantenimento e di risarcimento dei danni patrimoniali, biologici, morali ed alla vita di relazione riportati dalle attrici. Il convenuto si costituiva in giudizio opponendosi alla domanda. Il giudice unico del Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza non definitiva n. 33 del 18.6./25.9.1999, rigettava totalmente la domanda di CA AF RR, mentre accoglieva la domanda di AR AF, limitatamente all'azione di rimborso pro quota delle spese di mantenimento della figlia CA, da calcolarsi dal momento della nascita fino al raggiungimento della maggiore età, rimettendo la causa sul ruolo con separata ordinanza per la decisione del quantum del rimborso.
Con sentenza definitiva n. 79 del 21./27.6.2000, il giudice unico del Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda proposta da AR AF, condannando Leone RR, a titolo di rimborso della quota di spese sostenute dalla madre naturale per il mantenimento della figlia CA, al pagamento della somma di lire 126.000.000, oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza al saldo, nonché alle spese di lite.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza del 21.2./22.4.2002, dichiarava inammissibile l'appello proposto da AR AF contro la sentenza parziale e quello proposto da CA AF RR avverso la sentenza parziale e quella definitiva;
rigettava l'appello principale di AR AF e quello incidentale di Leone RR, compensando le spese del grado tra le parti. Osservava la Corte territoriale, tra l'altro:
a) che la sentenza n. 30 del 1999 era definitiva nei confronti di CA AF RR, in quanto aveva giudicato definitivamente su tutte le sue domande, che aveva rigettato, pronunciando anche sulle spese di lite, che aveva compensato, ed aveva disposto la separazione e la prosecuzione del procedimento per le rimanenti domande formulate da AR RR;
b) che pure l'appello proposto da AR AF avverso la sentenza non definitiva era inammissibile perché non era stata formulata riserva di impugnazione o, comunque, quella formulata sarebbe stata inesistente perché effettuata da difensore sfornito di procura;
c) che la sentenza parziale che aveva suddiviso le spese di mantenimento per la minore pro quota tra i genitori naturali, in ragione della metà, non era stata impugnata nei termini e quindi era passata in giudicato;
d) che la somma di lire 126.000.000 (attualizzata al deposito della sentenza) appariva congrua, considerato che essa corrispondeva a lire 500.000 mensili, importo certamente non esiguo nel periodo di riferimento (dal 1935 al 1956), nel quale l'attività imprenditoriale del RR non aveva una consistenza rilevante.
Avverso la sentenza d'appello AR AF e CA AF RR hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria.
Leone RR ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo mezzo d'impugnazione esprime una doglianza di violazione e falsa applicazione degli artt. 279, secondo comma, nn. 4 e 5, 103 e 340 c.p.c., ai sensi degli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c., in relazione alla dichiarata inammissibilità dell'appello promosso da RR AF CA avverso la sentenza non definitiva n. 30/99. Le cause promosse da RR AF CA e AF AR, trattate congiuntamente in primo grado, risultavano strettamente connesse per titolo ed oggetto in modo da determinare un litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. Di tale stretta connessione era consapevole il giudice di primo grado, che non ha voluto disporre la separazione e che ha attribuito espressamente alla sentenza l'appellativo di "non definitiva", il quale non poteva non condizionare la forma dell'impugnazione.
In base all'indirizzo prevalso nella giurisprudenza le sentenze debbono essere qualificate come definitive o non definitive a seconda dell'avvenuto o meno esercizio in via formale ed esplicita da parte del giudice del potere di separazione delle cause. La sentenza in questione, quindi, secondo le ricorrenti avrebbe dovuto essere ritenuta non definitiva e suscettibile di valida riserva d'appello.
