Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/1988, n. 7100
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Sentenza 13 aprile 1988

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Ai fini della sussistenza del reato di favoreggiamento reale oppure di quello di ricettazione, occorre osservare che quest'ultimo è comprensivo di una vasta gamma di ipotesi di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione di altra Azione delittuosa, finalizzate al conseguimento di un profitto, sicché è proprio in questa particolare direzione della volontà del soggetto che deve essere individuato il criterio inequivocabile di distinzione tra il delitto di ricettazione e quello di favoreggiamento - d'altra parte, un esame comparativo tra le due norme (artt. 379 e 648 cod. pen.) esprime chiaramente la prevalenza del delitto di ricettazione quante volte l'attività di aiuto all'autore di un reato già consumato sia determinata dal fine di procurare a sè o ad altri un profitto. ( Conf mass n 171051; ( Conf mass n 162611; ( Conf mass n 160633).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/1988, n. 7100
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7100
    Data del deposito : 13 aprile 1988

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