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Sentenza 15 maggio 2026
Sentenza 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2026, n. 17635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17635 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: YE SU, nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/01/2026 del TRIBUNALE di LIVORNO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice generale UR Condemi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Livorno, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emesso il 16 dicembre 2025, che aveva disposto, dopo la convalida del sequestro in via d’urgenza operato dalla polizia giudiziaria, il sequestro preventivo della somma in contanti di euro 154.420,00 rinvenuta nella disponibilità materiale della ricorrente, iscritta nel registro degli indagati in ordine al reato di autoriciclaggio. La somma era in parte occultata sulla persona della ricorrente, che era appena sbarcata a Livorno da una nave proveniente da Olbia ed aveva dichiarato nell’immediatezza che il denaro era frutto della sua attività commerciale di vendita di abbigliamento attraverso una propria ditta individuale. Il Tribunale ha ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari – attraverso Penale Sent. Sez. 2 Num. 17635 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 02/04/2026 l’affermazione secondo cui “la somma di denaro contante deve ritenersi il profitto non dichiarato e sottratto alle pretese erariali dell’attività di impresa esercitata da Ye Sumei” – aveva implicitamente configurato, quale reato presupposto del reato di autoriciclaggio (o, in alternativa, del reato di riciclaggio), quello di dichiarazione infedele ai fini del pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, previsto dall’art. 4 d.l.vo 10 marzo 2000 n. 74, anche tenuto conto dei modestissimi redditi dichiarati.
2. Ricorre per cassazione Ye Sumei, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti. Il Tribunale non avrebbe adottato alcuna motivazione volta a superare il rilievo difensivo secondo cui il reato di autoriciclaggio non poteva ritenersi sussistente sulla sola base del trasporto e parziale occultamento della somma di danaro, posto che la norma incriminatrice di cui all’art. 648-ter.1 cod.pen., prevede una attività di impiego, sostituzione o trasferimento di denaro in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Inoltre, sarebbe del tutto apodittico in quanto non legato ad alcun dato investigativo – e, dunque, tale da costituire motivazione apparente - il rilievo del Tribunale secondo il quale, per le modalità del fatto, doveva ritenersi che l’indagata avesse effettuato ulteriori viaggi e commesso condotte analoghe a quella per cui si procede di trasporto di denaro di origine illecita. Tanto non avrebbe consentito di superare l’assenza di elementi dimostrativi inerenti al superamento delle soglie di punibilità del reato indicato come presupposto, che di esso sono elementi costitutivi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, proposto con motivo complessivamente infondato, deve essere rigettato. Il Tribunale ha dato atto della circostanza che la ricorrente è iscritta nel registro degli indagati per il reato di autoriciclaggio. La contestazione si giustifica ed ha una ragion d’essere nella circostanza, valorizzata dal Tribunale, che la stessa indagata, nelle sue dichiarazioni spontanee utilizzabili, ha affermato che la somma trovata in suo possesso ed occultata, proveniva dalla sua attività di impresa nel settore dell’abbigliamento e che ella si accingeva a reinvestirla;
per il che, fondatamente il Tribunale ha ritenuto che il reato presupposto fosse quello di dichiarazione infedele ai fini del pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, previsto dall’art. 4 d.l.vo 10 marzo 2000 n. 74, tenuto conto dei modestissimi redditi dichiarati, che lasciano fondatamente ritenere, almeno nella attuale fase e posti a confronto con l’entità del danaro, il superamento delle soglie di punibilità previste dalla norma (cfr. art. 4 d.l.vo 74/2000). Ai fini della configurabilità del "fumus" dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la 2 ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali. (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282629-01). Ai fini di cautelari che qui interessano non ha rilievo la circostanza che, sulla base dello stesso materiale indiziario prima indicato, sia più confacente la qualificazione giuridica del fatto in termini di tentativo di autoriciclaggio, non essendo ancora stata investita dalla ricorrente la somma in sequestro. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 02/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice generale UR Condemi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Livorno, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emesso il 16 dicembre 2025, che aveva disposto, dopo la convalida del sequestro in via d’urgenza operato dalla polizia giudiziaria, il sequestro preventivo della somma in contanti di euro 154.420,00 rinvenuta nella disponibilità materiale della ricorrente, iscritta nel registro degli indagati in ordine al reato di autoriciclaggio. La somma era in parte occultata sulla persona della ricorrente, che era appena sbarcata a Livorno da una nave proveniente da Olbia ed aveva dichiarato nell’immediatezza che il denaro era frutto della sua attività commerciale di vendita di abbigliamento attraverso una propria ditta individuale. Il Tribunale ha ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari – attraverso Penale Sent. Sez. 2 Num. 17635 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 02/04/2026 l’affermazione secondo cui “la somma di denaro contante deve ritenersi il profitto non dichiarato e sottratto alle pretese erariali dell’attività di impresa esercitata da Ye Sumei” – aveva implicitamente configurato, quale reato presupposto del reato di autoriciclaggio (o, in alternativa, del reato di riciclaggio), quello di dichiarazione infedele ai fini del pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, previsto dall’art. 4 d.l.vo 10 marzo 2000 n. 74, anche tenuto conto dei modestissimi redditi dichiarati.
2. Ricorre per cassazione Ye Sumei, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti. Il Tribunale non avrebbe adottato alcuna motivazione volta a superare il rilievo difensivo secondo cui il reato di autoriciclaggio non poteva ritenersi sussistente sulla sola base del trasporto e parziale occultamento della somma di danaro, posto che la norma incriminatrice di cui all’art. 648-ter.1 cod.pen., prevede una attività di impiego, sostituzione o trasferimento di denaro in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Inoltre, sarebbe del tutto apodittico in quanto non legato ad alcun dato investigativo – e, dunque, tale da costituire motivazione apparente - il rilievo del Tribunale secondo il quale, per le modalità del fatto, doveva ritenersi che l’indagata avesse effettuato ulteriori viaggi e commesso condotte analoghe a quella per cui si procede di trasporto di denaro di origine illecita. Tanto non avrebbe consentito di superare l’assenza di elementi dimostrativi inerenti al superamento delle soglie di punibilità del reato indicato come presupposto, che di esso sono elementi costitutivi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, proposto con motivo complessivamente infondato, deve essere rigettato. Il Tribunale ha dato atto della circostanza che la ricorrente è iscritta nel registro degli indagati per il reato di autoriciclaggio. La contestazione si giustifica ed ha una ragion d’essere nella circostanza, valorizzata dal Tribunale, che la stessa indagata, nelle sue dichiarazioni spontanee utilizzabili, ha affermato che la somma trovata in suo possesso ed occultata, proveniva dalla sua attività di impresa nel settore dell’abbigliamento e che ella si accingeva a reinvestirla;
per il che, fondatamente il Tribunale ha ritenuto che il reato presupposto fosse quello di dichiarazione infedele ai fini del pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, previsto dall’art. 4 d.l.vo 10 marzo 2000 n. 74, tenuto conto dei modestissimi redditi dichiarati, che lasciano fondatamente ritenere, almeno nella attuale fase e posti a confronto con l’entità del danaro, il superamento delle soglie di punibilità previste dalla norma (cfr. art. 4 d.l.vo 74/2000). Ai fini della configurabilità del "fumus" dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la 2 ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali. (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282629-01). Ai fini di cautelari che qui interessano non ha rilievo la circostanza che, sulla base dello stesso materiale indiziario prima indicato, sia più confacente la qualificazione giuridica del fatto in termini di tentativo di autoriciclaggio, non essendo ancora stata investita dalla ricorrente la somma in sequestro. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 02/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3