Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/1999, n. 5808
CASS
Sentenza 12 giugno 1999

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In tema di ricorso per cassazione, la mera omissione, al termine dell'esposizione dei motivi, di una esplicita richiesta di annullamento (con o senza rinvio) della sentenza impugnata non comporta l'inammissibilità del gravame, poiché tale istanza conclusiva non costituisce elemento necessario del contenuto del ricorso per cassazione richiesto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 366 cod. proc. civ., così che la sua omissione integra gli estremi della mera irregolarità, del tutto irrilevante il quanto la stessa proposizione del ricorso presuppone, "ex se", l'intendimento di ottenere la riforma dell'impugnata sentenza da parte del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/1999, n. 5808
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5808
    Data del deposito : 12 giugno 1999

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