Sentenza 20 ottobre 2015
Massime • 1
Integra il reato di evasione la condotta di chi, dopo aver ricevuto la notificazione dell'ordinanza impositiva della misura degli arresti domiciliari ed essere stato accompagnato dalla polizia giudiziaria presso l'abitazione individuata quale luogo di esecuzione della custodia, se ne allontani a causa del mancato consenso a riceverlo da parte dei titolari della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/2015, n. 47728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47728 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2015 |
Testo completo
I 47 7 2 8 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO AGRO' - Presidente - SENTENZA - Consigliere - 1765 N. Dott. GIACOMO PAOLONI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. DOMENICO CARCANO N. 2366/2015 - Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO - Rel. Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GELA nei confronti di: IT ZO N. IL 05/11/1946 avverso l'ordinanza n. 708/2014 TRIBUNALE di GELA, del 26/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Vito D'Ambr o cuesto I smile went che le del provestiments impugratsдюшев ш ий инфирото Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 novembre 2014, il Giudice per le indagini i preliminari presso il Tribunale di Gela non ha convalidato l'arresto di IT ZO, rilevando che la misura deve ritenersi ingiustificata in relazione alla natura del fatto dal momento che l'arrestato non ha fatto in concreto ingresso nel domicilio appartenente fra l'altro a soggetti terzi che non consta avessero - prestato il necessario consenso ad accoglierlo in regime di arresti domiciliari -, sicché non possono ritenersi integrati gli elementi costitutivi del reato di evasione.
2. Propone ricorso avverso il provvedimento il pubblico ministero presso il Tribunale di Gela e ne chiede l'annullamento per violazione di legge penale in relazione all'art. 385 cod. pen. Evidenzia il ricorrente come, nel caso di specie, ricorrano i presupposti del reato posto a base del provvedimento pre-cautelare laddove dagli atti risulta: a) che il titolo restrittivo della libertà personale era stato legalmente dato e ritualmente notificato all'indagato; b) che la P.G. operante aveva espressamente intimato al IT di non allontanarsi dall'abitazione individuata quale luogo di esecuzione della misura e che, nonostante ciò, questi si era subito allontanato dal domicilio, senza una giustificata ragione;
c) che nessuna norma giuridica impone al giudice, a pena di nullità del provvedimento che dispone la misura degli arresti domiciliari, di richiedere preventivamente al familiare convivente la disponibilità ad accogliere l'indagato presso l'abitazione. Per altro verso, la parte pubblica rileva la motivazione del provvedimento risulta viziata là dove dagli atti si evince: a) che gli operanti avevano condotto IT nell'androne dell'abitazione ove era stata disposta la misura ed avevano pertanto dato concreta esecuzione al provvedimento coercitivo;
d) che i familiari del IT, dopo un iniziale resistenza, avevano acconsentito ad accoglierlo il regime di arresti domiciliari.
3. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale Dott. Vito D'Ambrosio ha chiesto che il ricorso sia accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
4. Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto. Secondo i principi affermati da questo Supremo Collegio, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che 2 non deve riguardare nè la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), nè l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito) (Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013 - dep. 04/12/2013, P.M. in proc. Scalici, Rv. 258230; da ultimo, Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015 - dep. 24/02/2015, P.M. in proc. Ahmad, Rv. 262502).
5. Nel caso di specie, impropria si appalesa allora la valutazione espressa dal giudice delle indagini preliminari nel non convalidare l'arresto di IT, non essendo revocabile in dubbio che, nella situazione nella quale gli operanti della polizia giudiziaria si trovarono ad agire - avendo cioè riguardo alle circostanze del caso concreto da essi conosciute e conoscibili all'atto del loro intervento -, il reato di evasione fosse certamente configurabile e riferibile a IT ZO, in quanto attinto da un provvedimento applicativo della misura degli arresti - domiciliari (quale aggravamento di una misura già in atto) e fisicamente accompagnato dai Carabinieri sul luogo di esecuzione della misura domiciliare - questi si allontanava dal luogo senza la prescritta autorizzazione. In altri termini, IT teneva una condotta che, almeno secondo una valutazione ex ante, tenuto conto degli elementi di cui disponevano al momento i militari, certamente integrava la materialità del reato di cui all'art. 385 cod. pen.
6. Né v'è materia per affermare che, all'atto dell'allontanamento del IT dal domicilio, l'ordinanza applicativa della misura domiciliare non fosse stata ancora formalmente eseguita, sì da escludere la rilevanza penale della trasgressione al divieto di allontanamento. Come si evince dagli artt. 284, comma 1, e 293, comma 2, cod. proc. pen., con il provvedimento applicativo della misura domiciliare, "il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora" e tale provvedimento così come tutti i provvedimenti - applicativi di una qualunque misura cautelare diversa dalla custodia in carcere - viene eseguito mediante notificazione alla persona sottoposta a cautela. Nella specie, l'ordinanza applicativa della misura era stata certamente notificata ad opera dei Carabinieri, i quali avevano addirittura condotto fisicamente l'indagato presso il luogo degli arresti sicchè contrariamente a quanto sostenuto dal -Giudice a quo all'atto della trasgressione al divieto di allontanarsi dal luogo degli arresti, il provvedimento coercitivo era formalmente già in atto e produttivo degli effetti prescrittivi tipici.
7. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto il ricorso ha ad oggetto la rivisitazione di una fase oramai formalmente esauritasi, in relazione ad una iniziativa della polizia giudiziaria della quale va comunque riconosciuta la legittimità. 3
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso in Roma il 20 ottobre 2015 Il consigliere estensore Il Presidente продоволь Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 DIC 2015 M E R IL FUNZIONARIO GUDIZIARIO P Pieta Espacio 4