Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2001, n. 8228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8228 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
822 8 01 REPUBBLICA ITALIANA NON LA COR SU CASSAZIONE Oggetto Repensuto SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente R.G.N. 12738/99 - Cron.18355 Dott. NN Silvio coco · Consigliere Consigliere Dott. Francesco SABATINI Rep - Dott. Michele VARRONE Consigliere- Ud. 02/04/01 MANZO Rel. Consigliere Dott. Gianfranco - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S EN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORL sul ricorso proposto da: per diritti L. 300 SIGMA SRL, in persona del legale rappresentante sig.ra 3881 IL Ornella SALVADORI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell'avvocato 15 13000 FRANCUCCI DONATO, che la difende unitamente NCELLERIA all'avvocato MARULLI SAVINO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ANIMA ASS NAZ IND MECCANICA VARIA AFFIN;
- intimato avverso la sentenza n. 1365/98 della Corte d'Appello di MILANO, sezione I CIVILE emessa il 21/4/1998, 2001 depositata il 19/05/98; RG.2027/95, 640 -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 3 maggio 1991 la A.N.I.M.A. Associazione Nazionale conveniva inIndustria Meccanica Varia Affine giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la Sigma S.r.l. per ottenere il pagamento della somma di lire 9.178.000 per quote associative dovute per gli anni dal 1985 al 1990. La Sigma S.r.l. rimaneva contumace. Il Tribunale accoglieva la domanda. La Sigma S.r.l. proponeva appello alla Corte d'appello di Milano, che lo respingeva con sentenza del 19 maggio 1998. Avverso questa sentenza la Sigma S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'intimata non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la Sigma S.r.l. deduce l'omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti. Secondo quanto dedotto, Ea Corte d'appello, che correttamente aveva inquadrato la vicenda individuando l'esistenza di tre soggetti giuridici distinti e, cioè, la ditta individuale Sigma, la prima Sigma S.r.l. (denomina in sentenza Sigma 1) e la seconda Sigma S.r.l. 3 دو Sigma 21 (denominata in sentenza aveva poi errato nell'affermare che la prima società Sigma S.r.l. fosse da ritenersi attiva presumibilmente dal 1986 al 1990. Tale affermazione, decisiva nell'ambito della decisione, era del tutto priva di motivazione, poiché la società in questione si era trasformata ir Athos S.r.l. ed era ancora attiva con tale denominazione. Partendo da tale errata premessa, la Corte territoriale era pervenuta conclusioni parimenti errate, a ritenendo un'inesistente continuità tra la prima Sigma S.r.l. e la seconda Sigma S.r.l., in tal modo ritenendo gravanti su quest'ultima gli obblighi di cui al rapporto associativo intercorso tra la i tre soggetti e 1'A.N.I.M.A. Il motivo è infondato. Il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le argomentazioni del giudice non consentono di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscono al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza manchi l'esame di punti decisivi della controversia. Diversamente, ove il ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, ovvero censuri Я il convincimento e l'apprezzamento del giudice di merito risultante difforme da quello auspicato si chiede un riesame del merito inammissibile in sede di legittimità (v. per es. Cass. 19 aprile 1996, n. 3723; 8 novembre 1996, n. 9744; 13 aprile 1999, n. 3615; 6 agosto 1999, n. 8383). Nel caso di specie, si è al di fuori dell'ambito del vizio di motivazione, in quanto la doglianza consiste, appunto, in una critica alla valutazione e all'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito. La Corte d'appello, dopo aver individuato l'esistenza di distinti soggetti e dopo aver ritenuto che non risultava esservi stata una generale successione nei rapporti giuridici tra i tre soggetti, ha, tuttavia, ritenuto che vi era stata continuità nel rapporto associativo e che l'obbligo del versamento contributivo era carico della (seconda) S.r.l. Sigma. E ciò ha fatto non ragionando in termini astratti, ma valutando le risultanze processuali, quali, tra l'altro, le comunicazione fatte, sia dalla prima che dalla seconda Sigma S.r.l., alla A.N.I.M.A. sull'intervenuto un mutamento nella ragione (seconda) Sigmasociale, nonché la lettera della S.r.l. che indicava quale anno di fondazione il 5 r 1982, riconoscendosi in tal modo continuatrice, effetti del vincolo associativo, della agli precedente società e della originaria ditta. Si tratta, quindi, di valutazioni di di fatto riservate al giudice di circostanze merito e incensurabili in questa sede in quanto esaurientemente motivate. L'unica doglianza specifica contenuta nel ricorso e, cioè, essere errata l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui che la prima società Sigma S.r.l. fosse da ritenersi attiva presumibilmente dal 1986 al 1990 non ha in alcun modo carattere decisivo. La Corte territoriale ha ritenuto presumibilmente>> attiva la società dal 1986 al 1990, ma da ciò non ha tratto elementi per la decisione. Infatti, per un verso ha esplicitamente affermato che non vi era stata fra i tre soggetti indicati una generale successione nei rapporti giuridici, per altro verso ha ritenuto obbligata la (seconda) Sigma S.r.l. in base all'interpretazione di specifiche circostanze di fatto. Ber quanto detto la domanda dev'essere rigettata, Non si fa luogo a pronunzia sulle spese, non avendo l'intimata svolto attività difensiva. 6 Я
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della terza di cassazione il 2 sezione civile della Corte aprile 2001. IL RELATORE EST IL PRESIDENTE ViloSitefin t mini Mfan IL CANCELLIERE C1 NN AT Depositata in Cancelleria oggi. li 1.8.61U. 2001 1. CANCELLIERE CT Glovanır Binafsta UPACIO DEL OMA/2 Registrato in dat 2.1 NOV 2001 4 S. 51SM versate S. 200 ain DUECENTONOVANTAMILA, (lire p. II Dirigente Arpa Servizi (D.ssa Maria Grafia DI PUPPO) Il Responsabile Servizio Anti Giudiziari 20000 (Dr M ACOCHINI) 230000 7