Sentenza 12 giugno 1999
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, la mera omissione, al termine dell'esposizione dei motivi, di una esplicita richiesta di annullamento (con o senza rinvio) della sentenza impugnata non comporta l'inammissibilità del gravame, poiché tale istanza conclusiva non costituisce elemento necessario del contenuto del ricorso per cassazione richiesto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 366 cod. proc. civ., così che la sua omissione integra gli estremi della mera irregolarità, del tutto irrilevante il quanto la stessa proposizione del ricorso presuppone, "ex se", l'intendimento di ottenere la riforma dell'impugnata sentenza da parte del ricorrente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/1999, n. 5808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5808 |
| Data del deposito : | 12 giugno 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE Presidente
Dott. Alfio FINOCCHIARO Consigliere
Dott. Enrico ALTIERI Consigliere
Dott. Ugo VITRONE Cons. relatore
Dott. Antonio GISOTTI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ANZINI avv. LUIGI, in proprio e quale procuratore generale di LV IO, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Vinzaglio, n. 29, presso l'avv. Giuseppe Pellegrino, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
FALLIMENTO del CENTRO CARAVAN RIVOLESE S.a.s. di EL VA & C., nonché di OB IC in proprio, in persona del curatore dott. Valter Bullio, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini, n.51, presso l'avv. IO Ghia, unitamente all'avv. Marco Weigmann del foro di Torino, che li rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
controricorrenti avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 914, pubblicata il 5 luglio 1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 aprile 1999 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi degli artt. 101 e 103 l. fall. depositato il 14 febbraio 1994 l'avv. IG AN, procuratore generale di LV IO, esponeva che il 6 ottobre 1988 aveva acquistato da DO Alessandro, in nome e per conto del suo rappresentato, un camper di fabbricazione U.S.A. importato in Italia dal Centro Caravan Rivolese s.a.s.; che la società importatrice aveva trattenuto i documenti occorrenti per provvedere all'immatricolazione del veicolo già in occasione della vendita al DO da parte della DA AM s.n.c. con patto di riservato dominio;
che la richiesta dei documenti rivolta ad EL VA, socio accomandatario e legale rappresentante della società importatrice, non aveva avuto riscontro, avendo l'EL negato che i documenti fossero nella sua disponibilità; che era rimasta parimenti senza esito la domanda di restituzione reiterata nei confronti del sopraggiunto fallimento della società importatrice e dell'EL in proprio. Ciò premesso chiedeva al Tribunale di Torino la restituzione da parte del fallimento dei documenti necessari per l'immatricolazione del veicolo.
Con sentenza del 24 gennaio - 17 febbraio 1995 il tribunale rigettava la domanda per difetto da parte della procedura fallimentare sia di prova sia della illegittima detenzione dei documenti della qualità di proprietario da parte del LV. Su gravame dell'AN, in proprio e nella qualità di procuratore generale di LV IO, con proposizione di querela incidentale di falso contro un documento prodotto dagli appellati, la Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 19 gennaio 1996 - 5 luglio 1997, dichiarava inammissibile la querela di falso nonché l'appello avanzato in proprio dall'AN e rigettava quello proposto in nome e per conto del LV.
Affermata preliminarmente la rituale proposizione dell'appello, la corte escludeva la legittimazione in proprio dell'AN all'impugnazione e dichiarava inammissibile la querela di falso, sia nei confronti dell'AN in proprio, in quanto soggetto non legittimato, sia nei confronti del LV a causa del mancato rilascio della procura speciale richiesta dalla legge. Rilevava quindi che la censura relativa all'omessa pronunzia da parte del primo giudice in ordine alle questioni relative all'usucapione del veicolo e alla prescrizione del credito della società venditrice relativo al prezzo pattuito era generica a causa della mancata specificazione dei motivi per i quali tali tematiche sarebbero state rilevanti ai fini del decidere e osservava che, in ogni caso, essa era infondata nel merito poiché la sentenza impugnata aveva implicitamente affermato che non era stata fornita alcuna prova ne' in ordine alla dedotta prescrizione del credito portato dalle cambiali rilasciate dal DO per l'acquisto con patto di riservato dominio del veicolo in questione, ne' dell'avvenuta usucapione da parte del LV del veicolo stesso, la quale non avrebbe comunque comportato l'acquisto della proprietà dei documenti che non erano mai stati posseduti ne' dal ricorrente ne' del suo dante causa. Quindi, escluso il difetto di legittimazione passiva del fallimento della società importatrice, la corte dichiarava inammissibile per genericità e comunque infondato nel merito il terzo motivo di gravame ribadendo che l'obbligo di consegnare i documenti faceva carico al DO, dante causa dell'appellante, e non alla società importatrice del veicolo e che, inoltre, era passata in giudicato per mancanza di impugnazione l'affermazione secondo cui non era stata fornita alcuna prova in ordine alla asserita illecita detenzione dei documenti da parte della curatela. Ribadiva che neppure era stata fornita la prova dell'acquisto della proprietà del veicolo da parte del DO e rigettava le prove testimoniali dedotte dall'appellante che condannava, nella sua duplice qualità, al pagamento delle spese giudiziali.
