Sentenza 13 aprile 1988
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di favoreggiamento reale oppure di quello di ricettazione, occorre osservare che quest'ultimo è comprensivo di una vasta gamma di ipotesi di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione di altra Azione delittuosa, finalizzate al conseguimento di un profitto, sicché è proprio in questa particolare direzione della volontà del soggetto che deve essere individuato il criterio inequivocabile di distinzione tra il delitto di ricettazione e quello di favoreggiamento - d'altra parte, un esame comparativo tra le due norme (artt. 379 e 648 cod. pen.) esprime chiaramente la prevalenza del delitto di ricettazione quante volte l'attività di aiuto all'autore di un reato già consumato sia determinata dal fine di procurare a sè o ad altri un profitto. ( Conf mass n 171051; ( Conf mass n 162611; ( Conf mass n 160633).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/1988, n. 7100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7100 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1988 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DE 13-4-988 370
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE Te SENTENZA PENALE N..935 Composta dagli Ilmi Siggar
Présidentė Dott. Vincenzo Adami
Consigliere REGISTRO GENERALE
1. Dott. Alfio Cocuzza N. 3020/821020/88 Oreste Callovini2. 3. » NA LI
+. MI Annunziata
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da I) EU ES n.15.5.936 a Dor=
gali (Nuoro),
2) ZZ IL n.
2.3.941 a Tresigallo (Ferrara),
3) AR RG n.15.1.949 a Bonne sur Menose (F)
4) AM CA n.16412.950 a Careri (R.C.),
avverso la sentenza in data 30 aprile 1987 con la quale.
la Corte d'appello di Torino parzialmente riforma va quella pronunziata il 14 dicembre 1981 dal Tri-
bunale di Agsta
Visti gli atti, la sentenza denunziate ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod 82 dott. Aleig Cocuzza
Udito, per la parte civile, l'avv.
"Udito il Pubblico Ministero in persona DE Sostituto Procuratore
Generale dott. Giulio Carlucci_
* CT2W chei hanconcluso per llinammissibilità DEiricorsoodfa
Merda:ES nonchè il rigetto dei ricorsi di.
ZZ IL, AR RG e AM CA con la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento DE E
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O le spese e ad una sanzione pecuniaria!— S
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L I Udit i difensore DE ricorrente AR RG avv
Krogh,il quale ha chiesto l'accoglimento DE ricors so DE suo cliente.-
Svolgimento DE processo
EU ES, ZZ IL, AR RG e
AM CA vennero tratti a giudizio davanti al
Tribunale di Aosta in quanto implicati in un illect'
to traffico di riciclaggio in Italia di autovetture rubate in Francia.- Si dava loro carico, sotto il profilo giuridico DE
reato di ricettazione continuata ed aggravata (artt.
110,81 c 112 n. e 2,648 c.p.), di avere il EU ed il ZZ assieme a IN DA fatto arrivere re dalla Francia in Aosta, nell'autunno DE 1979,le autovetture SIMCA Orizon targata 5060 - Q W 74 e
Peugeot 404 targata 4361 O S 74 e successivamente nella prima metà LLottobre 1979 l'autovettura-
Mercedes targata 2748 R Y 83, tutte provenienti da furti consumati in quella nazione e che il ZZ.
