Sentenza 21 marzo 2003
Massime • 1
Per incendio boschivo, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353 si intende un fuoco con suscettibilità di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. Conseguentemente la realizzazione su dette superfici di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive configura il delitto di cui all'art. 10, commi 1 e 4, della citata legge n. 353.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2003, n. 23201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23201 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 21/03/2003
1. Dott. QUITADAMO Nicola - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 558
3. Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 3811/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR IA, nata a [...] il [...];
Avverso Ordinanza Tribunale di La Spezia, emessa il 07/01/03;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del Riesame di La Spezia, con ordinanza emessa il 07/01/03 - provvedendo sulla richiesta di riesame presentata da UR IA avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di La Spezia il 22/11/02 ed avente per oggetto cantieri edili ed aree site in località Vallesanta Ponte delle Streghe - rigettava il ricorso.
Avverso la citata ordinanza, UR IA proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, sostanzialmente, che nella fattispecie non ricorreva il fumus delicti ipotizzato dal Gip nel decreto di sequestro preventivo ed ossia la contravvenzione di cui all'art. 10 commi 1^ e 4^ L. 353/2000. Le opere in questione erano legittime, ex art. 46 L. Reg. Liguria n.4/99, perché conformi alla destinazione urbanistica già vigente all'epoca dell'evento incendio bosco, verificatosi nel Luglio 1999. Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l'annullamento della ordinanza impugnata.
Il PG della Corte di Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 21/03/03, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Gip del Tribunale di La Spezia, con decreto emesso il 22/11/02, convalidava il sequestro preventivo operato in via di urgenza dal competente PM in data 15/11/02 ed avente per oggetto terreni ed opere edili eseguite in località Vallesanta/Ponte delle Streghe e relativa alla realizzazione di un grande insediamento turistico - alberghiero autorizzato con concessione edilizia n. 29 del 31/07/02, il tutto come analiticamente indicato nel capo b) della rubrica. Il reato contestato a UR IA ed altri era quello di cui all'art. 10, commi 1^ e 4^ L. 21/11/2000 n. 353. Tanto premesso va rilevato che - allo stato delle indagini investigative finora svolte dalla P.G. e dal PM - risulta certo che le opere in questione sono ubicate all'interno di una zona ricoperta da vegetazione boscosa, rientrante in un'area colpita da un incendio di vaste proporzioni, sviluppatosi nel Luglio 1999 e che aveva interessato ben 388 ettari di superficie boscosa All'uopo va precisato che, ai sensi dell'art. citato L. 353/2000, per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.
Alla stregua degli elementi fattuali finora acquisiti al procedimento sussiste, pertanto, nella fattispecie in esame il fumus delicti di cui all'art. 10, commi 1 e 4, L.353/2000. Detta disciplina normativa statuisce il divieto, per i dieci anni successivi all'incendio, di realizzare - nelle zone boscate percorse dall'incendio - edifici nonché strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. Al riguardo va ribadito ed affermato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica della legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare deve limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto concreto oggetto del procedimento in una determinata ipotesi di reato, con preclusione di ogni valutazione della concreta fondatezza dell'accusa. Nella misura cautelare reale è il tasso di pericolosità della cosa in sè che giustifica l'imposizione della misura stessa, per cui, in tale fase cautelare, si può anche prescindere da qualsiasi profilo di colpevolezza in relazione all'accertamento della responsabilità penale dell'autore del fatto (Giurisprudenza Consolidata: Cass. Sez. 2^ Sent. n. 5472 del 21/12/99 (cc 15/11/99) rv 215089; Cass. Sez. 6^ Sent. n. 741 del 06/10/99 (cc 24/02/99) rv 214626; Cass. Sez. 6^ Sent. n. 2672 del 05/08/99 (cc 05/07/99) rv 214185; Cass. Sez. 6^ Sent. n. 932 del 28/05/96 (cc 28/02/96) rv 204799; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 2108 del 20/10/95 (cc 24/09/95) rv 203009; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 1428 del 21/06/94 (cc 05/05/94) rv 198175; Cass. Sez. Unite Sent. n. 4 del 23/04/93 (cc 25/03/93) rv 193117; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 1656 del 09/06/99 (cc 04/05/99) rv 213736). Va, altresì, evidenziato che le questioni dedotte nei motivi del ricorso e relative: a) all'esatta individuazione della zona in questione;
della vegetazione sussistente nelle aree percorse dall'incendio sviluppatosi nel Luglio 1999; b) alla conformità o meno delle opere edili in esame agli strumenti urbanistici già vigenti in epoca antecedente al citato incendio;
costituiscono questioni di fatto, connesse ad accertamenti di merito inerenti alla concreta fondatezza dell'accusa; accertamenti non consentiti in sede di legittimità, ma che vanno espletati nel prosieguo del procedimento principale.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da UR IA, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2003