2. Il motivo non è fondato.
Il criterio cd. formalista richiamato dalla ricorrente CA RR AF ai fini della distinzione tra sentenza definitive e non definitive (cfr. Cass. Sez. Un. 1 marzo 1990 n. 1577 e 8 ottobre 1999 n. 711 e 712) non assume rilievo nella specie, non ricorrendo un'ipotesi di cumulo di domande fra gli stessi soggetti. Nel caso in esame, il cumulo di domande è fra soggetti diversi, e cioè tra differenti attrici ( CA RR AF e AR AF ) nei confronti delle stesso convenuto ( Leone RR ), senza che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio unitario, che renda inseparabili le cause. In particolare, con l'atto introduttivo del giudizio CA RR AF aveva proposto contro il RR una domanda di risarcimento del danno morale, biologico ed alla vita di relazione derivante dal mancato riconoscimento della paternità, mentre AR AF aveva chiesto nei confronti del RR il rimborso della metà delle spese dalla medesima sostenute per il mantenimento della figlia, nonché i danni morali conseguenti all'inosservanza da parte del RR dell'obbligo di assistenza nei confronti della figlia (fatto costituente reato). La sentenza n. 30/99 ha rigettato l'unica domanda proposta da CA RR AF nei confronti del RR ed ha compensato tra le due parti le spese del giudizio.
Essendosi il giudice pronunciato su tutta la materia del contendere esistente tra l'attrice CA RR AF ed il convenuto, ed anche sul punto relativo alle spese processuali, la sentenza non può che essere considerata definitiva in relazione al rapporto processuale intercorrente tra le medesime parti.
Risulta quindi corretta la decisione della Corte d'appello in ordine alla definitività della pronuncia ed all'impossibilità per CA RR AF di proporre appello differito.
3. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 340 e 83 c.p.c., in relazione alla dichiarata inammissibilità dell'appello promosso da AF AR avverso la sentenza non definitiva n. 30/99 per l'asserita mancata formalizzazione della riserva d'appello.
La Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere ritualmente proposta la riserva d'appello formulata nella prima udienza successiva alla pronuncia della sentenza non definitiva n. 30/99, in quanto in quella sede il procuratore delle attrici, avv. Zamboni, aveva manifestato la volontà inequivocabile di fare tale riserva. La riserva di formalizzazione della procura (dovuta alla necessità di un atto pubblico a causa dell'analfabetismo di AR AF ), stante la presenza in udienza delle parti sostanziali, seguita dal deposito nell'udienza seguente dell'atto notarile, non aveva altro significato che l'attribuzione, sin dalla prima udienza, del potere di rappresentanza al procuratore. L'elencazione tassativa degli atti sui quali può essere conferita, a norma dell'art. 83 c.p.c., la procura ad litem riguarda l'instaurazione del rapporto processuale e non anche il successivo svolgimento del giudizio, per il quale vige il principio di libertà della forma.
Comunque, secondo le ricorrenti, l'eventuale nullità della procura conferita dalle parti presenti in udienza, sarebbe stata sanata dalla mancata tempestiva rilevazione della controparte e dal raggiungimento dello scopo.
4. Nemmeno questo motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 340, comma primo, c.p.c. l'appello avverso le sentenze non definitive può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.
L'affermazione della Corte d'appello, secondo cui non risultava essere stata formulata riserva d'impugnazione da parte dell'attrice AR AF, appare del tutto corretta alla luce dell'esame diretto degli atti che questa Corte può compiere in relazione alla denuncia di un vizio in procedendo.
Nel verbale dell'udienza del 25 ottobre 1999 (prima udienza successiva alla sentenza non definitiva) l'avv. Amedeo Zamboni dichiarava che il precedente procuratore Francesco Giuffrè aveva rinunciato al mandato e che egli si costituiva per le attrici, riservandosi di formalizzare la procura in prosieguo. Il verbale prosegue con l'espressione "Fa espressa riserva", circondata da una linea continua, in evidente segno di cancellazione, e seguita dalle parole "Chiede termine per formulare riserva di appello avverso la sentenza non definitiva, dopo aver ricevuto la procura ad litem". Alla fine del verbale, dopo alcune dichiarazioni rese personalmente da Leone RR e AR AF, i procuratori delle parti rilevavano che sussistevano elementi per giungere ad una composizione bonaria della lite e chiedevano termine per formalizzare l'eventuale transazione. Il giudice istruttore rinviava, quindi, la causa ad una successiva udienza senza pronunciarsi in ordine alla suddetta richiesta dell'avv. Zamboni di un termine per formulare riserva di appello.
