Articolo 50 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 49Articolo 56
Versione
1 giugno 1983
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Versione
7 febbraio 2014
Art. 50.

Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della ((responsabilita' genitoriale)) il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo' emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile .
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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