edib EUte tal De IT Federico, nei cui confron ti si era proceduto per gli stessi reati provvedeve- no a nascondere opportunamente ed decultare a cham plan, donde venivano poi nel gennaio 1980, prelevate dal AR per essere nascoste altrove e che l'A-
mato tentava nel febbraio di rivendere.-
Al EU ed al ZZ veniva contestat l'aggravante di essere stati col IN i promotori LLill
cito traffico.-
Veniva altresì contestata al ZZ, in concorso col
IN la ricettazione di un'autovettura B.M.W
|3000 Sport targata 400 Q D 74, proveniente da altro furto commesso pure in Francia e che, illecitamente posseduta dal IN,il ZZ aveva ricevuto cop nonscendone l'illecita provenienza.— Il Tribunale di Aosta, con sentenza in data 14 dicer 1
bre 1981, dichiarava i predetti colpevoli def reati loro ascritti , unite sotto il vincolo DEla contit nuazione le ricettazioni contestate al Pozat,
cease a tutti le attenuanti generiche, escluss per to Pubblice Baist
11 EU ed il ZZ l'aggravante di cui all'art. Perake
II2 n.2 c.p. e dichiaraté le attenuanti prevalenti sulla aggravanti nei confronti DE ARinet e dalleSulle aggravanti net DE
AM ed equivalentineß doninon R
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E ZZ, li condannaverick EU ad til por fecias duno z z T u S c E o I ricorrentiご E C R alla pena di anni due mesi sed di colusione e E
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. S t t N lire un milione di multatil AR AM cia o O D C
mesi sei reclusion scuno alla pena di anni uno ne e lire seicentomila di multa, dichiarava i Mar- seicentom tinet DEinquente abituale e ne disponeva l'assegna zione ad una casa di lavoro per la durata minima prevista dalla legge —
Avverso la predetta sentenza proponevano appella tutti gli imputati e la Corte d'appello di Torino,
con sentenza in data 30 aprile 1987, in parziale ris forma de preciente pronunzia, riteneva la preva lenza DEle attenuanti sulle aggravanti anche nei confronti DE EU e DE ZZ e riduceva: le pene a costoro inflitte ad anni uno e mesi sei di reclus sione e lire seicentomila di multa ciascuno pena condonata per gli stessi.-
Hanno proposto ricorso per cassazione, AR Seri
gio ed entrambi i suoi difensori,il ZZced il sud difensore, l'AM ed il suo difensore nonchèvil Me
reu,il quale ultimo, però ometteva di depositare ri=
tualmente i motivica sostegnov DE proposto gravame -
Entrambi fidifensorinDE AR hanno dedotto caren'
za di motivazione in relazione alla ritenuta consa pevolezza di costul. che aveva sempre ammesso di
i avere aiutato il De IT a portare fuori dal campeg-
gio jove si trovavano postaggiate le autovetture ru-
in ordine all'illecita provenienza DEle au- bate-
tovetture medesima) l'impugnata sentenza non avravreb be in aloun modo dimostrato il convicimento espres'
so in proposito da quei giudici.- Uno dei due difen-
sori inoltre lamentava che la Corte di merito aves se dato per scontato un elemento di fatto che era stato sempre contestato dal AR, quello cioè
di avere accultato nel proprio garage l'autovettura
Mercedes targata 2748 RY 83;-deduceva che in ogni
'caso il comprtamento DE AR, quale risultava dal contesto LLimpugnata sentenza, poteva inquadrar-
si sotto il profile giuridico DE favoreggiamento e non sotto quello DEle roettazione;
èlamentava in fine il predetto difensofed" #soluta carenza di motic vazione in relazione alla determinazi in concre to DEla pena
Nell'interesse di ZZ IL lo stesso die deduceva carenza, contraddittorietà ed illogicità di motivazione in relazione all'affermazione DEla.per nalev responsabilità veniva in particolare rilevato.
che la sentenza ávévalliquidato la posizione di com stui con un improprio richiamo analogicovalla pási“ zione processuale DE EUmsenza formira alcuna no
|tivazione -Anche nei confronti VDE Pazzisavisbbėsva E
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O S N dovuto più correttamente la Corte ritenērakgussia E T S E a z E z R
l'ipotesi DEittuoss favoreggiamento u E c
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Nell'interesse infine di AM CA a deduces I S
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L I modo. anglogologo carenza di motivazione in relazione all'elemento della consapevolezza da parte diall telemente: LLillecita provenienza DEle autove consapevolezza che ingiudici di merito si erano lim tati ad affermare apoditticamente senza fornire la prova DEle loro affermazioni - Anche per l'AM vesi hiva prospettata l'ipotesi DE favoreggiamento e si lamentava carenza di motivazione in relazione alla determinazione in concreto DEla pena.- Durat
Motivi DEla decisione
Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità DE ri corso DE EU non avendo lo stesso ritualmente de positato i motivi a sostegno LLimpugnazione.