Ora, dal testo del verbale sopra riportato è chiaro che in quell'udienza, che costituiva il termine ultimo, a pena di decadenza, per fare la riserva d'impugnazione, in base alla norma sopra richiamata, la riserva d'appello non è stata formulata da parte di AR AF, con la conseguente inammissibilità dell'appello differito contro la sentenza non definitiva.
5. Con il terzo motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 147 e 148 c.c.., in relazione al rigetto dell'appello proposto AF AR avverso la sentenza definitiva n. 79/00. Erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto che il riesame della doglianza relativa alla divisione delle spese tra i genitori in ragione della metà fosse precluso dall'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza non definitiva n. 30/99. Tale sentenza manca di qualsiasi statuizione in merito alla proporzione in cui le spese di mantenimento devono gravare su ciascun genitore naturale, essendosi limitato il giudice ad affermare che entrambi i genitori dovessero partecipare "pro quota" al mantenimento della figlia, senza determinare in quale percentuale dovesse esplicarsi la quota di suddivisione delle spese tra i genitori.
Inoltre, la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione di AR AF ed affermato che l'importo stabilito non era esiguo e che l'attività imprenditoriale del RR non avrebbe avuto nel periodo di riferimento una consistenza rilevante, omettendo, secondo le ricorrenti, qualsiasi analisi e considerazione delle argomentazioni e della copiosa documentazione offerta dall'appellante AF AR in merito alle condizioni economiche del RR. La Corte territoriale aveva anche omesso di considerare che il RR, negando riconoscimento e sostentamento alla figlia, aveva necessariamente indotto la stessa ad abbandonare la scuola dell'obbligo e a dedicarsi ad attività lavorative modeste e scarsamente remunerative con ciò riducendone, anche nel periodo anteriore al raggiungimento della maggiore età, la capacità di produrre reddito proprio ed aggravando l'onere di mantenimento a carico della madre.
6. Il motivo non merita accoglimento.
La Corte d'appello ha considerato preclusa la possibilità di contestare il fatto che le spese di mantenimento della minore siano state suddivise tra i genitori naturali in misura della metà ciascuno perché la sentenza parziale, che aveva fissato tale criterio non era stata impugnata nei termini ed era quindi passata in giudicato.
Trattandosi di giudicato interno, questa Corte può esaminare direttamente gli atti processuali.
Ora, dalla sentenza non definitiva n. 30/99 risulta la stessa AR AF aveva chiesto il rimborso "pro quota", senza ulteriori specificazioni, delle spese sopportate per il mantenimento della figlia, ed in effetti nell'atto di citazione la medesima aveva espressamente sostenuto di aver diritto al rimborso di quelle spese, in misura della metà.
L'accoglimento della domanda di rimborso "pro quota", pronunciata dal giudice della sentenza non definitiva, è stato quindi correttamente interpretato come riferito ad una quota della metà delle spese di mantenimento, in corrispondenza alla richiesta formulata dall'attrice.
Non è quindi configurabile la violazione degli artt. 147 e 148 denunciata da AR AF.
In ordine alla pretesa esiguità della somma liquidata (lire 126.000.000, attualizzata al tempo del deposito della sentenza) va rilevato quanto segue.
La sentenza impugnata ha, in primo luogo riportato le avverse tesi contenute nell'appello principale e in quello incidentale, e cioè che l'importo per AR AF avrebbe dovuto essere aumentato (godendo il RR di notevoli redditi nel periodo in cui avrebbe dovuto corrispondere le spese di mantenimento della figlia), mentre, per il RR avrebbe dovuto essere ridotto (tenuto conto delle somme che il RR avrebbe elargito alla figlia;
del fatto che fino al 1942 egli era sotto le armi e viveva a carico della famiglia di origine;
che l'attività imprenditoriale dello stesso era sorta in epoca successiva al raggiungimento della maggiore età della figlia CA;
che il RR dal 197 6 era pensionato per vecchiaia). La Corte d'appello ha quindi ritenuto che tali doglianze erano infondate e, in particolare, che la somma di lire 126.000.000, quale rimborso da parte del RR della metà delle spese per il mantenimento della figlia naturale nel periodo dalla nascita (12 marzo 1935) al raggiungimento della maggiore età con il compimento del ventunesimo anno (12 marzo 1956) appariva congrua, considerato che essa corrispondeva a lire 500.000 mensili, importo certamente non esiguo nel periodo di riferimento, nel quale l'attività imprenditoriale del RR non aveva una consistenza rilevante, come emergeva dagli atti prodotti dall'appellante. Rispetto a tale motivazione, è innanzitutto infondata la censura della ricorrente nella parte in cui viene denunciata l'omessa motivazione, avendo la Corte territoriale indicato gli elementi posti a base della sua valutazione.