Contro la sentenza ricorre per cassazione AN IG, in proprio e quale procuratore generale di LV IO con tredici motivi.
Resiste con controricorso il Fallimento del Centro Caravan Rivolese s.a.s. di EL VA & C., nonché di EL VA in proprio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dev'essere preliminarmente presa in esame la duplice eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente il quale osserva che l'AN non solo non ha rivolto alcuna domanda o istanza alla corte di cassazione, col conseguente venir meno dell'essenza stessa della proposta impugnazione, ma neppure ha indicato i motivi per i quali dovrebbe esser disposta la cassazione della sentenza impugnata, ne' le norme di diritto sui quali essi si fondano, essendosi limitato ad articolare il proprio ricorso in quattordici punti ai quali non sempre corrisponderebbe la formulazione di una autonoma censura.
Le eccezioni del controricorrente non appaiono meritevoli di accoglimento e debbono essere respinte.
Va considerato, infatti, che la mera omissione, al termine dell'esposizione dei motivi di ricorso, di una esplicita richiesta di annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata non comporta l'inammissibilità del ricorso, sia perché tale istanza finale non costituisce elemento necessario del contenuto del ricorso per cassazione richiesto a pena d'inammissibilità dall'art. 366 cod. proc. civ., sia perché l'omissione di una formale richiesta finale di annullamento della sentenza impugnata costituisce una mera irregolarità del tutto irrilevante, in quanto la proposizione del ricorso esprime di per se stessa la volontà di ottenere l'annullamento della sentenza pregiudizievole per gli interessi del ricorrente, la quale non può essere disattesa per la sola mancata proposizione di una formale richiesta di un provvedimento favorevole. Per quanto riguarda la seconda eccezione va ricordato che per l'osservanza della disposizione che richiede che il ricorso contenga i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata con indicazione delle norme di diritto su cui essi si fondano non è necessario il puntuale richiamo agli articoli di legge che si assumono violati o l'ordinata formulazione di singoli motivi numerati in ordine progressivo, ma è sufficiente che le norme di diritto delle quali si denuncia la violazione siano individuabili attraverso il contenuto del ricorso e che i motivi d'impugnazione siano desumibili dal contesto del ricorso senza necessità di far rinvio ad atti difensivi o risultanze dei giudizi di merito: ne consegue che la mancata specificazione delle norme di legge e delle singole censure articolate a sostegno del proposto ricorso non determina l'inammissibilità del gravame allorquando le argomentazioni addotte dal ricorrente, valutate nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i principi di diritto che si assumono violati rendendo cosi possibile l'individuazione della portata e dei limiti dell'impugnazione.
Alla luce di tali principi il ricorso in esame, pur nella disorganicità della sua formulazione consente di individuare le censure mosse contro la sentenza impugnata e sfugge perciò ad un drastico giudizio di inammissibilità, salva restando, nell'individuazione dei singoli motivi di ricorso, la sanzione di inammissibilità per quelli che dovessero risultare sprovvisti di sufficiente concretezza e specificità.
Passando all'esame del ricorso, va rilevato che le censure del ricorrente sono contenute nei punti da 2 a 14 del ricorso, poiché il punto 1 non contiene la formulazione di alcuna specifica doglianza contro la sentenza impugnata ma si limita a dare atto della riconosciuta validità della citazione introduttiva del giudizio da parte dei giudici di appello.
Ciò premesso, con il primo motivo si denuncia il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello promosso dal ricorrente in proprio.
