Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2003, n. 23201
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Sentenza 21 marzo 2003

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Per incendio boschivo, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353 si intende un fuoco con suscettibilità di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. Conseguentemente la realizzazione su dette superfici di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive configura il delitto di cui all'art. 10, commi 1 e 4, della citata legge n. 353.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2003, n. 23201
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23201
    Data del deposito : 21 marzo 2003

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