Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/05/2002, n. 6328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6328 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA IT0 6 3 2 83 2 8 / /0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Ric. inam , SEZIONE TRIBUTARIA sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: runo SACCUCCI Presidente R.G.N. 23387/99 Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 18217 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere Ud. 28/01/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA IV PI, elettivamente domiciliato in ROMA 19, VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TERENZIO, che lo difende unitamente all'avvocato MASSIMO ROSSI, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
UFF PROV IVA SONDRIO;
- intimato avversO la sentenza n. 253/98 della Commissione 2002 tributaria regionale di MILANO, depositata il 02/12/98; 336 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che, con ricorso n.23387 del 1999, LI NA RA, quale titolare dell'omonima impresa, ha impu- gnato per cassazione la sentenza della Commissione tri- butaria regionale della Lombardia n.253 del 2 dicembre 1998; che il ricorso è stato proposto nei confronti dell' "Ufficio Provinciale IVA di Sondrio in persona del suo legale rappresentante in carica pro tempore, corrente in Sondrio, Largo Schenardi;
che il ricorso stesso è stato notificato al "Ministero delle Finanze in persona del Ministro in ca- rica p.t., domiciliato come per legge presso 1'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi n.12"; che la parte intimata non si è costituita. Considerato in diritto che il ricorso deve essere dichiarato inammissi- bile;
che, infatti, costituisce, dopo qualche iniziale 2 incertezza, costante orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus e da ultime, sentt. nn. 8714, 15233 e 15927 del 2001), integralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui, ai sensi del combinato disposto degli artt.62 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, 366 comma 1 n.1 cod. proc. civ. e 11 commi 1 e 2 del r.d. n. 1611 del 1933, il ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale deve essere proposto nei confronti del Ministro delle Finan- ze e non già, come nella specie, nei confronti dell'Ufficio tributario periferico privo di soggettivi- tà esterna nel giudizio di cassazione, posto che il vi- zio dell'atto di impugnazione deriva dall'errata indi- viduazione della "parte" (ufficio tributario periferi- co, anziché ministro) e non attiene alla sola sua noti- ficazione;
e secondo cui, trattandosi di vizio relativo all'atto di impugnazione, per violazione di un suo re- quisito di forma richiesto a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio, non vale a sanarlo nemmeno la co- stituzione in giudizio del ministro delle finanze;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- 3 la Sezione Tributaria, il 28 gennaio 2002 Ilfelatore Il Presidente atore ed estensore toho blee Bruno Saccucci Salvatore э тнорасчистрасчист, E CORTE N O I IL CANCELLIERE C1 Z Arnaldo Casano Og 3 FANG 2002 fridde Giou 4