Motivo comune agli altri ricorrenti è quello che riguarda la qualificazione giuridica DE coinvolgia mento dei vari personaggi DE processo nell'illeci to traffico di autovetture, coinvolgimento che in punto di fatto è rimasto inequivocabilmente dimo=
strato dalle sentenze di merito e che risulta oltret
Tutto dalle sia pur parziali ammissioni degli stessi interessati.-
Si sostiene infatti dai vari ricorrenti, ciascuno ovviamente in relazione alla propria particolare posizione processuale, la estraneità al profitto con'
i seguente al piazzamento DEle autovetture rubate e pertanto la sussistenza nella specie DE reato di favoreggiamento reale.-
Sul punto occorre premettere che il reato di ricet tazione è comprensivo di una vasta-gamma di ipotest di attività successive ed autonome rispetto alla con■
sumazione di altra azione DEittuosa, finalizzate al conseguimento di un profitto.-E' proprio in nesta particolare direzione DEla volontà DE soggetto che è stata individuate dalla dottrina e dalla giu-
risprudenza il criterio inequivocabile di distinzio=
ne tra il DEitto di ricettazione e quello di favor reggiamento reale.-Un esame comparativo tra le due 9+17379÷6-648_0.p®)=d1a4 t*Njjem té„obí
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DE tos retalhe probabi mente resentano, soltanto la puntaedt;
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|boratori esterni experiferici LLarganissasione
sichhà il loro coinvolgimento nella singalekoparaṁ
riciclaggiajconsentire i giudici di merito una gtone all'organizzazione di cu ac temente il Valen- che altri erano i promotori tini
Stuns eloro specifica finalità
ta f condizioni appare sussiste di
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sentenze inbugica si muovono entrambe le sentenze dei on du merito, laddove gli stessi esplisi parlano di "partecipazione agli affarfla pravendite", di "partecipazione cosciente volont
ris absloscht trafftetűrednim2 di alpartecipazione ai traf-
fict inorimir
Blechiaro parter tacche la partecipatione contestat e. ritenutenðal stúð
tutti gli immuta sul piano di ute coordinazione preventivata, ancorché eventuale DE
intervento di ciascuno di esst,con lo scopo ben pre ciso comune a tutti, di riciclare in Italia le vetture rubate all'estero.
Ila prova più evidente di atà è data dal fatto che vante di cui all'art.II2 c.p., inizialmente
IN,al EU ed al: ZZ è sta=
égtudici di primo grado, nei confronti ta
DE Me
♥ non essendosi raggiunta una
• alle funzioni organiz tranquili
Messi avrebbero, in zative e prя
dubbio tuttavia – base all'acous t e ciò appare dal contesto logico DEle due sentenza di merito opportunamente coordinate che la parte=
cipazione dei ricorrenti agli episodi diericettazio=
ne si muove su un piano concorsuale promosso ed or ganizzato dal IN ed oltretutto ammesso dagli stessi imputati, tenuto conto che in primo gradi cia=
scuno di essi richiese la concessione di un'attenuan'
te tipica DE concorso (art.114 c.p.).-
Non si tratta ictoà nella specie: di successive edi E R
O ricettandont S
N a autonomes ricettazioni di cosat ata duali cons E z z T u S c E o E C sentirebbero l'eventuale insorgerer DEla questione R E
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. S t proposta oggi dat ricorrenti, ma DE concorso: net t N o O D C
L I medesimi fatti di ricettazione, vincolaty da l 'unic tà DE disegno criminoso, di più persone ben consaper voli come per ciascuno di essi è stato dai giudi=
ci di merito puntualizzato - DEla provenienza furt tiva DEla merce che essi si attivavano ai fini di una sicura collocazione.
Le modalità di attuazione di tale concorso implicas no in maniera fin troppo evidente la finalità di profitto che ciascuno si proponeva.-
Ciò posto va rilevato che la posizione DE ZZ
contrariamente a quanto si afferma apoditticamente nei motivi di ricorso - trova nella ricostruzione deki fatti compjuta dei giudici di merito con la va- korissazione di tutti gli elementi di prova acqui-
sitical prodessa una ben precisa collocazione „sia»
" pure marginabesed episodica,nel complesso traffico illecito organizzato:dak Valentine telforseVanche ou da altri ich sor tive ni
Inspropositevìfaccostamento che iegbudici DEla (Cor C
te di merito hanno fatto DEla posizione DE ZZ
a quella DE Meren àɲsoltanto analogico nel senson che anche il ZZ, el pas DE EU;
costituiva un i operatere periferico, di cui i principali autori DE
traffjegvangidettorsløservivano allo scopo dioricia claretla meros dkaillecita provenienzav ibanalaunt
In tale:dimensione già perfettamente individuata dakagiudici di primo grado, viene posta giustamente nell'impugnata sentenza „Llamatsskonėsfatta dal Poz
zi inadibattimento di avere avuto incaricoɛdal: EU
di venderesuma MenƐudäa cab motore misa"e.al Avere
1 propestó állónstagão Mæréu di sésÉptaIre 31 110
Nuso con un imotore irévisionata o con un imo=
Wperato daqun (demolitore: a quando il EU