La censura non ha fondamento poiché la motivazione della sentenza impugnata si sottrae ad ogni censura poiché ha correttamente affermato che l'AN, avendo agito in giudizio quale procuratore generale del LV, non era parte nel giudizio, sicché anche la condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, pronunciata nei confronti dell'AN "nella sua qualità", non produceva alcun pregiudizio ne' diretto, ne' indiretto nei suoi confronti che potesse giustificare l'appello proposto direttamente in proprio contro la statuizione di condanna nei confronti del LV: tale statuizione è assolutamente chiara nella sua formulazione e non richiede alcuna precisazione, come in vece pretende il ricorrente.
Il secondo motivo di gravame si rivolge contro la asserita carenza di legittimazione dell'AN, sia in proprio sia quale procuratore del LV, alla proposizione della querela di falso, contestandosi il mancato esame della procura a lui rilasciata in termini tali che lo abilitavano ad agire in giudizio per l'attore con i più ampi poteri e senza limitazioni di sorta.
La censura non ha fondamento poiché la sentenza impugnata non è incorsa in alcuna violazione del le norme che disciplinano la proposizione della querela di falso ne' è incorsa in errore nell'interpretazione della procura, poiché l'art. 221 cod. proc. civ. stabilisce che la querela, ove non sia proposta dalla parte personalmente, dev'essere proposta a mezzo di procuratore speciale, al quale dev'essere conferito espressamente il potere di pro porre la querela di falso nei confronti di un documento specificamente indicato, sicché il procuratore munito di procura generale, ancorché investito dei più ampi poteri dispositivi, non è legittimato al compimento di un atto riservato specificamente alla parte se non gli sia stato conferito tale potere con una puntuale manifestazione di volontà della parte stessa.
Il terzo motivo di gravame si rivolge contro la asserita irrilevanza del documento ai fini del decidere.
La censura, ancor prima che inammissibile, deve essere dichiarata assorbita, rivolgendosi contro un'argomentazione svolta ad abundantiam e priva di rilevanza ai fini della decisione. Con il quarto motivo si denuncia genericamente il vizio di violazione di legge l'insufficiente e contraddittoria motivazione nei confronti delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata circa la maturazione della prescrizione acquisitiva, l'avvenuto pagamento del prezzo, l'inesistenza di riservato dominio della curatela, il possesso e la detenzione del veicolo e la titolarità dei documenti di importazione.
La censura non ha fondamento poiché si esaurisce in una mera manifestazione di dissenso nei confronti dell'interpretazione della vicenda che ha dato luogo al giudizio.
La sentenza impugnata, infatti, nel rigettare il secondo motivo di appello con il quale era stato denunciato il vizio di omessa pronuncia sulle eccezioni di prescrizione e di decadenza ha affermato che il tribunale aveva escluso, sia pure implicitamente, la rilevanza di tali questioni ai fini del decidere poiché il primo giudice aveva accertato che il preteso acquisto del DO, dante causa del LV era privo di data certa e non era stata fornita la prova che, trattandosi di vendita con il patto di riservato dominio, fosse stato pagato l'intero prezzo cui era subordinato l'acquisto della proprietà, sicché inutilmente sarebbe stato eccepito l'avvenuto acquisto per usucapione del veicolo che avrebbe richiesto il possesso ventennale da parte del LV. Ha inoltre osservato la corte che, quand'anche fosse rimasto accertato l'acquisto della proprietà del veicolo da parte del LV, ciò non avrebbe comportato anche l'acquisto del diritto di proprietà sulla documentazione in contestazione, che non era mai stata in possesso del dante causa del ricorrente e la cui consegna costituiva obbligazione accessoria posta a carico del venditore e cioè del DO, che nella specie era rimasto inadempiente. Tali argomentazioni, assolutamente corrette in diritto, si sottraggono ad ogni censura anche con riferimento alla motivazione, che appare chiara ed esauriente, sebbene sovrabbondante con riferimento al diritto in contestazione, limitato alla consegna della documentazione necessaria per l'immatricolazione le veicolo. Con il quinto motivo si censura la pronuncia di rigetto del secondo motivo di appello, con il quale si era eccepita la carenza di legittimazione passiva del fallimento della soc. C.C.R. La censura non ha fondamento poiché la sentenza impugnata ha correttamente rilevato il difetto di interesse dell'AN all'impugnazione, il cui accoglimento avrebbe comportato l'inammissibilità della domanda: la censura, investe comunque un punto della decisione impugnata privo di decisività in quanto l'appello proposto dall'AN nella qualità di procuratore generale del LV è stato rigettato per difetto di prova e non per difetto di legittimazione passiva della società importatrice. Con il sesto motivo si contesta l'affermazione secondo cui sarebbe coperto dal giudicato, per mancanza di impugnazione, il punto relativo al difetto di prova in ordine all'illecita detenzione dei documenti da parte della società fallita.