Per quanto riguarda gli altri profili del vizio di motivazione, le censure sono in parte inammissibili per la loro genericità, avendo la ricorrente fatto riferimento alla "copiosa produzione documentale offerta", senza specificare - come avrebbe dovuto in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - il contenuto dei singoli documenti e perché da essi derivasse necessariamente una diversa quantificazione del rimborso, in modo da consentire a questa Corte di verificare la decisività del punto. Le deduzioni relative all'abbandono della scuola dell'obbligo da parte della figlia ed alle pretese conseguenze negative sull'onere di mantenimento a carico, della madre (nel periodo anteriore al raggiungimento della maggiore età della figlia stessa) non possono formare oggetto di valutazione in sede di legittimità, a prescindere da ogni considerazione sulla logicità dell'assunto.
7. Con il quarto motivo si denunzia omessa motivazione sul rigetto della domanda di interessi e sul rigetto della domanda di risarcimento del danno morale e biologico patito da AF AR. Nel silenzio della sentenza, che aveva riconosciuto gli interessi dalla data della decisione, implicitamente negando la maturazione di interessi anteriori, l'appello era fondato sulla circostanza che gli interessi sulle somme erano dovuti dal momento dell'esborso, secondo le regole in tema di obbligazioni solidali, non essendo ostativa l'avvenuta rivalutazione delle somme. La domanda di interessi era stata ignorata dalla sentenza impugnata, che pure aveva omesso qualsiasi motivazione sulla domanda di risarcimento del danno morale e biologico di AF AR. Nella specie, sussistevano i presupposti per il riconoscimento di tale danno, ex art. 2059 c.c., stante l'ipotesi di reato sottesa alla fattispecie in esame. AF AR, a causa del mancato riconoscimento da parte del RR della propria figlia naturale, aveva sopportato penose sofferenze psicologiche legate alla sua qualità di "ragazza madre" nel contesto sociale di un piccolo paese in cui è stata costantemente sottoposta alla pubblica disapprovazione;
inoltre, aveva sofferto privazioni materiali e fisiche, dovendo provvedere da sola e con il proprio lavoro al mantenimento della figlia, attraverso l'esecuzione di lavori faticosi ed usuranti.
8. Il motivo è parzialmente fondato.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da AR AF è stata rigettata dalla sentenza non definitiva n. 30/99, contro cui non era stata proposta impugnazione, sicché nessuna pronuncia la Corte di appello avrebbe potuto adottare al riguardo.
Per quanto riguarda gli interessi legali, che il giudice di primo grado aveva riconosciuto solo con decorrenza dalla data del deposito della sentenza definitiva, AR AF aveva sostenuto con l'atto d'appello che essi le spettavano dal momento dell'esborso delle spese di mantenimento della figlia o, in via subordinata, dalla data della domanda giudiziale.
Non avendo il giudice di appello preso in considerazione la questione sollevata dall'appellante, merita accoglimento, in relazione al profilo in esame, il motivo di ricorso, che, seppure formulato come censura di omessa motivazione, deve essere nella sostanza interpretato come diretto a far valere una violazione di legge per omessa pronuncia.
9. Il quarto motivo di ricorso va, pertanto, accolto limitatamente al profilo riguardante l'omesso esame della richiesta relativa alla decorrenza degli interessi. La sentenza impugnata deve essere cassata sul punto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Messina che esaminerà la suddetta richiesta.
Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata, nei limiti dell'accoglimento, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Messina, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2004