ali intendeva spendare poco egli lo india rizzo d
De tale an Loon molta correttezza logica -
i giudici die ra il convincimento che
ZZ era al 41 De IT era in pos sesso di un'autovettura di quel tipo ed era dispos stosa venderla.-Se a ciò si aa. aggiunge che oltre che co↓ EU encol De IT, il Pozzo era anche in contat' :"
to col IN, come è dimostrato dal fatto posto in evidenza dai giudici di merito, che fu proprio -
lui a procurare a quest'ultimo l'autovettura che egli abbandono proprio nei pressi LLabitazione :|
di esso ZZ, allorchè si diede alla latitanza, se ne deducé una guantnequivocabile coinvolgimento dia fretta negli triehilti trásztát,quanto meno in rela■
E R zione al riciclaggio dr alcune DEle autovetture “ O
S N a z E z T u S c rubate,coinvolgimento che trova une ben precies que E o E C R E
o I i f L l G lificazione se si tiene conto della chiamate inchiamate A I S t t N e O B C
L correità da parte DE De IT, il quale chiaramente I
si riferisce ad una Mercedes che il ZZ gli avreb=
be chiesta di portare nel campeggio "..assieme al-
le altre.. in attesa di poterle "piazzare".-
Ora,a prescindere dalle informazioni, in verità poco lusinghiere, che la Polizia Giudiziaria di Lione ha fornito sulla personalità DE ZZ, noto per a880=
ciazione per DEiquere e ricettazione, tutte tali atal come logicamente hanno dedotto i giudicitività
-
di merito-costituiscono la prova evidente di un di lui diretto ed interessato coinvolgimento nell'ille-
cito traffico che, come sopra si è detto, trova la Sua più corretta qualificazione giuridica nella ri= tenuta ipotesi di concorso in ricettazione continua-
ta-
Nell'ambito DEle medesime considerazioni si pone la posizione DE AR.-
I giudici DEla Corte di merito con implicito ri=
ferimento alla sentenza di primo grado, si sono in
-proposito limitati a puntualizzare due circostanze come è stato giustamente posto in evidenza che chiariscono ed avvalorano la chiamata in correità
proposta dal De Vita -
Il AR si dice" - commerciante ambulante di pelletterie, ha ammesso di avere aiutato 11 5 Vite
a pora via dal campeggio, lestre autovetturesivi sistemáte in attesa di migliore e più sicura collo cazione, ma non ha spiegato - e sul punto la decisio=
ne dei giudici DEla Corte di merito trova integra zione e completamento in quella di primo grado - it perchè di questo suo strano interessamento, tanto lontano dalla sua normale attività professionale.-
Da tale atteggiamento giustamente è stato desunto un suo diretto e personale interesse alla colloca-
zione DEle autovetture anzidette.-
A ciò si aggiunga il richiamo che i giudici di me-
rito hanno fatto ad un'altra circostanza ampiamente illustrata nella sentenza di primo grado, quella cioè
che il AR ha cercato in vario modo di contra=
stare, ma che risulta come si legge nella detta sen tenza dalla chiara deposizione DE teste ZZ, as'|
solutamente disiteressata e per altro avallata dal'||
la deposizione dibattimentale DE teste MA
AT -Il ZZ ha infatti riferito circa un i colloquio tra il AR e l'AM (quest'ultimo
|come si vedrà – era in possesse DEla chiave DE gay rage DE primo į){ colloquio dal quale iemergeva la cira costanza LLocculetareato di un'autovettura Marce
des nel garage di esso AR. Ne consegue anche E
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l'illecito traffico.- f l
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L'impugnata sentenza pertanto, malgrado la sua form e
Pacschematicità, sfugge a qualsiasi censura in ordi-
one alla congruità DEla motivazione, giacchè l'esser-
ziale richiamo a specifiche circostanze ampiamente analizzate dai giudici di primo grado- tenuto conto
LLomogeneità negli accertamenti e nei criter dil valutazione DE materiale di prova - esonerava i giudici LLimpugnazione, dal riesame analitico di tale materiale, tanto più che nessun nuovo specia fico argomento era stato opposto in contestazione.+
Le desime considerazioni valgono per quel che ri= guarda la posizione DE ricorrente: AM CA,-
anch'esso chiamato in correità dal De IT e che venne riconosciuto dal teste ZZ come colui che possedeva la chiave DE garage DE AR, ove trop vavasi l'autovettura Mercedes che gli era stata of=
ferta in vendita.–
Tale circostanza che ancora una volta chiama in cau sa il AR, quale compartecipe LLorganizzazion
ne DE riciclaggio DEle autovetture (non si spie-
gherebbe diversamente il possesso DEla chiave DEpossesso
garage da parte LLAM), determina nell'inconte stabile, perchè logica, valutazione dei giudici di me rito il coinvolgimento personale e diretto anche
DE ricorrente AM nell'illecito traffico.-
In conclusione, sul punto LLaffermazione DEla pes nale responsabilità e DEla configurazione giuriding e ca dei fatti contestati, la decisione dei giudici DEl-
la Corte di merito, corroborata dagli espliciti ed impliciti richiami alla sentenza di primo grado, pur nella sua scheletrica essenzialità, sfugge alle con.