La censura non ha fondamento perché si infrange contro l'interpretazione della sentenza di primo grado posta a fondamento della decisione impugnata la quale ha affermato che il primo giudice era pervenuto al rigetto della domanda in base alla considerazione che il ricorrente non aveva provato ne' l'acquisto della proprietà del veicolo, ne' quello del suo dante causa, il quale, in ogni caso, sarebbe stato l'unico soggetto tenuto alla consegna dei documenti in questione, considerato che l'AN non aveva mai avuto alcun rapporto con la società importatrice e questa, trattenendo presso di sè i documenti in questione, non aveva consumato alcun illecito del quale il ricorrente potesse dolersi;
che tale statuizione, inoltre, non aveva formato oggetto di alcun specifico motivo di gravame da parte dell'AN.
Con il settimo motivo il ricorrente si duole dell'affermazione secondo cui erroneamente la sentenza impugnata avrebbe affermato l'opponibilità da parte del fallimento della società importatrice del patto di riservato dominio che accedeva al contratto di compravendita stipulato tra il DO e la DA AM, originaria venditrice.
La censura non ha fondamento in quanto la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che la mancanza di prova in ordine all'acquisto della proprietà da parte del DO a seguito dell'integrale pagamento del prezzo impediva di ravvisare in favore del LV l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo da porre a fondamento dell'acquisto per usucapione del veicolo in suo favore. Essa si rivolge, del resto, contro un'argomentazione priva di decisività ed esposta solo ad abundantiam, come risulta dall'espressione introduttiva che suona "in ogni caso, pur a volersi porre dall'angolo visuale del ricorrente . . ."; la sentenza impugnata ha intatti escluso che il ricorrente, quand'anche avesse dimostrato di aver validamente acquistato la proprietà del veicolo, avrebbe per ciò solo acquistato la legittimazione ad agire nei confronti della società importatrice per la con segna dei documenti da essa trattenuti (pag. 15 della motivazione).
Con l'ottavo, il nono, il decimo e l'undicesimo motivo si investono singole affermazioni della sentenza impugnata relative all'acquisto della proprietà del veicolo da parte del DO, dante causa del LV.
L'esame di dette censure resta assorbito dalle considerazioni innanzi esposte per dimostrare che nell'economia della motivazione della sentenza impugnata la vicenda relativa alla proprietà del veicolo cui si riferiscono i documenti in contestazione è del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento del diritto fatto valere dal ricorrente nei confronti della società importatrice, che attiene unicamente alla consegna dei documenti da essa trattenuti. Con il dodicesimo motivo si denuncia il vizio di omessa pronuncia in ordine al difetto di costituzione in giudizio della curatela del fallimento della soc. C.C.R., mancando la firma della procura nella copia della comparsa di costituzione. La censura non ha fondamento poiché dalle conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata non risulta che sia stato proposto alcun specifico motivo di gravame al riguardo. Col tredicesimo ed ultimo motivo viene denunciata un ulteriore vizio di omessa pronuncia con riferimento alla inopponibilità della clausola di riservato dominio da parte del fallimento e sulla sua carenza di interesse a resistere non avendo i documenti alcun valore commerciale se separati dal veicolo cui si riferiscono. La censura non merita accoglimento poiché in parte costituisce riproposizione di una doglianza già fatta valere con il settimo motivo di ricorso e in parte solleva una questione nuova, mai sottoposta all'esame del giudice di merito, non risultando che sia mai stata eccepita la carenza dell'interesse a resistere del fallimento, e ammesso che tale categoria giuridica abbia riscontro nel vigente ordinamento processuale.
In conclusione il ricorso è destituito di fondamento in ciascuna delle sue molteplici articolazioni e deve essere respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza del ricorrente in proprio e nella qualità di procuratore generale di LV IO.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, in proprio e nella qualità di procuratore generale di LV IO, al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessive L. 711.400= oltre L.
3.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 1999