sure che le sono state mosse con i ricorsi DE ZZ
DE AR e LLAM.-
Va detto infine per quel che riguarda la determina-
zione in concreto DEla pena - e ciò in relazione de recifica censura, contenuta nei ricorsi DE ARia
, net e LLAM, che i predetti ricorrenti furono condannati in primo grado ciascuno alla pena di an ni uno e mesi sei di reclusione e lire seicentomila di multa, avendo quei giudici stabilito come pena base quella di anni due di reclusione pari al mini-
mo edittale DEla pena detentiva previsto dall'art. 648 c.p. e lire seicentomila di multa, che all'epo=
ca DE commesso reato era di sole lire centomila su=
periore al minimo edittale (la, suddetta pena pecu■
niaria venne raddoppiata e portata ad un milione di
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lire nel novembre DE 1981 a sensi LLart.113 n. O
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I legge 4 novembre 1981 n.689) -da tale pena base S
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o i fu detratto un terzo per entrambe leipene, (ossia it _
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massimo, DEla riduzione prevista) per la riconoscius ta sussistenza DEle attenuanti generiche dichiaras te prevalenti sulla recidiva e furono aggiunti per la continuazione due mesi di reclusione (ossia un ottavo per la pena detentiva) e lire duecentomila ei S di multa (ossia un quarto DEla pena pecuniaria),
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a fronte el triplo che l'art.81 c.p. avrebbe con' E
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sentito per la riconosciuta sussistenza DE vincolo I
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DEla continuazione.-
E' appena il caso di rilevare che i giudici di meri=
to pervennero a tale minima entità DEla pena anche
20' attraverso il giudizio di compara DEle circostanze, che praticamente annulið I notevoll aumenti di penal che sarebbero conseguiti all'applicazione DEla re cidiva loro rispettivamente contestata, mitigando-
ulterformente l'entità DEla pena base stabilita –
dall'art.648 6.p.7in considerazione ..DEla minore
ættività" svolta dal predetti nell'ambito LLor=
ganizzazione criminale.
Ciò posto appare più che sufficiente, ai fini DEla
congruità DEla motivazione sul punto, il sia pur
Jadeguatezzagenerico richiamo ad un'adeguatez za DEla pena in
|flitta in primo grado al caso concreto, che i giudi of DEla Corte di mari to hanno fatto in risposta a la specifica censura dei ricorrenti, tenuto conto che in assenza di un'impugnazione DE P.M. nessuna potevalmodifica poteva essere apportata all'entità DEla
pena stabilita in primo grado e che ad ogni modo la tà DE "caso concreto" risultava obbiettivamen contesto DEla sentenza e dalla contestazion bidive ad entrambi i ricorrenti, nonchè
itone di essere dichiarato DEinquente da11a a
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abituala i trovava il AR;
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Per quanto sopra detto i ricorsi DE ZZ DE AR
tinet e LLAM vanno rigettati.-L'eventuale ap◄
plicazione DE condono all'AM che ne ha fatto richiesta e ad altri ricorrenti,ove competa, va rina viata al giudice LLesecuzione.-
Alla dichiarazione d'inammissibilità DE ricorso
DE EU ES e al rigetto dei ricorsi di Z=
zi IL, AR RG e AM CA segue per legge la condanna di tutti i predetti in solido al pagamento DEle spese processuali e di ciascuno di essi inoltre ad una sanzione pecuniaria che può
determinarsi in lire cinquecentomila.-
P. Q. M.
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dichiara inammissibile il ricorso proposto da EU ER E
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ES avverso la sentenza in data 30 aprile 1987 N u c E o T S C
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o t DEla Corte d'appello di Torino:- G u I
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o C rigetta i ricorsi proposti da ZZ IL, ARi= D
net RG e AM CA avverso la stessa senten za:-
condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento
DEle spese processuali e ciascuno inoltre a quello
DEla somma di lire cinquecentomila in favore DEla
Cassa DEle Ammende.- addl
Così deciso in Roma alla pubblica udienza DE 13.
aprile 1988.-
Il Presidente
Trays Ioann
Il Consigliere estensore :